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Quando lβente fiera Γ¨ organismo di diritto pubblico (ancoraβ¦)
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Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 2335 del 9.04.2020
Numerose pronunce del giudice amministrativo hanno riguardato la qualificazione degli enti fieristici quali organismi di diritto pubblico o meno.
Anche la Sentenza in commento si occupa di un ente che ha quale proprio fine statutario la promozione e lβorganizzazione βin Italia e allβestero di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo lβinterscambio, contribuisca allo sviluppo dellβeconomiaβ.
Lo scopo statutario dellβEnte autonomo Fiere di Foggia trascende, quindi,βlβinteresse di profitto dellβimprenditore privato, per rivolgersi allβinteresse generalizzato presso il tessuto economico locale, attraverso la creazione di opportunitΓ di crescita commerciale grazie alla promozione dei prodotti e dei servizi in occasione degli eventi fieristici organizzati dallβEnte appellanteβ: ricorre il requisito dellβessere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).
Sempre lo statuto dellβente, peraltro, prevede lβesercizio di unβΒ«attivitΓ commercialeΒ» consistente nellβutilizzo di immobili nei quali organizzare gli eventi fieristici e nellβoffrire sul mercato beni e servizi, secondo criteri di azione propri dellβimprenditore privato, dichiaratamente finalizzati nel loro complesso alla conservazione e allβincremento del patrimonio dellβEnte; lo statuto, quindi, sembra escludere lβulteriore requisito del carattere non industriale nΓ© commerciale dellβesigenza perseguita attraverso lβattivitΓ dellβente (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).
La Sezione, citando ampiamente la giurisprudenza della C.G.U.E., afferma che lo svolgimento di attivitΓ commerciali non Γ¨ incompatibile con il perseguimento di interessi generali e che la sussistenza di profili commerciali dellβattivitΓ non preclude senzβaltro la qualificazione di organismo di diritto pubblico. Del resto, unβanalisi che si fondi solo sul Β«modo di porsi dellβorganismo in rapporto al mercatoΒ» potrebbe portare, per la sua βmutevolezza nel tempo e la sua soggezione alle contingenze economicheβ, a svalutare il requisito della generalitΓ delle esigenze alla base dellβistituzione dellβente.
Si afferma, quindi, che Γ¨ necessario verificare se lβattivitΓ dellβente comporti o meno lβassunzione del rischio di impresa ed esaminare, a tal fine, le relazioni finanziarie con lβente pubblico che, eventualmente, assicurino la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dellβorganismo.
Qualora, pur in presenza di attivitΓ astrattamente commerciale, il sostegno finanziario pubblico sia tale da comportare lβesclusione del rischio di mercato tipico dellβattivitΓ imprenditoriale, afferma il Consiglio di Stato, va escluso il carattere βindustriale o commercialeβ dellβattivitΓ e lβente va qualificato come organismo di diritto pubblico tenuto, quindi, ad applicare le regole dellβevidenza pubblica.
Nel caso specifico, la notevole ampiezza del canale di finanziamento pubblico, ha portato il Collegio a qualificare lβente fieristico quale organismo di diritto pubblico.
Γ appena il caso di notare che lβargomentare della Sezione comporta una sostanziale sovrapposizione tra il requisito di cui ai numeri 1 e 3 dellβart. 3 lett d del codice degli appalti (il n. 1 riguarda come si Γ¨ detto le βesigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commercialeβ e il n. 3, invece, riguarda specificamente la quantitΓ del finanziamento pubblico).