π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ 𝟐𝟏 𝐚𝐩𝐫𝐒π₯𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎: L’onere probatorio per i crediti azionati in ottemperanza e la lealtΓ  processuale

L’onere probatorio per i crediti azionati in ottemperanza e la lealtΓ  processuale

C.G.A.R.S. Sent. n. 253 del 20 aprile 2020

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La parte ricorrente agisce in ottemperanza innanzi al G.A. per l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di condanna all’equa riparazione ai sensi dell’art. 2, l. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).

Va rammentato che l’art. 46 co. 2 c.p.a. stabilisce che l’amministrazione nel costituirsiβ€œdeve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonchΓ© gli atti e i documenti in base ai quali l’atto Γ¨ stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio”.

Sostiene, tuttavia, il C.G.A. che qualora si agisca in ottemperanza per il pagamento dei crediti, tale principio conosce una deroga in quanto β€œnon si versa in una situazione di asimmetria informativa tra privato e amministrazione”.

Infatti, trovandosi nell’ambito di un rapporto di credito-debito, le parti si collocano in posizione paritaria e il creditore Γ¨ il soggetto naturalmente piΓΉ consapevole dell’avvenuta soddisfazione o meno del proprio credito.Anzi, continua la Corte siciliana,β€œl’asimmetria gioca, in materia di indennizzi di legge Pinto, in danno dell’Amministrazione, oberata di decreti di condanna da eseguire, e che potrebbe perciΓ² avere difficoltΓ  nel reperire e fornire tempestivamente la prova dell’avvenuto pagamento”.

Il creditore ha pertanto il dovere di agire con la normale prudenza e lealtΓ  il che impone:a) di non azionare liti per crediti giΓ  soddisfatti; b) qualora non si abbia pronta notizia del pagamento, di comunicare tempestivamente al giudice l’avvenuto pagamento, impedendo cosΓ¬ che si arrivi ad una decisione di condanna per crediti giΓ  estinti (il ricorrente Γ¨ stato sanzionato per lite temeraria, ai sensi dell’art. 26, c. 2, c.p.a.).