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Sullโ€™applicazione della continuazione in sede esecutiva

Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 11359 del 6 aprile 2020

Il vincolo della continuazione puรฒ essere riconosciuto dal Giudice anche in sede esecutiva in rapporto a diverse Sentenze di condanna (v. lโ€™art. 671 c.p.p.: โ€œ1. Nel caso di piรน sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizioneโ€).

La verifica della medesimezza del disegno criminoso non si fonda esclusivamente sullโ€™analogia e sulla prossimitร  temporale delle condotte, ma richiede elementi oggettivi dai quali poter desumere lโ€™originaria, genetica deliberazione delittuosa riferita alle singole violazioni quanto meno nelle loro linee essenziali.

A tal fine, occorre far riferimento a specifici indicatori quali: l’omogeneitร  delle violazioni e del bene protetto, la contiguitร  spazio-temporale, le singole causali, le modalitร  della condotta, la sistematicitร  e le abitudini programmate di vita.

La continuazione puรฒ, ad esempio, essere esclusa in relazione al notevole โ€œlasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie)โ€ e ai โ€œfrequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivoโ€.

Tuttavia, lโ€™ampiezza del tempo trascorso tra i diversi reati โ€œnon esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contiguaโ€, tenuto conto degli indicatori sopra indicati.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito che ha escluso la continuazione semplicemente poichรฉ i reati (rapine) erano stati commessi in comuni diversi (ma compresi nella stessa provincia) e nei confronti di soggetti diversi (il che, va osservato รจ fisiologico in rapporto al tipo di reato).