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La sostituzione di un debito pregresso con un nuovo debito Γ¨ un atto a titolo gratuito
#credito #revocatoria #gratuitΓ #onerositΓ
Cassazione, sez. III civile, Sentenza n. 7740 dellβ8.4.2020
La Sentenza si innesta nel solco della giurisprudenza che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ha stabilito che βla costituzione diΒ ipotecaΒ successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titoloΒ gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento delΒ debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di essoβ.
Il principio Γ¨ riferibile al caso in cui un credito chirografario sia sostituito da altro credito, con cui si estingue il primo, e che sia, tuttavia, garantito da ipoteca.
In simili casi, si Γ¨ detto che la sostituzione del credito integra un negozio indiretto – caratterizzato da un motivo illecito (quello di favorire un creditore chirografario rispetto agli altri) – che, tuttavia, non comporta lβesclusione dal passivo fallimentare (come avviene per la simulazione); resta, infatti, la necessitΓ di ripagare βin moneta fallimentareβ il mutuo (pur sempre) erogato.
La peculiaritΓ della fattispecie in esame risiede nella circostanza che il debito che si Γ¨ sostituito era giΓ ipotecario. Pertanto, il giudice di merito ha ritenuto che tale operazione si sostanziasse in una proroga (riscadenzamento) del finanziamento e che la concessione di ipoteca mantenesse il carattere dellβonerositΓ . La conseguenza pratica, rilevantissima, di tale conclusione Γ¨ che non si Γ¨ ritenuta esperibile lβazione revocatoria nei confronti del terzo (la banca mutuante) in quanto nonconsapevoledella dannositΓ dellβoperazione per gli altri creditori (quanto allβazione revocatoria ordinaria, v. art. 2901 co. 2 c.c.).
La Corte di Cassazione decide diversamente nel senso che la mera operazione βcontabileβ, di sostituire un debito allβaltro determinandone la proroga,integri, invece,un pactum de non petendo ad tempus e che la costituzione dellβipoteca sia da intendersi anche in questocaso come atto a titolo gratuito; pertanto, lβipoteca resta revocabile senza che sia necessaria lβaccertamento della consapevolezza del terzo rispettoal danno dei creditori.
Va precisato che la Corteapplica il principio di cui alla pregressa giurisprudenza (C. Cass. n. 28802/2018 e n. 20896/2019) che, come si Γ¨ detto, Γ¨ riferito allβipotesi in cui la garanzia ipotecaria sia stata costituita solo in sede di concessione del secondo finanziamento (in sostituzione del precedente). Ebbene la Sezione mostra di ritenere irrilevante tale circostanza al fine di determinare lβonerositΓ dellβipoteca che, appunto, Γ¨ ritenuta gratuita. Mentre nelle ipotesi sino a ora emerse, la revocatoria andava a incidere sullβipoteca costituita successivamente, in questo caso, la revocatoria incide su unβipoteca semplicemente βconfermataβ in sede di riscadenzamento del finanziamento.