𝐏𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ‘.πŸ’.𝟐𝟎𝟐𝟎: L’inesattezza parziale e la diffamazione a mezzo stampa

L’inesattezza parziale e la diffamazione a mezzo stampa

Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 7757 dell’8 aprile 2020

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Il racconto di un fatto vero nei suoi tratti essenziali, ma inesatto per alcuni aspetti, puΓ² integrare una condotta diffamatoria suscettibile di determinare una condanna al risarcimento del danno dell’editore, del direttore e del giornalista autore dell’articolo.

Nel caso specifico, il coinvolgimento dell’opera di un medico nel doping di un atleta viene ricondotto alla radiazione del medico stesso da parte della Federazione sportiva e alla condanna definitiva in sede penale. Tali circostanze sono, tuttavia, inesatte perchΓ© la Sentenza non Γ¨ definitiva e, inoltre, il procedimento disciplinare Γ¨ stato archiviato.

Il giudice di merito ha ritenuto sussistente la condotta diffamatoria in quanto i fatti, per le imprecisioni menzionate, sarebbero β€œfalsi” e, quindi, non scriminati dal diritto di cronaca.

La Corte di Cassazione statuisce che, invece, non basta una qualunque inesattezza a integrare la condotta diffamatoria; difatti, Β«in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la veritΓ  dei fatti oggetto della notizia non Γ¨ scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibiliΒ».

Occorre, quindi, da un lato, verificare se l’inesattezza abbia portata tale da conferire l’attributo di β€œfalsità” all’intera ricostruzione giornalistica e, dall’altro, che proprio tale falsitΓ  la renda offensiva nei confronti di taluno.

In sostanza, va escluso che l’inesattezza di per sΓ© comporti diffamazione, mentre ha rilievo quell’inesattezza che β€œtrasformi” il fatto da vero a falso in modo che quest’ultimo sia diffamatorio.