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Forma scritta per i contratti della P.A.
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Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 4256 del 19 febbraio 2020
Il Sindaco di un Comune, dopo aver emesso unβordinanza sindacale per il ripristino di una facciata di un edificio danneggiato a causa di una fuga di gas, affida informalmente i lavori a una ditta di costruzioni.Il lavoro non viene pagato interamente e la ditta cita in giudizio lβente locale.
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La Corte ribadisce il principio per cui tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).Il principio non conosce deroghe pur si tratti di appalti di manufatti di modesta entitΓ (Cass., n. 17028/2003) e va escluso che la manifestazione di volontΓ implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi, possa tener luogo del contratto opportunamente formalizzato.
La Corte ribadisce, poi, che lβipotesi di ordine orale dellβesecuzione Γ¨del tutto eccezionale e non solo dev’essere giustificata da ragioni di assoluta urgenza, ma βva comunque seguita dalla formale stipulazione del contratto– assente nel caso di specie – senza la quale lβamministrazione non Γ¨ tenuta al pagamento del corrispettivoβ.
Il contratto mancante della forma scritta Γ¨, quindi, nullo e non Γ¨ suscettibile di sanatoria.
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Inoltre, Γ¨ respinta la tesi per cui lβordinanza sindacale di ripristino dellβedificio possa equivalere a un contratto in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo βunilateraleβ che non indica alcun dato di βnatura negozialeβ.
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Infine, lβazione di indebito arricchimento, ammissibile in astratto in simili ipotesi, viene respinta per due ordini di ragioni.
In primo luogo, poichΓ© non era possibile distinguere tra le opere di restauro dellβedificio βgenericheβ e quelle richieste specificamente dallβordinanza sindacale, le sole per cui era evidentemente sostenibile lβindebito arricchimento in capo al Comune. In secondo luogo, in quanto non Γ¨ stata dimostrata, alla luce del pagamento della maggior parte del prezzo, la effettiva βdiminuzione patrimonialeβ patita dallβesecutore dei lavori, elemento necessario al fine di liquidare lβeventuale differenza ai sensi dellβart. 2041 c.c.(questo lβesito della valutazione delle prove da parte del giudice di merito).