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Lโ€™inesattezza parziale e la diffamazione a mezzo stampa

Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 7757 dellโ€™8 aprile 2020

#diffamazione #stampa #inesattezzaparziale

Il racconto di un fatto vero nei suoi tratti essenziali, ma inesatto per alcuni aspetti, puรฒ integrare una condotta diffamatoria suscettibile di determinare una condanna al risarcimento del danno dellโ€™editore, del direttore e del giornalista autore dellโ€™articolo.

Nel caso specifico, il coinvolgimento dellโ€™opera di un medico nel doping di un atleta viene ricondotto alla radiazione del medico stesso da parte della Federazione sportiva e alla condanna definitiva in sede penale. Tali circostanze sono, tuttavia, inesatte perchรฉ la Sentenza non รจ definitiva e, inoltre, il procedimento disciplinare รจ stato archiviato.

Il giudice di merito ha ritenuto sussistente la condotta diffamatoria in quanto i fatti, per le imprecisioni menzionate, sarebbero โ€œfalsiโ€ e, quindi, non scriminati dal diritto di cronaca.

La Corte di Cassazione statuisce che, invece, non basta una qualunque inesattezza a integrare la condotta diffamatoria; difatti, ยซin tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la veritร  dei fatti oggetto della notizia non รจ scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibiliยป.

Occorre, quindi, da un lato, verificare se lโ€™inesattezza abbia portata tale da conferire lโ€™attributo di โ€œfalsitร โ€ allโ€™intera ricostruzione giornalistica e, dallโ€™altro, che proprio tale falsitร  la renda offensiva nei confronti di taluno.

In sostanza, va escluso che l’inesattezza di per sรฉ comporti diffamazione, mentre ha rilievo quellโ€™inesattezza che โ€œtrasformiโ€ il fatto da vero a falso in modo che quest’ultimo sia diffamatorio.