ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Sullβapplicazione della continuazione in sede esecutiva
Sullβapplicazione della continuazione in sede esecutiva
Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 11359 del 6 aprile 2020
Il vincolo della continuazione puΓ² essere riconosciuto dal Giudice anche in sede esecutiva in rapporto a diverse Sentenze di condanna (v. lβart. 671 c.p.p.: β1. Nel caso di piΓΉ sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizioneβ).
La verifica della medesimezza del disegno criminoso non si fonda esclusivamente sullβanalogia e sulla prossimitΓ temporale delle condotte, ma richiede elementi oggettivi dai quali poter desumere lβoriginaria, genetica deliberazione delittuosa riferita alle singole violazioni quanto meno nelle loro linee essenziali.
A tal fine, occorre far riferimento a specifici indicatori quali: l’omogeneitΓ delle violazioni e del bene protetto, la contiguitΓ spazio-temporale, le singole causali, le modalitΓ della condotta, la sistematicitΓ e le abitudini programmate di vita.
La continuazione puΓ², ad esempio, essere esclusa in relazione al notevole βlasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie)β e ai βfrequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivoβ.
Tuttavia, lβampiezza del tempo trascorso tra i diversi reati βnon esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contiguaβ, tenuto conto degli indicatori sopra indicati.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito che ha escluso la continuazione semplicemente poichΓ© i reati (rapine) erano stati commessi in comuni diversi (ma compresi nella stessa provincia) e nei confronti di soggetti diversi (il che, va osservato Γ¨ fisiologico in rapporto al tipo di reato).