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Configurabilitร  dell’attenuante della provocazione

#provocazione #omicidio #reciprocheoffese

Corte di Cassazione, sez. I penale, n. 5038 del 06.02.2020

 

In un contesto di illegalitร  e di comune alterazione da uso di stupefacenti, lโ€™imputato, per ragioni futili, litiga con la vittima con cui si sviluppa una colluttazione nel corso della quale, prima, lo colpisce alla testa con un bicchiere e, poi, lo uccide con un coltello preso dopo essere stato, in un primo momento, allontanato dalla vittima a opera degli altri individui presenti.

Lโ€™imputato reclama lโ€™applicazione dellโ€™attenuante della provocazione per essersi determinato alla commissione dellโ€™efferato delitto in seguito alle ripetute provocazioni verbali della vittima.

Va rammentato che, ai fini della configurabilitร  dell’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.) occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che puรฒ anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietร  a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettivitร  in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilitร  personale; c) un rapporto di causalitร  psicologica e non di mera occasionalitร  tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalitร  tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta.

Ebbene, la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito che non ha riconosciuto lโ€™attenuante. Infatti, la futile lite tra i due non รจ ricollegabile causalmente al gravissimo esito criminoso; essa sembra aver costituito โ€œnulla piรน che la pretestuosa occasione di scatenare un’azione omicida frutto della totale assenza di freni inibitori e di disprezzo per l’altrui vitaโ€.

Inoltre, si osserva che il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente ha reagito, รจ stato frutto di reciproche provocazioni, elemento che parimenti esclude lโ€™applicabilitร  dellโ€™attenuante.