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La sostituzione di un debito pregresso con un nuovo debito รจ un atto a titolo gratuito

#credito #revocatoria #gratuitร  #onerositร 

Cassazione, sez. III civile, Sentenza n. 7740 dellโ€™8.4.2020

La Sentenza si innesta nel solco della giurisprudenza che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ha stabilito che โ€œla costituzione diย ipotecaย successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titoloย gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento delย debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di essoโ€.

Il principio รจ riferibile al caso in cui un credito chirografario sia sostituito da altro credito, con cui si estingue il primo, e che sia, tuttavia, garantito da ipoteca.

In simili casi, si รจ detto che la sostituzione del credito integra un negozio indiretto – caratterizzato da un motivo illecito (quello di favorire un creditore chirografario rispetto agli altri) – che, tuttavia, non comporta lโ€™esclusione dal passivo fallimentare (come avviene per la simulazione); resta, infatti, la necessitร  di ripagare โ€œin moneta fallimentareโ€ il mutuo (pur sempre) erogato.

La peculiaritร  della fattispecie in esame risiede nella circostanza che il debito che si รจ sostituito era giร  ipotecario. Pertanto, il giudice di merito ha ritenuto che tale operazione si sostanziasse in una proroga (riscadenzamento) del finanziamento e che la concessione di ipoteca mantenesse il carattere dellโ€™onerositร . La conseguenza pratica, rilevantissima, di tale conclusione รจ che non si รจ ritenuta esperibile lโ€™azione revocatoria nei confronti del terzo (la banca mutuante) in quanto nonconsapevoledella dannositร  dellโ€™operazione per gli altri creditori (quanto allโ€™azione revocatoria ordinaria, v. art. 2901 co. 2 c.c.).

La Corte di Cassazione decide diversamente nel senso che la mera operazione โ€œcontabileโ€, di sostituire un debito allโ€™altro determinandone la proroga,integri, invece,un pactum de non petendo ad tempus e che la costituzione dellโ€™ipoteca sia da intendersi anche in questocaso come atto a titolo gratuito; pertanto, lโ€™ipoteca resta revocabile senza che sia necessaria lโ€™accertamento della consapevolezza del terzo rispettoal danno dei creditori.

Va precisato che la Corteapplica il principio di cui alla pregressa giurisprudenza (C. Cass. n. 28802/2018 e n. 20896/2019) che, come si รจ detto, รจ riferito allโ€™ipotesi in cui la garanzia ipotecaria sia stata costituita solo in sede di concessione del secondo finanziamento (in sostituzione del precedente). Ebbene la Sezione mostra di ritenere irrilevante tale circostanza al fine di determinare lโ€™onerositร  dellโ€™ipoteca che, appunto, รจ ritenuta gratuita. Mentre nelle ipotesi sino a ora emerse, la revocatoria andava a incidere sullโ€™ipoteca costituita successivamente, in questo caso, la revocatoria incide su unโ€™ipoteca semplicemente โ€œconfermataโ€ in sede di riscadenzamento del finanziamento.