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Forma scritta per i contratti della P.A.

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Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 4256 del 19 febbraio 2020

Il Sindaco di un Comune, dopo aver emesso unโ€™ordinanza sindacale per il ripristino di una facciata di un edificio danneggiato a causa di una fuga di gas, affida informalmente i lavori a una ditta di costruzioni.Il lavoro non viene pagato interamente e la ditta cita in giudizio lโ€™ente locale.

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La Corte ribadisce il principio per cui tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).Il principio non conosce deroghe pur si tratti di appalti di manufatti di modesta entitร  (Cass., n. 17028/2003) e va escluso che la manifestazione di volontร  implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi, possa tener luogo del contratto opportunamente formalizzato.

La Corte ribadisce, poi, che lโ€™ipotesi di ordine orale dellโ€™esecuzione รจdel tutto eccezionale e non solo dev’essere giustificata da ragioni di assoluta urgenza, ma โ€œva comunque seguita dalla formale stipulazione del contratto– assente nel caso di specie – senza la quale lโ€™amministrazione non รจ tenuta al pagamento del corrispettivoโ€.

Il contratto mancante della forma scritta รจ, quindi, nullo e non รจ suscettibile di sanatoria.

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Inoltre, รจ respinta la tesi per cui lโ€™ordinanza sindacale di ripristino dellโ€™edificio possa equivalere a un contratto in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo โ€œunilateraleโ€ che non indica alcun dato di โ€œnatura negozialeโ€.

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Infine, lโ€™azione di indebito arricchimento, ammissibile in astratto in simili ipotesi, viene respinta per due ordini di ragioni.

In primo luogo, poichรฉ non era possibile distinguere tra le opere di restauro dellโ€™edificio โ€œgenericheโ€ e quelle richieste specificamente dallโ€™ordinanza sindacale, le sole per cui era evidentemente sostenibile lโ€™indebito arricchimento in capo al Comune. In secondo luogo, in quanto non รจ stata dimostrata, alla luce del pagamento della maggior parte del prezzo, la effettiva โ€œdiminuzione patrimonialeโ€ patita dallโ€™esecutore dei lavori, elemento necessario al fine di liquidare lโ€™eventuale differenza ai sensi dellโ€™art. 2041 c.c.(questo lโ€™esito della valutazione delle prove da parte del giudice di merito).