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Sullโ€™impugnativa del divieto di transito inteso quale provvedimento discrezionale

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Consiglio di Stato, sez. II, Sentenza n. 2010 del 23.03.2020

Una nota impresa radiofonica impugna il provvedimento di divieto di transito (di autocarri oltre un certo peso) apposto da un Comune su una strada prossima al luogo di emissione del segnale.

Il provvedimento, infatti, ha costituito il presupposto per lโ€™irrogazione della sanzione amministrativa a carico del conducente di un autocarro che, per conto dellโ€™emittente, era impegnato nellโ€™installazione di un traliccio strumentale allโ€™attivitร  radiofonica.

La vicenda consente al Collegio di puntualizzare che lโ€™ordinanza di apposizione del divieto di transito va impugnata nel termine di 60 giorni dalla sua efficacia e non unitamente allโ€™atto applicativo. In questo caso, infatti, non opera il principio che regola lโ€™impugnazione di atti applicativi di atti generali e a contenuto normativo, i quali non sono immediatamente lesivi ma lo diventano solo con lโ€™atto applicativo; in simili casi, soltanto con il successivo atto applicativo, si radica โ€œtanto lโ€™interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, con la decorrenza del termine per impugnare, ciรฒ in quanto la lesione che radica lโ€™interesse – e, dunque, lโ€™onere ad una tempestiva impugnazione – deve essere attuale e non puรฒ discendere da un pregiudizio futuro ed eventuale (Cons. Stato Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1645)โ€.Nel caso di specie, invece, lโ€™interesse ad impugnare รจ sorto giร  con lโ€™apposizione del divieto di transito e, quindi, lโ€™onere di impugnazione si รจ configurato al momento della conoscenza di tale divieto, per cui era stata apposta la relativa segnaletica stradale.

Fra gli altri aspetti di interesse dalla pronuncia, va segnalata la ricostruzione sul tipo di discrezionalitร  facente capo al Comune in relazione allโ€™apposizione di un provvedimento limitativo della circolazione stradale.

In particolare, ai sensi dellโ€™art. 6 comma 4 lettera b) del d.lgs. 285 del 1992, lโ€™ente proprietario della strada puรฒ โ€œstabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle stradeโ€.

Tale potere รจ riconducibile allโ€™esercizio di poteri discrezionali che si sostanziano nel contemperamento โ€“secondo ragionevolezza- di valori costituzionali spesso contrapposti.Il sindacato su tali scelte deve, come da tradizionale insegnamento, essere limitato ai profili estrinseci di tale discrezionalitร . Quale esempio di contemperamento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, la Sezione opera un riferimento alle โ€œdifferenziazioni del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasportoโ€; in particolare,โ€œรจ stato riconosciuto che la parziale limitazione della libertร  di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo (cfr. Cons. Stato Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5191)โ€.