ππ’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Annullabile il piano attuativo se la perequazione urbanistica non Γ¨ regolata dal P.R.G.
Annullabile il piano attuativo se la perequazione urbanistica non Γ¨ regolata dal P.R.G.
Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 2297 del 6.4.2020
#perequazioneurbanistica #convalida #autotutela #motivazione #principiodispositivo #interessiautoevidenti #commissariostraordinario
Un piano urbanistico attuativo Γ¨ annullato dal commissario straordinario di un Comune, nominato a seguito della mozione di sfiducia approvata ai danni del Sindaco e nelle more delle nuove elezioni.
La complessa vicenda consente al Consiglio di Stato di puntualizzare alcuni aspetti di sicuro interesse.
In primo luogo, la βperequazione urbanisticaβ operata nel piano attuativo risultava consentita dal solo regolamento comunale e non invece dal piano regolatore generale (P.R.G.) nΓ© da una legge quadro regionale. Il Collegio precisa che, sebbene lβistituto della perequazione urbanistica sia di per sΓ© legittimo, esso deve essere previsto quanto meno a livello di P.R.G. Tanto il ricorso alla perequazione quanto i relativi criteri applicativi devono essere declinati attraverso il procedimento e le garanzie partecipative proprie dello strumento urbanistico generale.
In secondo luogo, una volta acclarata lβillegittimitΓ del piano attuativo, viene esclusa la necessitΓ di una convalida da parte del commissario. Lβatto amministrativo di convalida, infatti, βnon si traduce in una semplice e formale appropriazione da parte dell’organo competente all’adozione del provvedimentoβ bensΓ¬ postula, da un lato, lβesternazione delle ragioni di interesse pubblico giustificatrici del potere di sostituzione, dallβaltro, la produzione degli stessi effetti che lβatto oggetto di convalida intendeva produrre (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6199). Nel caso di specie, la convalida avrebbe richiesto lβapprovazione, da parte del commissario, di una variante al P.R.G., attivitΓ riconducibile al merito amministrativo che ragionevolmente il Commissario ha ritenuto di demandare agli organi di prossima elezione.
In terzo luogo, si ribadisce che: -) il termine di 18 mesi oltre il quale non Γ¨ possibile annullare gli atti (art. 21 nonies L. 241/1990 come modificato dallβart. 6, comma 1, lettera d, n. 1, della l. n. 124 del 2015), decorre dal momento dellβentrata in vigore della legge di riforma; -) nel caso specifico, lβinteresse allβordinato sviluppo del territorio Γ¨ tra gli interessi βautoevidentiβ che consentono una motivazione semplificata dellβatto di autotutela. Infatti, in simili casi lβonere motivazionale potrΓ essere adempiuto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate (Ad. Plen. 8/2017) e lβautoevidenza dellβinteresse vale altresΓ¬ a rendere recessivo lβeventuale affidamento dei privati.
Infine, meritano di essere segnalate due affermazioni relative, lβuna, allβonere probatorio e, lβaltra, ai poteri del commissario nominato ai sensi dellβart. 141 del T.U.E.L., d.lgs. n. 267/2000.
Quanto al primo aspetto, si afferma che le deroghe al principio dispositivo (cd.principio dispositivo con metodo acquisitivo) operano nel processo amministrativo βsolo nellβipotesi in cui la parte non possa conseguire agevolmente la disponibilitΓ di atti e documenti idonei a supportare le sue allegazioniβ.
In merito ai poteri del commissario, si stabilisce che il commissario nominati ai sensi del comb. disp. degli artt. 52 e 141 d.lgs. 267/2000 (TUEL) βsi estendono a tutti gli atti di gestione dellβente, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazioneβ.