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Lโ€™onere probatorio per i crediti azionati in ottemperanza e la lealtร  processuale

C.G.A.R.S. Sent. n. 253 del 20 aprile 2020

#ottemperanza #onereprobatorio #credito

La parte ricorrente agisce in ottemperanza innanzi al G.A. per lโ€™esecuzione di un decreto della Corte di Appello di condanna allโ€™equa riparazione ai sensi dellโ€™art. 2, l. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).

Va rammentato che lโ€™art. 46 co. 2 c.p.a. stabilisce che l’amministrazione nel costituirsiโ€œdeve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonchรฉ gli atti e i documenti in base ai quali l’atto รจ stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizioโ€.

Sostiene, tuttavia, il C.G.A. che qualora si agisca in ottemperanza per il pagamento dei crediti, tale principio conosce una deroga in quanto โ€œnon si versa in una situazione di asimmetria informativa tra privato e amministrazioneโ€.

Infatti, trovandosi nellโ€™ambito di un rapporto di credito-debito, le parti si collocano in posizione paritaria e il creditore รจ il soggetto naturalmente piรน consapevole dellโ€™avvenuta soddisfazione o meno del proprio credito.Anzi, continua la Corte siciliana,โ€œlโ€™asimmetria gioca, in materia di indennizzi di legge Pinto, in danno dellโ€™Amministrazione, oberata di decreti di condanna da eseguire, e che potrebbe perciรฒ avere difficoltร  nel reperire e fornire tempestivamente la prova dellโ€™avvenuto pagamentoโ€.

Il creditore ha pertanto il dovere di agire con la normale prudenza e lealtร  il che impone:a) di non azionare liti per crediti giร  soddisfatti; b) qualora non si abbia pronta notizia del pagamento, di comunicare tempestivamente al giudice lโ€™avvenuto pagamento, impedendo cosรฌ che si arrivi ad una decisione di condanna per crediti giร  estinti (il ricorrente รจ stato sanzionato per lite temeraria, ai sensi dellโ€™art. 26, c. 2, c.p.a.).