π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ“ πŸπžπ›π›π«πšπ’π¨ 𝟐𝟎𝟐𝟎: Forma scritta per i contratti della P.A.Β 

Forma scritta per i contratti della P.A.

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Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 4256 del 19 febbraio 2020

Il Sindaco di un Comune, dopo aver emesso un’ordinanza sindacale per il ripristino di una facciata di un edificio danneggiato a causa di una fuga di gas, affida informalmente i lavori a una ditta di costruzioni.Il lavoro non viene pagato interamente e la ditta cita in giudizio l’ente locale.

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La Corte ribadisce il principio per cui tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).Il principio non conosce deroghe pur si tratti di appalti di manufatti di modesta entitΓ  (Cass., n. 17028/2003) e va escluso che la manifestazione di volontΓ  implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi, possa tener luogo del contratto opportunamente formalizzato.

La Corte ribadisce, poi, che l’ipotesi di ordine orale dell’esecuzione Γ¨del tutto eccezionale e non solo dev’essere giustificata da ragioni di assoluta urgenza, ma β€œva comunque seguita dalla formale stipulazione del contratto– assente nel caso di specie – senza la quale l’amministrazione non Γ¨ tenuta al pagamento del corrispettivo”.

Il contratto mancante della forma scritta Γ¨, quindi, nullo e non Γ¨ suscettibile di sanatoria.

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Inoltre, Γ¨ respinta la tesi per cui l’ordinanza sindacale di ripristino dell’edificio possa equivalere a un contratto in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo β€œunilaterale” che non indica alcun dato di β€œnatura negoziale”.

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Infine, l’azione di indebito arricchimento, ammissibile in astratto in simili ipotesi, viene respinta per due ordini di ragioni.

In primo luogo, poichΓ© non era possibile distinguere tra le opere di restauro dell’edificio β€œgeneriche” e quelle richieste specificamente dall’ordinanza sindacale, le sole per cui era evidentemente sostenibile l’indebito arricchimento in capo al Comune. In secondo luogo, in quanto non Γ¨ stata dimostrata, alla luce del pagamento della maggior parte del prezzo, la effettiva β€œdiminuzione patrimoniale” patita dall’esecutore dei lavori, elemento necessario al fine di liquidare l’eventuale differenza ai sensi dell’art. 2041 c.c.(questo l’esito della valutazione delle prove da parte del giudice di merito).