๐‹๐š ๐๐จ๐ฆ๐š๐ง๐๐š ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ

๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐š ๐๐ž๐ฏ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ง๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐ฅ ๐Ÿ๐ข๐ง๐ž ๐๐ข ๐จ๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐š๐ซ๐œ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ข ๐๐š๐ง๐ง๐ข ๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐ญ๐ข ๐š ๐œ๐š๐ฎ๐ฌ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ž๐ฅ๐ž๐ฏ๐š๐ญ๐จ ๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐ก๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐š๐ญ๐š ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐๐ข๐š๐ซ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐ณ๐ข๐š๐ซ๐ข๐จ ๐ข๐ง ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐œ๐š๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž ?

RISPOSTA: La Corteย diย Cassazione, Sez. I, n. 7905 del 17 aprile 2020 ha precisato quanto segue.

In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all’acquisto di un prodotto finanziario, mentre grava sull’intermediario l’onere di provare ex art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento, ma anche al grado effettivo di rischiositร , incombe invece sull’investitore l’onere di provare, sia pur anche in via presuntiva, il nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligazione informativa e il danno, nonchรฉ il pregiudizio patrimoniale dovuto all’investimento eseguito.

Difatti, l’intermediario finanziario ha l’obbligoย diย fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioรจ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente.

L’assolvimentoย diย tale obbligo implica la formulazione, da parte dell’intermediario medesimo,ย diย indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantitร  e la qualitร  dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficienteย diย rischio.

Sia l’adeguatezza dell’operazione al profiloย diย rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente priviย diย valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto.

Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilitร ย diย successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario รจ tenuto a fornirgli o altrimenti reperite.

Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario รจ indizio, semmai, della capacitร ย diย distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, perรฒ, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere.

L’accettazione consapevoleย diย un investimento finanziario non puรฒ che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiositร .