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Sullβimpugnativa del divieto di transito inteso quale provvedimento discrezionale
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Consiglio di Stato, sez. II, Sentenza n. 2010 del 23.03.2020
Una nota impresa radiofonica impugna il provvedimento di divieto di transito (di autocarri oltre un certo peso) apposto da un Comune su una strada prossima al luogo di emissione del segnale.
Il provvedimento, infatti, ha costituito il presupposto per lβirrogazione della sanzione amministrativa a carico del conducente di un autocarro che, per conto dellβemittente, era impegnato nellβinstallazione di un traliccio strumentale allβattivitΓ radiofonica.
La vicenda consente al Collegio di puntualizzare che lβordinanza di apposizione del divieto di transito va impugnata nel termine di 60 giorni dalla sua efficacia e non unitamente allβatto applicativo. In questo caso, infatti, non opera il principio che regola lβimpugnazione di atti applicativi di atti generali e a contenuto normativo, i quali non sono immediatamente lesivi ma lo diventano solo con lβatto applicativo; in simili casi, soltanto con il successivo atto applicativo, si radica βtanto lβinteresse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, con la decorrenza del termine per impugnare, ciΓ² in quanto la lesione che radica lβinteresse – e, dunque, lβonere ad una tempestiva impugnazione – deve essere attuale e non puΓ² discendere da un pregiudizio futuro ed eventuale (Cons. Stato Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1645)β.Nel caso di specie, invece, lβinteresse ad impugnare Γ¨ sorto giΓ con lβapposizione del divieto di transito e, quindi, lβonere di impugnazione si Γ¨ configurato al momento della conoscenza di tale divieto, per cui era stata apposta la relativa segnaletica stradale.
Fra gli altri aspetti di interesse dalla pronuncia, va segnalata la ricostruzione sul tipo di discrezionalitΓ facente capo al Comune in relazione allβapposizione di un provvedimento limitativo della circolazione stradale.
In particolare, ai sensi dellβart. 6 comma 4 lettera b) del d.lgs. 285 del 1992, lβente proprietario della strada puΓ² βstabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle stradeβ.
Tale potere Γ¨ riconducibile allβesercizio di poteri discrezionali che si sostanziano nel contemperamento βsecondo ragionevolezza- di valori costituzionali spesso contrapposti.Il sindacato su tali scelte deve, come da tradizionale insegnamento, essere limitato ai profili estrinseci di tale discrezionalitΓ . Quale esempio di contemperamento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, la Sezione opera un riferimento alle βdifferenziazioni del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasportoβ; in particolare,βΓ¨ stato riconosciuto che la parziale limitazione della libertΓ di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo (cfr. Cons. Stato Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5191)β.