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Quando l’ente fiera Γ¨ organismo di diritto pubblico (ancora…)

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Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 2335 del 9.04.2020

Numerose pronunce del giudice amministrativo hanno riguardato la qualificazione degli enti fieristici quali organismi di diritto pubblico o meno.

Anche la Sentenza in commento si occupa di un ente che ha quale proprio fine statutario la promozione e l’organizzazione β€œin Italia e all’estero di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia”.

Lo scopo statutario dell’Ente autonomo Fiere di Foggia trascende, quindi,β€œl’interesse di profitto dell’imprenditore privato, per rivolgersi all’interesse generalizzato presso il tessuto economico locale, attraverso la creazione di opportunitΓ  di crescita commerciale grazie alla promozione dei prodotti e dei servizi in occasione degli eventi fieristici organizzati dall’Ente appellante”: ricorre il requisito dell’essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).

Sempre lo statuto dell’ente, peraltro, prevede l’esercizio di un’«attivitΓ  commercialeΒ» consistente nell’utilizzo di immobili nei quali organizzare gli eventi fieristici e nell’offrire sul mercato beni e servizi, secondo criteri di azione propri dell’imprenditore privato, dichiaratamente finalizzati nel loro complesso alla conservazione e all’incremento del patrimonio dell’Ente; lo statuto, quindi, sembra escludere l’ulteriore requisito del carattere non industriale nΓ© commerciale dell’esigenza perseguita attraverso l’attivitΓ  dell’ente (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).

La Sezione, citando ampiamente la giurisprudenza della C.G.U.E., afferma che lo svolgimento di attivitΓ  commerciali non Γ¨ incompatibile con il perseguimento di interessi generali e che la sussistenza di profili commerciali dell’attivitΓ  non preclude senz’altro la qualificazione di organismo di diritto pubblico. Del resto, un’analisi che si fondi solo sul Β«modo di porsi dell’organismo in rapporto al mercatoΒ» potrebbe portare, per la sua β€œmutevolezza nel tempo e la sua soggezione alle contingenze economiche”, a svalutare il requisito della generalitΓ  delle esigenze alla base dell’istituzione dell’ente.

Si afferma, quindi, che Γ¨ necessario verificare se l’attivitΓ  dell’ente comporti o meno l’assunzione del rischio di impresa ed esaminare, a tal fine, le relazioni finanziarie con l’ente pubblico che, eventualmente, assicurino la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dell’organismo.

Qualora, pur in presenza di attivitΓ  astrattamente commerciale, il sostegno finanziario pubblico sia tale da comportare l’esclusione del rischio di mercato tipico dell’attivitΓ  imprenditoriale, afferma il Consiglio di Stato, va escluso il carattere β€œindustriale o commerciale” dell’attivitΓ  e l’ente va qualificato come organismo di diritto pubblico tenuto, quindi, ad applicare le regole dell’evidenza pubblica.

Nel caso specifico, la notevole ampiezza del canale di finanziamento pubblico, ha portato il Collegio a qualificare l’ente fieristico quale organismo di diritto pubblico.

È appena il caso di notare che l’argomentare della Sezione comporta una sostanziale sovrapposizione tra il requisito di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 3 lett d del codice degli appalti (il n. 1 riguarda come si Γ¨ detto le β€œesigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale” e il n. 3, invece, riguarda specificamente la quantitΓ  del finanziamento pubblico).