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Rapporto tra illegittimitΓ urbanistica e autorizzazione commerciale
T.A.R. Campania, sez. III, n. 04453 del 4 settembre 2019
#tipicitΓ #attisanzionatori #agibilitΓ
Il Comune adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dellβattivitΓ di somministrazione di alimenti e bevande in quanto i locali non sono conformi alla normativa edilizia e risultano privi di un valido certificato di agibilitΓ .
Il T.A.R. afferma che la mera illegittimitΓ urbanistica dellβimmobile non puΓ² essere sanzionata con la chiusura dellβattivitΓ commerciale in quanto βin base allβart. 7 della CEDU, prima ancora dellβart. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitΓ , che comporta come corollario anche la tassativitΓ delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illecitiβ.
La reazione dellβordinamento alla mancanza di un valido titolo edilizio consiste nellβadozione dei provvedimenti tipici con cui la legge sanziona le violazioni urbanistico-edilizie (es. artt. 27, 31, 33 che prevedono la demolizione dei manufatti abusivi) e non, quindi, nellβemanazione dei diversi provvedimenti che sanzionano le irregolaritΓ nello svolgimento di una determinata attivitΓ commerciale sottoposta a un regime autorizzativo.
Peraltro, se lβimmobile risulta essere privo dellβagibilitΓ (il cui presupposto Γ¨ la legittimitΓ edilizia del manufatto), esso non potrΓ essere utilizzato, circostanza che lo rende inidoneo allβesercizio di unβattivitΓ di somministrazione di alimenti e bevande: la prosecuzione dellβattivitΓ andrΓ , in simili ipotesi, vietata in ogni caso.
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β¦per giurisprudenza costante e condivisa, il titolo abilitativo allβesercizio di unβattivitΓ commerciale presuppone la regolaritΓ urbanistico-edilizia dei locali interessati (cfr., ex multis, questa Sezione, sentenza 29 febbraio 2016, n. 347).
Nondimeno, la chiusura di un esercizio commerciale in attivitΓ non puΓ² essere considerata come una sanzione per le irregolaritΓ urbanistiche contestate, le quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalitΓ applicative, i destinatari, gli effetti ed anche eventualmente le possibilitΓ di sanatoria.
Va infatti considerato che, in base allβart. 7 della CEDU, prima ancora dellβart. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitΓ , che comporta come corollario anche la tassativitΓ delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illeciti.
Diversamente, la chiusura dellβesercizio conseguente alla realizzazione di abusi edilizi potrebbe colpire unicamente soggetti diversi dai destinatari della pertinente sanzione edilizia ovvero potrebbe comportare effetti palesemente sproporzionati qualora la pertinente sanzione fosse di carattere meramente pecuniario.
Vero Γ¨, invece, che la chiusura dellβesercizio rappresenta una conseguenza necessitata non tanto rispetto alle irregolaritΓ urbanistico-edilizie in sΓ©, quanto piuttosto al riscontro della non conformitΓ con i parametri urbanistici tali da renderle il locale incompatibile con la continuazione dellβattivitΓ commerciale ed in generale con il suo utilizzo, abitativo o produttivo che sia.