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Contrabbando e tabacco elettronico
Cassazione penale, sez. III, n. 3467 del 28 gennaio 2020
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Al momento del controllo doganale viene rinvenuto un quantitativo di prodotti liquidi da inalazione per 4500 ml, corrispondenti a oltre 25 chili di tabacco.
Il liquido viene sequestrato in quanto si ritengono sussistenti gli indizi del reato di contrabbando di cui allβart. artt. 291-bis, comma 1, e 293 del d.P.R. n. 43 del 1973.
SennonchΓ© la corrispondenza tra tabacco e liquido da inalazione Γ¨ disposta da taluni atti amministrativi dellβAgenzia delle dogane e dei monopoli, emanati sulla base di specifiche procedure tecniche. In merito, la Corte chiarisce che il rapporto di equivalenza disposto da tali atti Γ¨ valido non solo ai fini della commisurazione dellβimposta di consumo, ma anche ai fini della configurabilitΓ del reato di cui allβart. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973; ciΓ² in quanto lβart. 62 co. 1 bis del d.P.R. n. 504 del 1995- che regola lβapplicazione dellβimposta al consumo su simili prodotti – va integrato con il comma 7 bis del medesimo articolo che richiama appunto il co. 1 bis (ivi incluso il rapporto di equivalenza ivi indicato) al fine di individuare i prodotti (da inalazione) a cui estendere le ipotesi delittuose giΓ previste per il tabacco tradizionale.
Tali norme sono definite norme penali in bianco in quanto, ai fini dellβapplicazione del reato di cui allβart. 291 bis d.P.R. n. 43/1973 cit., βsono integrate da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli, che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradizionali (con un campione composto dalla cinque marche piΓΉ vendute) e quelli per il consumo di sigarette elettroniche (con un campione composto da dieci marche di liquido in commercio)β.
Lβeterointegrazione della norma penale con atti amministrativi Γ¨ ritenuta compatibile con il principio di riserva di legge in ambito penale a determinate condizioni che, individuate, fra lβaltro, dalla C. Cost. n. 21/2009, sono ritenute sussistenti nel caso di specie.
La norma di legge, infatti, individua chiaramente il nucleo di disvalore della condotta e identifica adeguatamente gli atti chiamati a integrare il precetto; neppure Γ¨ violato il principio di determinatezza in quanto il quadro ordinamentale Γ¨ individuato in modo da rendere immediatamente percepibile quale sia la condotta repressa.