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Rapporto tra illegittimitร  urbanistica e autorizzazione commerciale

T.A.R. Campania, sez. III, n. 04453 del 4 settembre 2019

#tipicitร  #attisanzionatori #agibilitร 

Il Comune adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dellโ€™attivitร  di somministrazione di alimenti e bevande in quanto i locali non sono conformi alla normativa edilizia e risultano privi di un valido certificato di agibilitร .

Il T.A.R. afferma che la mera illegittimitร  urbanistica dellโ€™immobile non puรฒ essere sanzionata con la chiusura dellโ€™attivitร  commerciale in quanto โ€œin base allโ€™art. 7 della CEDU, prima ancora dellโ€™art. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitร , che comporta come corollario anche la tassativitร  delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illecitiโ€.

La reazione dellโ€™ordinamento alla mancanza di un valido titolo edilizio consiste nellโ€™adozione dei provvedimenti tipici con cui la legge sanziona le violazioni urbanistico-edilizie (es. artt. 27, 31, 33 che prevedono la demolizione dei manufatti abusivi) e non, quindi, nellโ€™emanazione dei diversi provvedimenti che sanzionano le irregolaritร  nello svolgimento di una determinata attivitร  commerciale sottoposta a un regime autorizzativo.

Peraltro, se lโ€™immobile risulta essere privo dellโ€™agibilitร  (il cui presupposto รจ la legittimitร  edilizia del manufatto), esso non potrร  essere utilizzato, circostanza che lo rende inidoneo allโ€™esercizio di unโ€™attivitร  di somministrazione di alimenti e bevande: la prosecuzione dellโ€™attivitร  andrร , in simili ipotesi, vietata in ogni caso.

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โ€ฆper giurisprudenza costante e condivisa, il titolo abilitativo allโ€™esercizio di unโ€™attivitร  commerciale presuppone la regolaritร  urbanistico-edilizia dei locali interessati (cfr., ex multis, questa Sezione, sentenza 29 febbraio 2016, n. 347).

Nondimeno, la chiusura di un esercizio commerciale in attivitร  non puรฒ essere considerata come una sanzione per le irregolaritร  urbanistiche contestate, le quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalitร  applicative, i destinatari, gli effetti ed anche eventualmente le possibilitร  di sanatoria.

Va infatti considerato che, in base allโ€™art. 7 della CEDU, prima ancora dellโ€™art. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitร , che comporta come corollario anche la tassativitร  delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illeciti.

Diversamente, la chiusura dellโ€™esercizio conseguente alla realizzazione di abusi edilizi potrebbe colpire unicamente soggetti diversi dai destinatari della pertinente sanzione edilizia ovvero potrebbe comportare effetti palesemente sproporzionati qualora la pertinente sanzione fosse di carattere meramente pecuniario.

Vero รจ, invece, che la chiusura dellโ€™esercizio rappresenta una conseguenza necessitata non tanto rispetto alle irregolaritร  urbanistico-edilizie in sรฉ, quanto piuttosto al riscontro della non conformitร  con i parametri urbanistici tali da renderle il locale incompatibile con la continuazione dellโ€™attivitร  commerciale ed in generale con il suo utilizzo, abitativo o produttivo che sia.