ππ’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.π.ππππ: Peculato per lβuso improprio dellβauto di servizio e le finte spese di rappresentanza
Peculato per lβuso improprio dellβauto di servizio e le finte spese di rappresentanza
Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 16852 del 17 aprile 2019
#autodiservizio #spesedirappresentanza #peculato #corruzione
Una complessa vicenda vede il presidente di un ente pubblico: a) utilizzare lβauto di servizio per finalitΓ non connesse con lβattivitΓ dellβente; b) organizzare occasioni conviviali parimenti non coerenti con lβattivitΓ dellβente; c) versare del denaro a un docente universitario per essere favorito nel proprio percorso universitario.
Al di lΓ degli aspetti probatori, la fattispecie consente alla Corte di operare alcune interessanti puntualizzazioni.
In primo luogo, si afferma che la configurabilitΓ del reato di peculato (art. 314 c.p.) non richiede lβesistenza di un danno patrimoniale in capo allβente. La natura del reato Γ¨, infatti, plurioffensiva di talchΓ©l’eventuale mancanza di danno patrimoniale connesso all’appropriazione non esclude la sussistenza del reato; rimane, infatti,βpur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioΓ¨ quello del buon andamento della pubblica amministrazione (tra tante, Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018)β.
Lβutilizzo dellβautovettura, poi, Γ¨ consentito qualora esso contempli lβaccompagnamento da casa allβufficio purchΓ© esso non sia vietato da alcuna disposizione specifica; in tal caso, il bene pubblico rimane, comunque, nell’ambito della sua βnormale destinazione giuridica, e cioΓ¨ nella sfera della Pubblica Amministrazioneβ. Evidentemente, non Γ¨ consentito lβutilizzo del bene per finalitΓ personali e private, circostanza che integra una deviazione dalla funzione per cui il bene Γ¨ attribuito in uso al pubblico ufficiale e che, perciΓ², comporta unβappropriazione penalmente sanzionata.
Va detto, peraltro, che in giurisprudenza si Γ¨ affermato che non integra il reato di peculato lβuso episodico e occasionale dellβautovettura di servizio per una finalitΓ privata, ma senza che ciΓ² abbia comportato nΓ© una lesione per la funzionalitΓ della P.A. nΓ© un danno per la medesima amministrazione (accompagnamento di un amico con la vettura di servizio nellβambito, perΓ², di un percorso βconsentitoβ; v. C. Cass., sez. V, n. 37186 del 1.7.2019).
In secondo luogo, si analizza la nozione di βspesa di rappresentanzaβ escludendo che essa possa ricomprendere occasioni conviviali destinate ai soli βintraneiβ dellβente; tali spese sono di per sΓ¨ estranee alla finalitΓ di promuovere il prestigio dellβente medesimo, finalitΓ la cui sussistenza Γ¨ richiesta affinchΓ©le spese possano essere intese come βdi rappresentanzaβ.
In terzo luogo, si precisa che la corruzione (art. 319 c.p.) ricomprende, quale βaltra utilitΓ β βqualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agenteβ. Infine, ai fini del computo della prescrizione del reato, si rammenta che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione – ricezione dell’utilitΓ , e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione – ricezione, Γ¨ solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione. Sebbene la pattuizione sia unica, quindi, il reato deve intendersi come consumato βnel tempo e nel luogo in cui l’ultima retribuzione Γ¨ stata ricevutaβ.