𝐏𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ–.πŸ’.𝟐𝟎𝟐𝟎:La sostituzione di un debito pregresso con un nuovo debito Γ¨ un atto a titolo gratuito

La sostituzione di un debito pregresso con un nuovo debito Γ¨ un atto a titolo gratuito

#credito #revocatoria #gratuitΓ  #onerositΓ 

Cassazione, sez. III civile, Sentenza n. 7740 dell’8.4.2020

La Sentenza si innesta nel solco della giurisprudenza che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ha stabilito che β€œla costituzione diΒ ipotecaΒ successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titoloΒ gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento delΒ debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso”.

Il principio Γ¨ riferibile al caso in cui un credito chirografario sia sostituito da altro credito, con cui si estingue il primo, e che sia, tuttavia, garantito da ipoteca.

In simili casi, si Γ¨ detto che la sostituzione del credito integra un negozio indiretto – caratterizzato da un motivo illecito (quello di favorire un creditore chirografario rispetto agli altri) – che, tuttavia, non comporta l’esclusione dal passivo fallimentare (come avviene per la simulazione); resta, infatti, la necessitΓ  di ripagare β€œin moneta fallimentare” il mutuo (pur sempre) erogato.

La peculiaritΓ  della fattispecie in esame risiede nella circostanza che il debito che si Γ¨ sostituito era giΓ  ipotecario. Pertanto, il giudice di merito ha ritenuto che tale operazione si sostanziasse in una proroga (riscadenzamento) del finanziamento e che la concessione di ipoteca mantenesse il carattere dell’onerositΓ . La conseguenza pratica, rilevantissima, di tale conclusione Γ¨ che non si Γ¨ ritenuta esperibile l’azione revocatoria nei confronti del terzo (la banca mutuante) in quanto nonconsapevoledella dannositΓ  dell’operazione per gli altri creditori (quanto all’azione revocatoria ordinaria, v. art. 2901 co. 2 c.c.).

La Corte di Cassazione decide diversamente nel senso che la mera operazione β€œcontabile”, di sostituire un debito all’altro determinandone la proroga,integri, invece,un pactum de non petendo ad tempus e che la costituzione dell’ipoteca sia da intendersi anche in questocaso come atto a titolo gratuito; pertanto, l’ipoteca resta revocabile senza che sia necessaria l’accertamento della consapevolezza del terzo rispettoal danno dei creditori.

Va precisato che la Corteapplica il principio di cui alla pregressa giurisprudenza (C. Cass. n. 28802/2018 e n. 20896/2019) che, come si Γ¨ detto, Γ¨ riferito all’ipotesi in cui la garanzia ipotecaria sia stata costituita solo in sede di concessione del secondo finanziamento (in sostituzione del precedente). Ebbene la Sezione mostra di ritenere irrilevante tale circostanza al fine di determinare l’onerositΓ  dell’ipoteca che, appunto, Γ¨ ritenuta gratuita. Mentre nelle ipotesi sino a ora emerse, la revocatoria andava a incidere sull’ipoteca costituita successivamente, in questo caso, la revocatoria incide su un’ipoteca semplicemente β€œconfermata” in sede di riscadenzamento del finanziamento.