π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ’π¦πšπ π π’π¨ 𝟐𝟎𝟐𝟎: Sull’impugnativa del divieto di transito inteso quale provvedimento discrezionale

Sull’impugnativa del divieto di transito inteso quale provvedimento discrezionale

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Consiglio di Stato, sez. II, Sentenza n. 2010 del 23.03.2020

Una nota impresa radiofonica impugna il provvedimento di divieto di transito (di autocarri oltre un certo peso) apposto da un Comune su una strada prossima al luogo di emissione del segnale.

Il provvedimento, infatti, ha costituito il presupposto per l’irrogazione della sanzione amministrativa a carico del conducente di un autocarro che, per conto dell’emittente, era impegnato nell’installazione di un traliccio strumentale all’attivitΓ  radiofonica.

La vicenda consente al Collegio di puntualizzare che l’ordinanza di apposizione del divieto di transito va impugnata nel termine di 60 giorni dalla sua efficacia e non unitamente all’atto applicativo. In questo caso, infatti, non opera il principio che regola l’impugnazione di atti applicativi di atti generali e a contenuto normativo, i quali non sono immediatamente lesivi ma lo diventano solo con l’atto applicativo; in simili casi, soltanto con il successivo atto applicativo, si radica β€œtanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, con la decorrenza del termine per impugnare, ciΓ² in quanto la lesione che radica l’interesse – e, dunque, l’onere ad una tempestiva impugnazione – deve essere attuale e non puΓ² discendere da un pregiudizio futuro ed eventuale (Cons. Stato Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1645)”.Nel caso di specie, invece, l’interesse ad impugnare Γ¨ sorto giΓ  con l’apposizione del divieto di transito e, quindi, l’onere di impugnazione si Γ¨ configurato al momento della conoscenza di tale divieto, per cui era stata apposta la relativa segnaletica stradale.

Fra gli altri aspetti di interesse dalla pronuncia, va segnalata la ricostruzione sul tipo di discrezionalitΓ  facente capo al Comune in relazione all’apposizione di un provvedimento limitativo della circolazione stradale.

In particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 4 lettera b) del d.lgs. 285 del 1992, l’ente proprietario della strada puΓ² β€œstabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.

Tale potere Γ¨ riconducibile all’esercizio di poteri discrezionali che si sostanziano nel contemperamento –secondo ragionevolezza- di valori costituzionali spesso contrapposti.Il sindacato su tali scelte deve, come da tradizionale insegnamento, essere limitato ai profili estrinseci di tale discrezionalitΓ . Quale esempio di contemperamento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, la Sezione opera un riferimento alle β€œdifferenziazioni del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto”; in particolare,β€œΓ¨ stato riconosciuto che la parziale limitazione della libertΓ  di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo (cfr. Cons. Stato Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5191)”.