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Frode in commercio per il falso marchio CE

Corte di Cassazione, sezione II penale, Sentenza n. 11055 del primo aprile 2020

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La fattispecie dellaย frodeย inย commercio (art. 515 c.p., co. 1: โ€œchiunque, nell’esercizio di una attivitร  commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualitร  o quantitร , diversa da quella dichiarata o pattuita, รจ punito, qualora il fatto non costituisca un piรน grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065โ€)ย si distingue dalla truffa contrattuale (art. 640 c.p.).

Le due fattispecie sono alternative in quanto la seconda comprende un elemento ulteriore che non ricorre nel caso della mera frode in commercio ossia la presenza di artifici e raggiri che risultano determinanti per la conclusione del contratto.

รˆ stato affermato, in particolare, che la truffa โ€œsi concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contrattoโ€, mentre la frode in commercioโ€œsi perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici; la truffa contrattuale ha, quindi, un plus costituito dall’artificio o dal raggiro non presente nellaย frodeย inย commercioโ€ (Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 10093 del 23 gennaio 2020).

รˆ appunto il reato di frode in commercio che ricorre nel caso in cui si vendano prodotti con marchio โ€˜CEโ€™ apposto abusivamente. In merito, la Corte chiarisce che, in tal caso, non sono integrati i reati relativi alla contraffazione o allโ€™alterazione dei marchi (artt. 473 e 474 c.p.) che proteggono la capacitร  del marchio di caratterizzare e di distinguere un prodotto dallโ€™altro.

La funzione del marchio โ€˜CEโ€™, infatti, non รจ questa appena descritta ma โ€œquella di tutelare interessi pubblici come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzoโ€.

La marcatura CE, costituisce un puro โ€œmarchio amministrativoโ€ che segnalache il prodotto, conforme agli standard comunitari, puรฒ circolare liberamente nel mercato unico dell’UE.

Ebbene, la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 515 c.p. fa riferimento al marchio, appunto,โ€œcome elemento che serve ad attestare la conformitร  del prodotto a normative specifiche, ed รจ posta a tutela degli acquirentiโ€, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 474 c.p. fa riferimento al marchio come elemento distintivo di un prodotto dallโ€™altro.