๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ—.๐ŸŽ๐Ÿ“.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ:Il contratto di gestione patrimoniale รจ nullo in mancanza di accettazione scritta del cd. benchmark

Il contratto di gestione patrimoniale รจ nullo in mancanza di accettazione scritta del cd. benchmark

#formascritta #contrattiinvestimento #nullitร  #benchmark

Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 9025 del 15.05.2020

La controversia attiene a un contratto di investimento (di gestione patrimoniale) e, in particolare, alla mancata accettazione scritta del parametro di riferimento (cd. benchmark) per lโ€™effettuazione degli investimenti.

Nel caso di specie, infatti, la societร  di investimento aveva gestito il contratto secondo una delle linee di investimento giร  esistenti che prevedevano una composizione dellโ€™investimento e, quindi, un parametro di riferimento diverso da quello recato nel contratto sottoscritto dalla risparmiatrice.

La societร  di investimento ha sostenuto in giudizio che la modifica del parametro di riferimento equivalga a una mera precisazione dellโ€™accordo contrattuale e che, comunque, il proprio comportamento, consistito nel dare informazioni scorrette nella fase precontrattuale, potrebbe, al piรน, determinare una responsabilitร  risarcitoria, ma non la nullitร  per violazione di una norma imperativa.

La Corte respinge entrambi gli argomenti.

Quanto al primo, la Sezione evidenzia che il benchmark non รจ un parametro secondario; esso, sebbene non imponga al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, โ€œrappresenta, infatti, un modo per valutare la razionalitร  e l’adeguatezza dell’attivitร  dell’intermediario, per modo che, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dagli investitori, l’intermediario risponde delle perdite che gli stessi abbiano, per l’effetto, subรฌtoโ€.

Inoltre, lโ€™indicazione del โ€œparametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestioneโ€ (ossia del benchmark) era richiesta dal combinato disposto degli articoli 30, 37, 38 e 42 del regolamento CONSOB allora vigente (11522/1998) che lo includevano nel contenuto obbligatorio del contratto di investimento. E il d.lgs. 58/1998 (T.U.F.)oltre a rimandare, appunto, al regolamento CONSOB per la regolazione del settore (art. 6), prescrive la forma scritta a pena di nullitร  (art. 23) dei contratti di investimento.ย  In altri termini, le richiamate disposizioni del regolamento Consob completano la portata precettiva dellโ€™art. 23 del T.U.F.โ€œchiarendo quale contenuto debba presentare il contratto di investimento da redigersi per iscrittoโ€. La mancata indicazione, nel contratto scritto, degli elementi richiesti dalla normativa regolamentare comporta, quindi, la nullitร  del contratto per difetto di forma scritta.

รˆ, altresรฌ, respinto il secondo argomento svolto dalla ricorrente.

Lโ€™orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) richiamato dalla ricorrente รจ quellosecondo cui solola violazione di norme inderogabili concernenti la validitร  del contratto รจ suscettibile di determinarne la nullitร  mentre tale effetto non รจ riconducibile alla violazione di norme, anch’esse imperative, ma riguardanti il comportamento dei contraenti, violazioneche puรฒ essere semmai fonte di responsabilitร . Tale orientamento, tuttavia,รจ riferito alle ipotesi di contrarietร  del comportamento a norme imperative a cui la legge non riconduca espressamente la sanzione della nullitร  (e, quindi, alle ipotesi in cui opera la sola nullitร  ยซvirtualeยป, contemplata dall’art. 1418, comma 1, c.c.).

Nel caso di specie, come si รจ detto, l’art. 23, comma 1, T.U.F. โ€œconsidera espressamente la nullitร  per difetto di forma (elevando, cosรฌ, la forma stessa a requisito del contratto, ex artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c.)โ€ il che rende inapplicabile il principio giurisprudenziale appena menzionato.