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Valutazione “in concreto” per la protezione umanitaria

Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 7731 del 6 aprile 2020

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Va rammentato che, in materia di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (la fattispecie รจ antecedente alle modifiche apportate dalla L. 132/2018), la giurisdizione รจ del giudice civile e non del giudice amministrativo che รจ competente per i permessi di soggiorno โ€œordinarioโ€ (ossia non legato a motivi umanitari o ad altri casi speciali quali il ricongiungimento familiare).

Il principio che si รจ affermato in materia รจ, in sostanza, quello dellโ€™incomprimibilitร  del diritto alla protezione internazionale che non puรฒ mai essere degradato, sol che ne ricorrano i presupposti, dallโ€™esercizio del potere. La discrezionalitร  tecnica esercitata dalla P.A. in materia non รจ idonea a degradare il diritto a interesse legittimo con correlativa affermazione della giurisdizione del G.O.

Tale soluzione รจ, quanto meno,opinabile in rapporto alla possibilitร  che anche i diritti fondamentali siano suscettibili di contemperamento con altri interessi di rilievo costituzionale cosรฌ da rendere possibile lโ€™esercizio del potere anche rispetto a essi; tuttavia, lโ€™attribuzione di simili casi alla giurisdizione del G.O. รจ parte del diritto vivente (v. C. Cass. S.U. n. 19393 del 2009 e, piรน di recente, 30658 del 2018) e ha trovato conferma in alcune disposizioni legislative (es. permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; riconoscimento dello status di rifugiato).

Nel caso di specie, la Corte ribadisce che il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilitร  per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali.

Il Collegio aderisce, quindi, alla sentenza n.24960/2019 delle Sezioni Unite in merito al principio secondo cui l’orizzontalitร  dei diritti umani fondamentali comporta che la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari avvenga alla luce di โ€œuna valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolaritร  e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignitร  personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienzaโ€.

Pertanto, la relativa valutazione non puรฒ essere astrattamente legata alle condizioni generali di vita nel Paese di origine, ma deve essere concretamente rapportata alla vicenda personale e familiare del richiedente.

In tal senso, il rispetto della vita privata dello straniero nel paese di origine, pur tutelato dallโ€™art. 8 CEDU, non costituisce un limite allโ€™effettuazione di simili accertamenti in quanto sono ammesse, in merito, ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione.