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Il concetto ampio di urbanistica e i vincoli conformativi

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Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 783 del 30.01.2020

La Sentenza si presenta di particolare interesse nella misura in cui fornisce una definizione ampia dellโ€™โ€œurbanisticaโ€. In particolare, si afferma che il concetto di urbanistica non deve intendersi โ€œlimitato alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalitร , in tal modo definiti)โ€; infatti, lโ€™urbanistica per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree deve tendere alla realizzazione anche di โ€œfinalitร  economico-sociali della comunitร  locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunitร  territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelatiโ€. In tal senso, il potere di pianificazione non consiste nel solo โ€œcoordinamento delle potenzialitร  edificatorie connesse al diritto di proprietร , cosรฌ offrendone una visione โ€ฆ minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimoโ€.

La Sezione chiarisce, altresรฌ, la natura della prescrizione di piano che impone la sistemazione a โ€œverde attrezzatoโ€ per la copertura di taluni parcheggi interrati โ€œal fine di valorizzare e riqualificare a verde privato le aree e gli spazi liberi esistentiโ€.

Si precisa, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, che โ€œnon ogni vincolo posto alla proprietร  privata dallo strumento urbanistico generale ha carattere espropriativo ed รจ dunque soggetto alla disciplina relativa. In altri termini, occorre distinguere tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un preciso fondamento costituzionale, in quanto l’art. 42 Cost. prevede separatamente l’espropriazione (terzo comma) e i limiti che la legge puรฒ imporre alla proprietร  al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma). Per meglio dire, i vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non puรฒ quindi coesistere con la proprietร  privata. Non puรฒ invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietร  privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilitร , c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, ecc.โ€.

E allora, il vincolo a verde, qual รจ quello di cui si discute,costituisce unโ€™espressione del potere pianificatorio di razionale sistemazione del territorio in zone omogenee, in radice diverso dal potere ablatorio preordinato all’adozione di provvedimenti di espropriazione. Peraltro, hanno carattere meramente conformativo i vincoli di destinazione che siano realizzabili (al pari di quello che qui interessa) anche ad iniziativa privata o mista pubblico-privata.