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Usucapione e coltivazione del fondo
#possessoadusucapionem #coltivazionedelfondo
Corte di Cassazione, sez. II, n. 6084 del 04 marzo 2020
Corte di Cassazione, sez. VI, n. 6123 del 5 marzo 2020
Le due pronunce si occupano dei requisiti del possesso ad usucapionem nel caso di coltivazione del fondo.
Si ribadisce, innanzitutto, che quando Γ¨ dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, trova applicazione lβart. 1141, comma 1Β°, c.c., per cui si presume integrato il possesso idoneo a fondare lβusucapione. La presunzione determina che incomba alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem (art. 1141 c.c. co. 1: βSi presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzioneβ).
Entrambe le Sentenze, poi, chiariscono che la coltivazione del fondo non Γ¨ sufficiente a dimostrare la sussistenza del possesso ad usucapionem: essa, di per sΓ©, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivitΓ materiale, pur in astratto rientrante tra le facoltΓ comprese nel diritto di proprietΓ , sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa Γ¨ svolta uti dominus.
Occorre, quindi, spingere lβesame allβ βintero reticoloβ dei poteri concretamente esercitati sul bene: βnon ci si puΓ² limitare a considerare l’attivitΓ di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) ma Γ¨ necessario considerare anche il modo in cui tale attivitΓ si correla con il comportamento del proprietarioβ.
Per la cronaca, lβapplicazione del medesimo principio, porta la Corte a conclusioni diverse in relazione alla diversitΓ delle fattispecie.
In un caso, infatti, Γ¨ stata ritenuta la sussistenza del possesso ad usucapionem in quanto il coltivatore si Γ¨ occupato del fondo in modo indisturbato e lo ha anche affittato a terzi come se costituisse un corpo unico con altri fondi di sua proprietΓ ; nellβaltro caso, si Γ¨ giunti a conclusioni opposte in quanto il proprietario ha conservato dei poteri di controllo e di ingerenza, circostanza che non consente di ritenere che il coltivatore avesse agito uti dominus.