π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ• 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐒𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Rapporto tra illegittimitΓ  urbanistica e autorizzazione commerciale

Rapporto tra illegittimitΓ  urbanistica e autorizzazione commerciale

T.A.R. Campania, sez. III, n. 04453 del 4 settembre 2019

#tipicitΓ  #attisanzionatori #agibilitΓ 

Il Comune adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attivitΓ  di somministrazione di alimenti e bevande in quanto i locali non sono conformi alla normativa edilizia e risultano privi di un valido certificato di agibilitΓ .

Il T.A.R. afferma che la mera illegittimitΓ  urbanistica dell’immobile non puΓ² essere sanzionata con la chiusura dell’attivitΓ  commerciale in quanto β€œin base all’art. 7 della CEDU, prima ancora dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitΓ , che comporta come corollario anche la tassativitΓ  delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illeciti”.

La reazione dell’ordinamento alla mancanza di un valido titolo edilizio consiste nell’adozione dei provvedimenti tipici con cui la legge sanziona le violazioni urbanistico-edilizie (es. artt. 27, 31, 33 che prevedono la demolizione dei manufatti abusivi) e non, quindi, nell’emanazione dei diversi provvedimenti che sanzionano le irregolaritΓ  nello svolgimento di una determinata attivitΓ  commerciale sottoposta a un regime autorizzativo.

Peraltro, se l’immobile risulta essere privo dell’agibilitΓ  (il cui presupposto Γ¨ la legittimitΓ  edilizia del manufatto), esso non potrΓ  essere utilizzato, circostanza che lo rende inidoneo all’esercizio di un’attivitΓ  di somministrazione di alimenti e bevande: la prosecuzione dell’attivitΓ  andrΓ , in simili ipotesi, vietata in ogni caso.

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…per giurisprudenza costante e condivisa, il titolo abilitativo all’esercizio di un’attivitΓ  commerciale presuppone la regolaritΓ  urbanistico-edilizia dei locali interessati (cfr., ex multis, questa Sezione, sentenza 29 febbraio 2016, n. 347).

Nondimeno, la chiusura di un esercizio commerciale in attivitΓ  non puΓ² essere considerata come una sanzione per le irregolaritΓ  urbanistiche contestate, le quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalitΓ  applicative, i destinatari, gli effetti ed anche eventualmente le possibilitΓ  di sanatoria.

Va infatti considerato che, in base all’art. 7 della CEDU, prima ancora dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitΓ , che comporta come corollario anche la tassativitΓ  delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illeciti.

Diversamente, la chiusura dell’esercizio conseguente alla realizzazione di abusi edilizi potrebbe colpire unicamente soggetti diversi dai destinatari della pertinente sanzione edilizia ovvero potrebbe comportare effetti palesemente sproporzionati qualora la pertinente sanzione fosse di carattere meramente pecuniario.

Vero Γ¨, invece, che la chiusura dell’esercizio rappresenta una conseguenza necessitata non tanto rispetto alle irregolaritΓ  urbanistico-edilizie in sΓ©, quanto piuttosto al riscontro della non conformitΓ  con i parametri urbanistici tali da renderle il locale incompatibile con la continuazione dell’attivitΓ  commerciale ed in generale con il suo utilizzo, abitativo o produttivo che sia.