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Per la bancarotta patrimoniale non serve il nesso causale tra condotta e dissesto
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Cassazione penale, sez. V penale, Sentenza n. 12499 del 20.04.2020
Condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, lβamministratore di una societΓ contesta che la propria condotta sia ricollegabile al fallimento.
La Corte rigetta lβargomento aderendo allβorientamento per cui la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilitΓ del reato di cui allβart. 216 R.D. n.267/1942 in quanto si pone come evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente (v. art. 44 codice penale: quando, per la punibilitΓ del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non Γ¨ da lui voluto).
La sentenza dichiarativa di fallimento non aggiunge, secondo lβimpostazione seguita nella Sentenza in commento, nulla a un fatto-reato giΓ perfetto di cui influenzerebbesolo la punibilitΓ .Si ricorda che le condizioni di punibilitΓ si fondano su ragioni di politica criminale che conducono a non sanzionare determinate condotte a meno che non si produca un determinato evento a essa successivo. Nel caso di specie, appunto, tali ragioni conducono a sanzionare penalmente la condotta solo una volta che il dissesto economico sia accertato in sede giudiziale (appunto con la Sentenza di fallimento).
Va osservato che la giurisprudenza non Γ¨ univoca sul punto: negli ultimi anni, piΓΉ Sentenze hanno affermato che la dichiarazione di fallimento sia un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilitΓ ; il reato si perfezionerebbe in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attivitΓ di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito (v. tra le altre, Corte di Cassazione, sez. V penale n. 40477/2018).
Coerentemente con la qualificazione data, la Corte conclude che non sia necessario il nesso causale fra la condotta e il dissesto per la configurabilitΓ del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: Γ¨ sufficiente che il soggetto agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, poi fallita, destinandone le risorse ad impieghi estranei all’attivitΓ della stessa.
Sulla bancarotta fraudolenta documentale,Β vedi lβarticolo βQuando lβextraneus non Γ¨ un intruso: il dolo nella bancarotta fraudolentaβ di Federica Scariato sul numero 5 della rivista.