π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ• 𝐚𝐩𝐫𝐒π₯𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎: ConfigurabilitΓ  dell’attenuante della provocazioneΒ 

ConfigurabilitΓ  dell’attenuante della provocazione

#provocazione #omicidio #reciprocheoffese

Corte di Cassazione, sez. I penale, n. 5038 del 06.02.2020

 

In un contesto di illegalitΓ  e di comune alterazione da uso di stupefacenti, l’imputato, per ragioni futili, litiga con la vittima con cui si sviluppa una colluttazione nel corso della quale, prima, lo colpisce alla testa con un bicchiere e, poi, lo uccide con un coltello preso dopo essere stato, in un primo momento, allontanato dalla vittima a opera degli altri individui presenti.

L’imputato reclama l’applicazione dell’attenuante della provocazione per essersi determinato alla commissione dell’efferato delitto in seguito alle ripetute provocazioni verbali della vittima.

Va rammentato che, ai fini della configurabilitΓ  dell’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.) occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che puΓ² anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietΓ  a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettivitΓ  in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilitΓ  personale; c) un rapporto di causalitΓ  psicologica e non di mera occasionalitΓ  tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalitΓ  tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta.

Ebbene, la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito che non ha riconosciuto l’attenuante. Infatti, la futile lite tra i due non Γ¨ ricollegabile causalmente al gravissimo esito criminoso; essa sembra aver costituito β€œnulla piΓΉ che la pretestuosa occasione di scatenare un’azione omicida frutto della totale assenza di freni inibitori e di disprezzo per l’altrui vita”.

Inoltre, si osserva che il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente ha reagito, Γ¨ stato frutto di reciproche provocazioni, elemento che parimenti esclude l’applicabilitΓ  dell’attenuante.