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La transazione puΓ² essere risolta per eccessiva onerositΓ  sopravvenuta

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Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 4451 del 20.02.2020

La pronuncia rileva come la legge stabilisca l’irrescindibilitΓ  della transazione per causa di lesione (art. 1970 c.c.) e l’irresolubilitΓ  per inadempimento della transazione novativa (art. 1976 c.c.), ma non anche l’irresolubilitΓ  della transazione per eccessiva onerositΓ  sopravvenuta.

In tal senso, l’irresolubilitΓ  della transazione novativa per inadempimento, sancita dall’art. 1976 c.c., Γ¨ ritenuta norma eccezionale rispetto al principio generale di risolubilitΓ  dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale; in applicazione del principio che vieta l’interpretazione analogica delle norme eccezionali, la Corte stabilisce, quindi, che l’irresolubilitΓ  di cui all’art. 1976 c.c.non Γ¨ applicabile all’eccessiva onerositΓ  nΓ© all’impossibilitΓ  sopravvenuta nΓ© alla presupposizione.

La Sezione passa, quindi, a qualificare il contratto commutativo anzichΓ© aleatorio (altra circostanza che escluderebbe la risoluzione per eccessiva onerositΓ  sopravvenuta); la commutativitΓ  deriva, infatti, dalla “reciprocitΓ  delle concessioni” che l’art. 1965 c.c. indica a fondamento causale del negozio compositivo.

Sulla scorta della acclarata commutativitΓ  del contratto, la Corte afferma il seguente principio di diritto (confermando cosΓ¬ a una risalente giurisprudenza della stessa Corte: Sent. n. 1105/1956): β€œla transazione ad esecuzione differita Γ¨ suscettibile di risoluzione per eccessiva onerositΓ  sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilitΓ  della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. Γ¨ limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilitΓ  della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico”.