π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ” 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Usucapione e coltivazione del fondo

Usucapione e coltivazione del fondo

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Corte di Cassazione, sez. II, n. 6084 del 04 marzo 2020

Corte di Cassazione, sez. VI, n. 6123 del 5 marzo 2020

Le due pronunce si occupano dei requisiti del possesso ad usucapionem nel caso di coltivazione del fondo.

Si ribadisce, innanzitutto, che quando Γ¨ dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, trova applicazione l’art. 1141, comma 1Β°, c.c., per cui si presume integrato il possesso idoneo a fondare l’usucapione. La presunzione determina che incomba alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem (art. 1141 c.c. co. 1: β€œSi presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”).

Entrambe le Sentenze, poi, chiariscono che la coltivazione del fondo non Γ¨ sufficiente a dimostrare la sussistenza del possesso ad usucapionem: essa, di per sΓ©, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivitΓ  materiale, pur in astratto rientrante tra le facoltΓ  comprese nel diritto di proprietΓ , sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa Γ¨ svolta uti dominus.

Occorre, quindi, spingere l’esame all’ β€œintero reticolo” dei poteri concretamente esercitati sul bene: β€œnon ci si puΓ² limitare a considerare l’attivitΓ  di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) ma Γ¨ necessario considerare anche il modo in cui tale attivitΓ  si correla con il comportamento del proprietario”.

Per la cronaca, l’applicazione del medesimo principio, porta la Corte a conclusioni diverse in relazione alla diversitΓ  delle fattispecie.

In un caso, infatti, Γ¨ stata ritenuta la sussistenza del possesso ad usucapionem in quanto il coltivatore si Γ¨ occupato del fondo in modo indisturbato e lo ha anche affittato a terzi come se costituisse un corpo unico con altri fondi di sua proprietΓ ; nell’altro caso, si Γ¨ giunti a conclusioni opposte in quanto il proprietario ha conservato dei poteri di controllo e di ingerenza, circostanza che non consente di ritenere che il coltivatore avesse agito uti dominus.