𝐋𝐚 đ©đąđ„đ„đšđ„đš 𝐝𝐱 đđąđ«đąđ­đ­đš đđžđ„ 𝟐𝟖.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟎: La discriminazione “religiosa” dell’ateismo

La discriminazione “religiosa” dell’ateismo

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Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 7893 del 17.04.2020
La Corte di Appello aveva stabilito la legittimitĂ  del rifiuto di un Comune di affiggere dei manifesti dell’UAAR (unione atei e agnostici razionalisti) escludendone il carattere discriminatorio e violativo della libertĂ  di manifestazione del pensiero “atteso che il principio di laicitĂ  dello Stato implica, non certo l’indifferenza nei confronti dell’esperienza religiosa, ma – ben al contrario – la salvaguardia della libertĂ  di religione nell’ottica del pluralismo confessionale e culturale, e nel rispetto della dignitĂ  della persona umana (art. 2 Cost.)”.
La Corte di Cassazione ribalta completamente l’impostazione del Giudice territoriale.
Innanzitutto, si chiarisce che l’art. 19 e l’art. 21 della Costituzione garantiscono la libertĂ  religiosa e di manifestazione del pensiero anche nel senso della “libertĂ  di coscienza” intesa come libertĂ  di mutare credo e anche di non averne alcuno “ovverosia di professare una fede meramente laica o agnostica”. Dopo una primissima fase in cui la Corte costituzionale ha ritenuto garantita la sola libertĂ  religiosa “positiva”, sin dagli anni ’70 del secolo scorso, la giurisprudenza costituzionale ha mutato indirizzo. Il Giudice delle leggi si Ăš, infatti, attestato su una posizione che ritiene costituzionalmente garantita anche la libertĂ  religiosa negativa che “rappresenta un aspetto della dignitĂ  della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost., e che, in quanto tale, spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (art. 3 Cost.)”. Il principio appena esposto trova conferma nell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. e nell’art. 9 della C.E.D.U. nonchĂ©, conseguentemente, nella giurisprudenza della C.G.U.E. e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il fondamentale principio di laicità dello Stato, poi, caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato a cui impone “un atteggiamento equidistante ed imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, e la parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di una fede esclusivamente laica o agnostica” (C. Cost. n. 508/2000).
La libertĂ  di coscienza, quindi, puĂČ essere oggetto di propaganda purchĂ© non si traduca nel nell’offesa dell’altrui libertĂ  religiosa; nella Costituzione, “ciascun diritto fondamentale, compresa la libertĂ  di religione, Ăš – per vero – predicato unitamente al suo limite (Corte Cost., sent., n. 63 del 2016; Corte Cost., sent. n. 67 del 2017)”. In tal senso, il reato di vilipendio di chi professa un credo religioso (art. 403 c.p.) Ăš chiara espressione di tale limite da inquadrare nell’ottica del bilanciamento dei valori costituzionali.
Chiarito, quindi, che la libertĂ  di coscienza puĂČ ben essere oggetto di propaganda, la Corte esplora il tema della possibile discriminatorietĂ  della condotta adottata dal Comune ai sensi della direttiva U.E. n. 78/2000 e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 286/1998.Sono, infatti, discriminatorie tutte quelle condotte “che direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulle […] convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere l’esercizio, in condizione di paritĂ , dei diritti umani e delle libertĂ  fondamentali”.
Il diritto alla paritĂ  di trattamento (i.e. a non essere discriminato) concreta una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un’area di libertĂ  e potenzialitĂ  del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, “rispetto a qualsiasi tipo di violazione – e dunque anche sul piano della discriminazione religiosa – posta in essere sia da privati che – come nella specie – dalla Pubblica Amministrazione, perfino di fronte all’esercizio di poteri discrezionali ed autoritativi da parte di quest’ultima”.
Ebbene, il rispetto del principio della paritĂ  di trattamento va verificato alla luce dell’analisi di un “rapporto relazionale tra due soggetti, ovverosia in una comparazione tra gli stessi, la quale evidenzi che uno di essi Ăš stato, Ăš, o sarĂ  avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente per creare la discriminazione, sia in conseguenza di un comportamento – in apparenza neutro – ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci di una religione diversa da quella professata dai soggetti favoriti”.
Non si deve, quindi, verificare la discriminatorietà concreta (in rapporto, nel caso di specie, alla effettiva concessione di spazi per l’affissione alle confessioni religiose nel medesimo periodo) in rapporto a una condotta presente, ma occorre valutarla secondo un criterio diacronico anche, quindi, in rapporto a condotte passate, future ed eventuali dirette ad agevolare coloro che professano una determinata religione (invero, non ù dubitabile che sia possibile affiggere manifesti per promuovere il proprio credo religioso).
Nel caso di specie, esclusa l’offensività all’altrui sentimento religioso della propaganda effettuata dall’UAAR, la Corte ha disposto la cassazione della Sentenza impugnata (con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente).

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