π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ–.πŸŽπŸ“.𝟐𝟎𝟐𝟎: La discriminazione β€œreligiosa” dell’ateismo

La discriminazione β€œreligiosa” dell’ateismo

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Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 7893 del 17.04.2020
La Corte di Appello aveva stabilito la legittimitΓ  del rifiuto di un Comune di affiggere dei manifesti dell’UAAR (unione atei e agnostici razionalisti) escludendone il carattere discriminatorio e violativo della libertΓ  di manifestazione del pensiero β€œatteso che il principio di laicitΓ  dello Stato implica, non certo l’indifferenza nei confronti dell’esperienza religiosa, ma – ben al contrario – la salvaguardia della libertΓ  di religione nell’ottica del pluralismo confessionale e culturale, e nel rispetto della dignitΓ  della persona umana (art. 2 Cost.)”.
La Corte di Cassazione ribalta completamente l’impostazione del Giudice territoriale.
Innanzitutto, si chiarisce che l’art. 19 e l’art. 21 della Costituzione garantiscono la libertΓ  religiosa e di manifestazione del pensiero anche nel senso della β€œlibertΓ  di coscienza” intesa come libertΓ  di mutare credo e anche di non averne alcuno β€œovverosia di professare una fede meramente laica o agnostica”. Dopo una primissima fase in cui la Corte costituzionale ha ritenuto garantita la sola libertΓ  religiosa β€œpositiva”, sin dagli anni ’70 del secolo scorso, la giurisprudenza costituzionale ha mutato indirizzo. Il Giudice delle leggi si Γ¨, infatti, attestato su una posizione che ritiene costituzionalmente garantita anche la libertΓ  religiosa negativa che β€œrappresenta un aspetto della dignitΓ  della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost., e che, in quanto tale, spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (art. 3 Cost.)”. Il principio appena esposto trova conferma nell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. e nell’art. 9 della C.E.D.U. nonchΓ©, conseguentemente, nella giurisprudenza della C.G.U.E. e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il fondamentale principio di laicitΓ  dello Stato, poi, caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato a cui impone β€œun atteggiamento equidistante ed imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, e la paritΓ  nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di una fede esclusivamente laica o agnostica” (C. Cost. n. 508/2000).
La libertΓ  di coscienza, quindi, puΓ² essere oggetto di propaganda purchΓ© non si traduca nel nell’offesa dell’altrui libertΓ  religiosa; nella Costituzione, β€œciascun diritto fondamentale, compresa la libertΓ  di religione, Γ¨ – per vero – predicato unitamente al suo limite (Corte Cost., sent., n. 63 del 2016; Corte Cost., sent. n. 67 del 2017)”. In tal senso, il reato di vilipendio di chi professa un credo religioso (art. 403 c.p.) Γ¨ chiara espressione di tale limite da inquadrare nell’ottica del bilanciamento dei valori costituzionali.
Chiarito, quindi, che la libertΓ  di coscienza puΓ² ben essere oggetto di propaganda, la Corte esplora il tema della possibile discriminatorietΓ  della condotta adottata dal Comune ai sensi della direttiva U.E. n. 78/2000 e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 286/1998.Sono, infatti, discriminatorie tutte quelle condotte β€œche direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulle […] convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere l’esercizio, in condizione di paritΓ , dei diritti umani e delle libertΓ  fondamentali”.
Il diritto alla paritΓ  di trattamento (i.e. a non essere discriminato) concreta una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un’area di libertΓ  e potenzialitΓ  del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, β€œrispetto a qualsiasi tipo di violazione – e dunque anche sul piano della discriminazione religiosa – posta in essere sia da privati che – come nella specie – dalla Pubblica Amministrazione, perfino di fronte all’esercizio di poteri discrezionali ed autoritativi da parte di quest’ultima”.
Ebbene, il rispetto del principio della paritΓ  di trattamento va verificato alla luce dell’analisi di un β€œrapporto relazionale tra due soggetti, ovverosia in una comparazione tra gli stessi, la quale evidenzi che uno di essi Γ¨ stato, Γ¨, o sarΓ  avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente per creare la discriminazione, sia in conseguenza di un comportamento – in apparenza neutro – ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci di una religione diversa da quella professata dai soggetti favoriti”.
Non si deve, quindi, verificare la discriminatorietΓ  concreta (in rapporto, nel caso di specie, alla effettiva concessione di spazi per l’affissione alle confessioni religiose nel medesimo periodo) in rapporto a una condotta presente, ma occorre valutarla secondo un criterio diacronico anche, quindi, in rapporto a condotte passate, future ed eventuali dirette ad agevolare coloro che professano una determinata religione (invero, non Γ¨ dubitabile che sia possibile affiggere manifesti per promuovere il proprio credo religioso).
Nel caso di specie, esclusa l’offensivitΓ  all’altrui sentimento religioso della propaganda effettuata dall’UAAR, la Corte ha disposto la cassazione della Sentenza impugnata (con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente).