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Legittimazione generale degli enti esponenziali per proporre il ricorso

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 6 del 20 febbraio 2020

#interessicollettivi #legittimazione #entiesponenziali

La questione

La Plenaria รจ chiamata a rispondere alla questione relativa alla perdurante sussistenza di una legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo, o se sia invece necessaria, a tali fini, una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore.

Lโ€™orientamento minoritario

Un orientamento minoritario, infatti, ritiene che la tipizzazione di numerosi casi in cui la legittimazione รจ conferita dal legislatore abbia comportato una tassativizzazionetanto delle ipotesi in cui agli enti esponenziali รจ attribuita la legittimazione a ricorrere innanzi al giudice amministrativo a tutela di un interesse collettivoquanto delle azioni esperibili dagli enti medesimi. Secondo tale orientamento, non esisterebbe piรน una legittimazione generale di tali enti in applicazione dei noti criteri elaborati dalla giurisprudenza (โ€œeffettiva rappresentativitร , finalitร  statutaria, stabilitร  e non occasionalitร , in taluni casi collegamento con il territorioโ€); essa sarebbe stata sostituita da ipotesi specifiche tanto nellโ€™an quanto nel quomodo (azioni esperibili).

La soluzione della Plenaria

Lโ€™Adunanza plenaria respinge decisamente tali argomentazioni chiarendo che le previsioni legislative di tal guisa[1]non devono essere intese quale ipotesi in cui, in via eccezionale, viene scissa la legittimazione (collettiva) dalla lesione della situazione giuridica azionata (individuale); esse rappresentano, invece, lโ€™โ€œemersione positiva dellโ€™esigenza di protezione giuridica di interessi diffusi, secondo lo schema giร  delineato in via generale dalla giurisprudenza, e in linea con il ruolo che lโ€™art. 2 Cost. assegna alle formazioni sociali, oltre che con la piรน attenta ed evoluta impostazione del principio di sussidiarietร  orizzontale di cui allโ€™art. 118 Cost.โ€.

Le previsioni che pertengono alla tutela consumeristica, poi, giammai potrebbero valere a negare la legittimazione degli enti esponenziali nel processo amministrativo.ย  Se, infatti, nellโ€™ambito di rapporti contraddistinti da posizioni paritarie e dal principio consensualistico, la previsione legislativa che positivizzi la situazione giuridica collettiva e la colleghi a delle precise azioni esperibili puรฒ rendersi necessaria, ciรฒ non avviene nel campo del diritto pubblico. La cura dellโ€™interesse pubblico che contraddistingue il potere amministrativo implica senzโ€™altro il venire in rilievo di posizioni giuridiche โ€œche eccedono la sfera del singolo e attengono invece a beni della vita a fruizione collettivaโ€ con la conseguenza che lโ€™emersione dellโ€™interesse collettivo avviene senza necessitร  di una specifica disposizione legislativa.

La Plenaria conclude, quindi, nel senso che โ€œla legittimazione โ€ฆ si ricava o dal riconoscimento del legislatore quale deriva dallโ€™iscrizione negli speciali elenchi o dal possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza. Una volta โ€œlegittimataโ€, lโ€™associazione รจ abilitata a esperire tutte le azioni eventualmente indicate nel disposto legislativo e comunque lโ€™azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimitร โ€.

Il rapporto tra lโ€™interesse collettivo e lโ€™interesse legittimo individuale

Ancor piรน interessante della conclusione appena esposta, รจ il ragionamento sulla natura dellโ€™interesse collettivo. Esso non รจ una โ€œfictio iurisโ€ che consente il riconoscimento di una legittimazione ad agire โ€œstraordinariaโ€ in capo agli enti in rapporto a interessi individuali, sebbene comuni a piรน soggetti (interessi diffusi). Piuttosto, lโ€™interesse diffuso di cui si discorre eccede la sfera dei singoli โ€œper assumere una connotazione condivisa e non esclusivaโ€. Allorchรฉ si โ€œcollettivizzaโ€ in capo a un ente, lโ€™interesse assume una dimensione di โ€œsintesi e non di sommatoriaโ€ dellโ€™interesse degli appartenenti alla comunitร  di riferimento; lโ€™interesse collettivo, quindi, รจ ontologicamente diverso dallโ€™interesse del singolo appartenente allโ€™associazione e la sua tutela spetta allโ€™ente in modo primario e diretto.

Tanto conduce alla precisazione sul principio giurisprudenziale per cui lโ€™interesse collettivo azionato dallโ€™ente deve essere โ€œomogeneoโ€ alla comunitร  rappresentata e non puรฒ riguardare interessi rispetto a cui sussistano conflitti tra gli associati.

Lโ€™interesse che costituisce il parametro di tale valutazione non รจ quello individuale dei singoli associati, ma sempre quello diffuso e differenziato riferibile alla comunitร  rappresentata. Lโ€™omogeneitร , in tal senso, deve riguardare gli (eventualmente distinti) interessi diffusi presenti nella comunitร  di riferimento, mentre non รจ necessario che lโ€™interesse collettivo azionato sia omogeneo a quello di tutti i singoli associati. Quandโ€™anche alcuni degli associati abbiano un interesse contrario allโ€™azione esercitata – poichรฉ, ad esempio, abbiano tratto un vantaggio dallโ€™atto illegittimo di cui si chiede lโ€™annullamento -, ciรฒ non implica, senzโ€™altro, il venir meno dellโ€™interesse diffuso di categoria che si personifica in capo allโ€™ente.

Se si pretendesse di effettuareโ€œunโ€™indagine circa la coerenza dellโ€™interesse collettivo (oltre che rispetto allโ€™interesse diffuso, anche) rispetto alle posizioni di interesse legittimo in ordine a โ€œbeni della vitaโ€ dei singoli – lโ€™inevitabile risultato sarebbe quello di confondere i piani dellโ€™interesse collettivo e della sua lesione con quello della lesione delle singole posizioni giuridiche di ciascuno dei componenti la comunitร  o la categoriaโ€.

[1] Art. 4, co. 2, l. 11 novembre 2011, n. 180che riconosce alle associazioni di imprenditorimaggiormente rappresentative la legittimazione a impugnare gli atti amministrativi lesivi di interessi diffusi; artt. 13 e 18 co 5 L. 349/1986che consentono alle associazioni ambientaliste ricomprese in un elenco approvato con decreto del Ministro dellโ€™Ambiente di โ€œintervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimiโ€; art. 9 L. 241/1990che prevede: โ€œqualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchรฉ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltร  di intervenire nel procedimentoโ€;art. 32-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) che prevede: โ€œLe associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivitร  di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativoโ€.