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Lβonere probatorio per i crediti azionati in ottemperanza e la lealtΓ processuale
C.G.A.R.S. Sent. n. 253 del 20 aprile 2020
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La parte ricorrente agisce in ottemperanza innanzi al G.A. per lβesecuzione di un decreto della Corte di Appello di condanna allβequa riparazione ai sensi dellβart. 2, l. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).
Va rammentato che lβart. 46 co. 2 c.p.a. stabilisce che l’amministrazione nel costituirsiβdeve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonchΓ© gli atti e i documenti in base ai quali l’atto Γ¨ stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizioβ.
Sostiene, tuttavia, il C.G.A. che qualora si agisca in ottemperanza per il pagamento dei crediti, tale principio conosce una deroga in quanto βnon si versa in una situazione di asimmetria informativa tra privato e amministrazioneβ.
Infatti, trovandosi nellβambito di un rapporto di credito-debito, le parti si collocano in posizione paritaria e il creditore Γ¨ il soggetto naturalmente piΓΉ consapevole dellβavvenuta soddisfazione o meno del proprio credito.Anzi, continua la Corte siciliana,βlβasimmetria gioca, in materia di indennizzi di legge Pinto, in danno dellβAmministrazione, oberata di decreti di condanna da eseguire, e che potrebbe perciΓ² avere difficoltΓ nel reperire e fornire tempestivamente la prova dellβavvenuto pagamentoβ.
Il creditore ha pertanto il dovere di agire con la normale prudenza e lealtΓ il che impone:a) di non azionare liti per crediti giΓ soddisfatti; b) qualora non si abbia pronta notizia del pagamento, di comunicare tempestivamente al giudice lβavvenuto pagamento, impedendo cosΓ¬ che si arrivi ad una decisione di condanna per crediti giΓ estinti (il ricorrente Γ¨ stato sanzionato per lite temeraria, ai sensi dellβart. 26, c. 2, c.p.a.).