๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ:La transazione puรฒ essere risolta per eccessiva onerositร  sopravvenuta

La transazione puรฒ essere risolta per eccessiva onerositร  sopravvenuta

#transazione #risoluzione #eccessivaonerositร 

Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 4451 del 20.02.2020

La pronuncia rileva come la legge stabilisca l’irrescindibilitร  della transazione per causa di lesione (art. 1970 c.c.) e l’irresolubilitร  per inadempimento della transazione novativa (art. 1976 c.c.), ma non anche l’irresolubilitร  della transazione per eccessiva onerositร  sopravvenuta.

In tal senso, l’irresolubilitร  della transazione novativa per inadempimento, sancita dall’art. 1976 c.c., รจ ritenuta norma eccezionale rispetto al principio generale di risolubilitร  dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale; in applicazione del principio che vieta lโ€™interpretazione analogica delle norme eccezionali, la Corte stabilisce, quindi, che l’irresolubilitร  di cui allโ€™art. 1976 c.c.non รจ applicabile all’eccessiva onerositร  nรฉ all’impossibilitร  sopravvenuta nรฉ alla presupposizione.

La Sezione passa, quindi, a qualificare il contratto commutativo anzichรฉ aleatorio (altra circostanza che escluderebbe la risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta); la commutativitร  deriva, infatti, dalla “reciprocitร  delle concessioni” che l’art. 1965 c.c. indica a fondamento causale del negozio compositivo.

Sulla scorta della acclarata commutativitร  del contratto, la Corte afferma il seguente principio di diritto (confermando cosรฌ a una risalente giurisprudenza della stessa Corte: Sent. n. 1105/1956): โ€œla transazione ad esecuzione differita รจ suscettibile di risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilitร  della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. รจ limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilitร  della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma geneticoโ€.