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Quando lโ€™ente fiera รจ organismo di diritto pubblico (ancoraโ€ฆ)

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Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 2335 del 9.04.2020

Numerose pronunce del giudice amministrativo hanno riguardato la qualificazione degli enti fieristici quali organismi di diritto pubblico o meno.

Anche la Sentenza in commento si occupa di un ente che ha quale proprio fine statutario la promozione e lโ€™organizzazione โ€œin Italia e allโ€™estero di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo lโ€™interscambio, contribuisca allo sviluppo dellโ€™economiaโ€.

Lo scopo statutario dellโ€™Ente autonomo Fiere di Foggia trascende, quindi,โ€œlโ€™interesse di profitto dellโ€™imprenditore privato, per rivolgersi allโ€™interesse generalizzato presso il tessuto economico locale, attraverso la creazione di opportunitร  di crescita commerciale grazie alla promozione dei prodotti e dei servizi in occasione degli eventi fieristici organizzati dallโ€™Ente appellanteโ€: ricorre il requisito dellโ€™essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).

Sempre lo statuto dellโ€™ente, peraltro, prevede lโ€™esercizio di unโ€™ยซattivitร  commercialeยป consistente nellโ€™utilizzo di immobili nei quali organizzare gli eventi fieristici e nellโ€™offrire sul mercato beni e servizi, secondo criteri di azione propri dellโ€™imprenditore privato, dichiaratamente finalizzati nel loro complesso alla conservazione e allโ€™incremento del patrimonio dellโ€™Ente; lo statuto, quindi, sembra escludere lโ€™ulteriore requisito del carattere non industriale nรฉ commerciale dellโ€™esigenza perseguita attraverso lโ€™attivitร  dellโ€™ente (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).

La Sezione, citando ampiamente la giurisprudenza della C.G.U.E., afferma che lo svolgimento di attivitร  commerciali non รจ incompatibile con il perseguimento di interessi generali e che la sussistenza di profili commerciali dellโ€™attivitร  non preclude senzโ€™altro la qualificazione di organismo di diritto pubblico. Del resto, unโ€™analisi che si fondi solo sul ยซmodo di porsi dellโ€™organismo in rapporto al mercatoยป potrebbe portare, per la sua โ€œmutevolezza nel tempo e la sua soggezione alle contingenze economicheโ€, a svalutare il requisito della generalitร  delle esigenze alla base dellโ€™istituzione dellโ€™ente.

Si afferma, quindi, che รจ necessario verificare se lโ€™attivitร  dellโ€™ente comporti o meno lโ€™assunzione del rischio di impresa ed esaminare, a tal fine, le relazioni finanziarie con lโ€™ente pubblico che, eventualmente, assicurino la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dellโ€™organismo.

Qualora, pur in presenza di attivitร  astrattamente commerciale, il sostegno finanziario pubblico sia tale da comportare lโ€™esclusione del rischio di mercato tipico dellโ€™attivitร  imprenditoriale, afferma il Consiglio di Stato, va escluso il carattere โ€œindustriale o commercialeโ€ dellโ€™attivitร  e lโ€™ente va qualificato come organismo di diritto pubblico tenuto, quindi, ad applicare le regole dellโ€™evidenza pubblica.

Nel caso specifico, la notevole ampiezza del canale di finanziamento pubblico, ha portato il Collegio a qualificare lโ€™ente fieristico quale organismo di diritto pubblico.

รˆ appena il caso di notare che lโ€™argomentare della Sezione comporta una sostanziale sovrapposizione tra il requisito di cui ai numeri 1 e 3 dellโ€™art. 3 lett d del codice degli appalti (il n. 1 riguarda come si รจ detto le โ€œesigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commercialeโ€ e il n. 3, invece, riguarda specificamente la quantitร  del finanziamento pubblico).