π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ’ 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐒𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: SΓ¬ alla fideiussione omnibus se l’obbligazione Γ¨ condizionale

SΓ¬ alla fideiussione omnibus se l’obbligazione Γ¨ condizionale

Cass. civ., sez. II, Sent. n. 31194 del 28 novembre 2019

#fideiussioneomnibus #oggetto #condizionale #futura

L’art. 1938 c.c. prevede: β€œla fideiussione puΓ² essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”.

La norma, come modificata dall’art. 10, l. 17 febbraio 1992 n. 154, ha inteso ovviare al risalente dibattito circa la validitΓ  della cd. fideiussione omnibus, riferibile a imprecisate obbligazioni future; molti interpreti sostenevano, infatti, che tale contratto di garanzia fosse nullo per indeterminatezza dell’oggetto. La previsione codicistica, in quest’ottica, costituisce il contemperamento legislativo tra la fisiologica indeterminatezza dell’oggetto e l’utilitΓ  e la diffusione di una simile operazione negoziale che Γ¨, quindi, consentita purchΓ© si indichi l’importo massimo garantito.

Nel caso specifico, tuttavia, la fideiussione Γ¨ ritenuta valida anche in mancanza di tale previsione poichΓ© l’obbligazione garantita (fornitura di lenticchie) si presentava condizionale e non semplicemente futura; la norma, infatti, riferisce l’obbligo di prevedere l’importo massimo alle sole obbligazioni future (β€œin quest’ultimo caso”).

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La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dell’art.1938 c.c. che prevede la necessitΓ  di indicare l’importo massimo garantito nel caso in cui il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future. Il collegio intende dare continuitΓ  al seguente principio di diritto: Β« L’art. 1938 c.c. prevede la necessitΓ  di indicare l’importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall’art. 10 della I. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimitΓ , o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioΓ¨, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimitΓ  si dubitava con riguardo all’indeterminabilitΓ  dell’oggetto della fideiussione, cui si Γ¨ posto un contemperamento con l’obbligo, previsto a pena di nullitΓ , della precisazione dell’importo massimo garantitoΒ» Sez. 1, Sent. n. 2492 del 2017). In tale occasione si Γ¨ precisato che il testo dell’art. 1938 c.c. non consente altra interpretazione, in quanto una volta affermata la possibilitΓ  di garantire con la fideiussione anche -obbligazioni condizionali o future”, fa seguire la precisazione (aggiunta dall’art.10 della legge n.154/1992) “con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”: ove “quest’ultimo caso” non puΓ² che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l’appunto di garanzia per obbligazioni future. CiΓ² del resto trova apprezzabile spiegazione considerando la genesi del citato art.10 della legge 154, che scaturisce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimitΓ , o non, della fideiussione c.d. omnibus, cioΓ¨ estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass.n.1101/95), della cui legittimitΓ  si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilitΓ  dell’oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si Γ¨ inteso porre un contemperamento con l’obbligo, a pena di nullitΓ  della fideiussione, della precisazione dell’importo massimo garantito.

Nel caso di specie, l’obbligazione principale relativa al pagamento della fornitura di lenticchie non poteva considerarsi, al momento della fideiussione, obbligazione futura ma solo condizionata al perfezionarsi del contratto di fornitura che la ricorrente doveva stipulare con una ditta terza per conto della A***, al fine di formare i “pacchi dono” natalizi..

La **, infatti, nella missiva precisa che la fatturazione del pagamento della fornitura deve avvenire alla ditta terza e che la banca ne Γ¨ garante. Ne consegue che l’obbligazione assunta dalla ** nei confronti della Sapori ***non era indeterminata quanto al suo oggetto, ma solo condizionata alla stipula del contratto cui la garanzia era preordinata.

Β Merita censura pertanto l’aver ritenuto nulla la fideiussione per mancanza dell’indicazione dell’importo massimo garantito, come imposto dall’art.1938 che, come si Γ¨ detto, trova la sua ratio nella esigenza di porre rimedio alla indeterminatezza della garanzia che il fideiussore va ad assumere a suo carico in caso di fideiussione c.d. omnibus, laddove, nel diverso caso in esame, la garanzia fideiussoria non faceva riferimento a indeterminate obbligazioni future ma ad una ben precisa e determinata operazione commerciale per la fornitura di lenticchie.