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Lβinesattezza parziale e la diffamazione a mezzo stampa
Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 7757 dellβ8 aprile 2020
#diffamazione #stampa #inesattezzaparziale
Il racconto di un fatto vero nei suoi tratti essenziali, ma inesatto per alcuni aspetti, puΓ² integrare una condotta diffamatoria suscettibile di determinare una condanna al risarcimento del danno dellβeditore, del direttore e del giornalista autore dellβarticolo.
Nel caso specifico, il coinvolgimento dellβopera di un medico nel doping di un atleta viene ricondotto alla radiazione del medico stesso da parte della Federazione sportiva e alla condanna definitiva in sede penale. Tali circostanze sono, tuttavia, inesatte perchΓ© la Sentenza non Γ¨ definitiva e, inoltre, il procedimento disciplinare Γ¨ stato archiviato.
Il giudice di merito ha ritenuto sussistente la condotta diffamatoria in quanto i fatti, per le imprecisioni menzionate, sarebbero βfalsiβ e, quindi, non scriminati dal diritto di cronaca.
La Corte di Cassazione statuisce che, invece, non basta una qualunque inesattezza a integrare la condotta diffamatoria; difatti, Β«in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la veritΓ dei fatti oggetto della notizia non Γ¨ scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibiliΒ».
Occorre, quindi, da un lato, verificare se lβinesattezza abbia portata tale da conferire lβattributo di βfalsitΓ β allβintera ricostruzione giornalistica e, dallβaltro, che proprio tale falsitΓ la renda offensiva nei confronti di taluno.
In sostanza, va escluso che l’inesattezza di per sΓ© comporti diffamazione, mentre ha rilievo quellβinesattezza che βtrasformiβ il fatto da vero a falso in modo che quest’ultimo sia diffamatorio.