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La transazione puΓ² essere risolta per eccessiva onerositΓ sopravvenuta
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Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 4451 del 20.02.2020
La pronuncia rileva come la legge stabilisca l’irrescindibilitΓ della transazione per causa di lesione (art. 1970 c.c.) e l’irresolubilitΓ per inadempimento della transazione novativa (art. 1976 c.c.), ma non anche l’irresolubilitΓ della transazione per eccessiva onerositΓ sopravvenuta.
In tal senso, l’irresolubilitΓ della transazione novativa per inadempimento, sancita dall’art. 1976 c.c., Γ¨ ritenuta norma eccezionale rispetto al principio generale di risolubilitΓ dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale; in applicazione del principio che vieta lβinterpretazione analogica delle norme eccezionali, la Corte stabilisce, quindi, che l’irresolubilitΓ di cui allβart. 1976 c.c.non Γ¨ applicabile all’eccessiva onerositΓ nΓ© all’impossibilitΓ sopravvenuta nΓ© alla presupposizione.
La Sezione passa, quindi, a qualificare il contratto commutativo anzichΓ© aleatorio (altra circostanza che escluderebbe la risoluzione per eccessiva onerositΓ sopravvenuta); la commutativitΓ deriva, infatti, dalla “reciprocitΓ delle concessioni” che l’art. 1965 c.c. indica a fondamento causale del negozio compositivo.
Sulla scorta della acclarata commutativitΓ del contratto, la Corte afferma il seguente principio di diritto (confermando cosΓ¬ a una risalente giurisprudenza della stessa Corte: Sent. n. 1105/1956): βla transazione ad esecuzione differita Γ¨ suscettibile di risoluzione per eccessiva onerositΓ sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilitΓ della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. Γ¨ limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilitΓ della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma geneticoβ.