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Valutazione “in concreto” per la protezione umanitaria
Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 7731 del 6 aprile 2020
#protezioneumanitaria #permessodisoggiorno #presupposti
Va rammentato che, in materia di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (la fattispecie Γ¨ antecedente alle modifiche apportate dalla L. 132/2018), la giurisdizione Γ¨ del giudice civile e non del giudice amministrativo che Γ¨ competente per i permessi di soggiorno βordinarioβ (ossia non legato a motivi umanitari o ad altri casi speciali quali il ricongiungimento familiare).
Il principio che si Γ¨ affermato in materia Γ¨, in sostanza, quello dellβincomprimibilitΓ del diritto alla protezione internazionale che non puΓ² mai essere degradato, sol che ne ricorrano i presupposti, dallβesercizio del potere. La discrezionalitΓ tecnica esercitata dalla P.A. in materia non Γ¨ idonea a degradare il diritto a interesse legittimo con correlativa affermazione della giurisdizione del G.O.
Tale soluzione Γ¨, quanto meno,opinabile in rapporto alla possibilitΓ che anche i diritti fondamentali siano suscettibili di contemperamento con altri interessi di rilievo costituzionale cosΓ¬ da rendere possibile lβesercizio del potere anche rispetto a essi; tuttavia, lβattribuzione di simili casi alla giurisdizione del G.O. Γ¨ parte del diritto vivente (v. C. Cass. S.U. n. 19393 del 2009 e, piΓΉ di recente, 30658 del 2018) e ha trovato conferma in alcune disposizioni legislative (es. permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; riconoscimento dello status di rifugiato).
Nel caso di specie, la Corte ribadisce che il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilitΓ per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali.
Il Collegio aderisce, quindi, alla sentenza n.24960/2019 delle Sezioni Unite in merito al principio secondo cui l’orizzontalitΓ dei diritti umani fondamentali comporta che la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari avvenga alla luce di βuna valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolaritΓ e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignitΓ personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienzaβ.
Pertanto, la relativa valutazione non puΓ² essere astrattamente legata alle condizioni generali di vita nel Paese di origine, ma deve essere concretamente rapportata alla vicenda personale e familiare del richiedente.
In tal senso, il rispetto della vita privata dello straniero nel paese di origine, pur tutelato dallβart. 8 CEDU, non costituisce un limite allβeffettuazione di simili accertamenti in quanto sono ammesse, in merito, ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione.