π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ‘πŸŽ.πŸŽπŸ’.𝟐𝟎𝟐𝟎: Sull’applicazione della continuazione in sede esecutiva

Sull’applicazione della continuazione in sede esecutiva

Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 11359 del 6 aprile 2020

Il vincolo della continuazione puΓ² essere riconosciuto dal Giudice anche in sede esecutiva in rapporto a diverse Sentenze di condanna (v. l’art. 671 c.p.p.: β€œ1. Nel caso di piΓΉ sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”).

La verifica della medesimezza del disegno criminoso non si fonda esclusivamente sull’analogia e sulla prossimitΓ  temporale delle condotte, ma richiede elementi oggettivi dai quali poter desumere l’originaria, genetica deliberazione delittuosa riferita alle singole violazioni quanto meno nelle loro linee essenziali.

A tal fine, occorre far riferimento a specifici indicatori quali: l’omogeneitΓ  delle violazioni e del bene protetto, la contiguitΓ  spazio-temporale, le singole causali, le modalitΓ  della condotta, la sistematicitΓ  e le abitudini programmate di vita.

La continuazione puΓ², ad esempio, essere esclusa in relazione al notevole β€œlasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie)” e ai β€œfrequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo”.

Tuttavia, l’ampiezza del tempo trascorso tra i diversi reati β€œnon esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua”, tenuto conto degli indicatori sopra indicati.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito che ha escluso la continuazione semplicemente poichΓ© i reati (rapine) erano stati commessi in comuni diversi (ma compresi nella stessa provincia) e nei confronti di soggetti diversi (il che, va osservato Γ¨ fisiologico in rapporto al tipo di reato).