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Annullabile il piano attuativo se la perequazione urbanistica non รจ regolata dal P.R.G.

Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 2297 del 6.4.2020

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Un piano urbanistico attuativo รจ annullato dal commissario straordinario di un Comune, nominato a seguito della mozione di sfiducia approvata ai danni del Sindaco e nelle more delle nuove elezioni.

La complessa vicenda consente al Consiglio di Stato di puntualizzare alcuni aspetti di sicuro interesse.

In primo luogo, la โ€œperequazione urbanisticaโ€ operata nel piano attuativo risultava consentita dal solo regolamento comunale e non invece dal piano regolatore generale (P.R.G.) nรฉ da una legge quadro regionale. Il Collegio precisa che, sebbene lโ€™istituto della perequazione urbanistica sia di per sรฉ legittimo, esso deve essere previsto quanto meno a livello di P.R.G. Tanto il ricorso alla perequazione quanto i relativi criteri applicativi devono essere declinati attraverso il procedimento e le garanzie partecipative proprie dello strumento urbanistico generale.

In secondo luogo, una volta acclarata lโ€™illegittimitร  del piano attuativo, viene esclusa la necessitร  di una convalida da parte del commissario. Lโ€™atto amministrativo di convalida, infatti, โ€œnon si traduce in una semplice e formale appropriazione da parte dell’organo competente all’adozione del provvedimentoโ€ bensรฌ postula, da un lato, lโ€™esternazione delle ragioni di interesse pubblico giustificatrici del potere di sostituzione, dallโ€™altro, la produzione degli stessi effetti che lโ€™atto oggetto di convalida intendeva produrre (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6199). Nel caso di specie, la convalida avrebbe richiesto lโ€™approvazione, da parte del commissario, di una variante al P.R.G., attivitร  riconducibile al merito amministrativo che ragionevolmente il Commissario ha ritenuto di demandare agli organi di prossima elezione.

In terzo luogo, si ribadisce che: -) il termine di 18 mesi oltre il quale non รจ possibile annullare gli atti (art. 21 nonies L. 241/1990 come modificato dallโ€™art. 6, comma 1, lettera d, n. 1, della l. n. 124 del 2015), decorre dal momento dellโ€™entrata in vigore della legge di riforma; -) nel caso specifico, lโ€™interesse allโ€™ordinato sviluppo del territorio รจ tra gli interessi โ€œautoevidentiโ€ che consentono una motivazione semplificata dellโ€™atto di autotutela. Infatti, in simili casi lโ€™onere motivazionale potrร  essere adempiuto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate (Ad. Plen. 8/2017) e lโ€™autoevidenza dellโ€™interesse vale altresรฌ a rendere recessivo lโ€™eventuale affidamento dei privati.

Infine, meritano di essere segnalate due affermazioni relative, lโ€™una, allโ€™onere probatorio e, lโ€™altra, ai poteri del commissario nominato ai sensi dellโ€™art. 141 del T.U.E.L., d.lgs. n. 267/2000.

Quanto al primo aspetto, si afferma che le deroghe al principio dispositivo (cd.principio dispositivo con metodo acquisitivo) operano nel processo amministrativo โ€œsolo nellโ€™ipotesi in cui la parte non possa conseguire agevolmente la disponibilitร  di atti e documenti idonei a supportare le sue allegazioniโ€.

In merito ai poteri del commissario, si stabilisce che il commissario nominati ai sensi del comb. disp. degli artt. 52 e 141 d.lgs. 267/2000 (TUEL) โ€œsi estendono a tutti gli atti di gestione dellโ€™ente, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazioneโ€.