đđ đ©đąđ„đ„đšđ„đ đđą đđąđ«đąđđđš đđđ„ đđ.đđ.đđđđ: La discriminazione âreligiosaâ dellâateismo
La discriminazione âreligiosaâ dellâateismo
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Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 7893 del 17.04.2020
La Corte di Appello aveva stabilito la legittimitĂ del rifiuto di un Comune di affiggere dei manifesti dellâUAAR (unione atei e agnostici razionalisti) escludendone il carattere discriminatorio e violativo della libertĂ di manifestazione del pensiero âatteso che il principio di laicitĂ dello Stato implica, non certo l’indifferenza nei confronti dell’esperienza religiosa, ma – ben al contrario – la salvaguardia della libertĂ di religione nell’ottica del pluralismo confessionale e culturale, e nel rispetto della dignitĂ della persona umana (art. 2 Cost.)â.
La Corte di Cassazione ribalta completamente lâimpostazione del Giudice territoriale.
Innanzitutto, si chiarisce che lâart. 19 e lâart. 21 della Costituzione garantiscono la libertĂ religiosa e di manifestazione del pensiero anche nel senso della âlibertĂ di coscienzaâ intesa come libertĂ di mutare credo e anche di non averne alcuno âovverosia di professare una fede meramente laica o agnosticaâ. Dopo una primissima fase in cui la Corte costituzionale ha ritenuto garantita la sola libertĂ religiosa âpositivaâ, sin dagli anni â70 del secolo scorso, la giurisprudenza costituzionale ha mutato indirizzo. Il Giudice delle leggi si Ăš, infatti, attestato su una posizione che ritiene costituzionalmente garantita anche la libertĂ religiosa negativa che ârappresenta un aspetto della dignitĂ della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost., e che, in quanto tale, spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (art. 3 Cost.)â. Il principio appena esposto trova conferma nellâart. 10 della Carta dei diritti fondamentali dellâU.E. e nellâart. 9 della C.E.D.U. nonchĂ©, conseguentemente, nella giurisprudenza della C.G.U.E. e della Corte Europea dei Diritti dellâUomo.
Il fondamentale principio di laicitĂ dello Stato, poi, caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato a cui impone âun atteggiamento equidistante ed imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, e la paritĂ nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di una fede esclusivamente laica o agnosticaâ (C. Cost. n. 508/2000).
La libertĂ di coscienza, quindi, puĂČ essere oggetto di propaganda purchĂ© non si traduca nel nellâoffesa dellâaltrui libertĂ religiosa; nella Costituzione, âciascun diritto fondamentale, compresa la libertĂ di religione, Ăš – per vero – predicato unitamente al suo limite (Corte Cost., sent., n. 63 del 2016; Corte Cost., sent. n. 67 del 2017)â. In tal senso, il reato di vilipendio di chi professa un credo religioso (art. 403 c.p.) Ăš chiara espressione di tale limite da inquadrare nellâottica del bilanciamento dei valori costituzionali.
Chiarito, quindi, che la libertĂ di coscienza puĂČ ben essere oggetto di propaganda, la Corte esplora il tema della possibile discriminatorietĂ della condotta adottata dal Comune ai sensi della direttiva U.E. n. 78/2000 e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 286/1998.Sono, infatti, discriminatorie tutte quelle condotte âche direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulle […] convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere l’esercizio, in condizione di paritĂ , dei diritti umani e delle libertĂ fondamentaliâ.
Il diritto alla paritĂ di trattamento (i.e. a non essere discriminato) concreta una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un’area di libertĂ e potenzialitĂ del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, ârispetto a qualsiasi tipo di violazione – e dunque anche sul piano della discriminazione religiosa – posta in essere sia da privati che – come nella specie – dalla Pubblica Amministrazione, perfino di fronte all’esercizio di poteri discrezionali ed autoritativi da parte di quest’ultimaâ.
Ebbene, il rispetto del principio della paritĂ di trattamento va verificato alla luce dellâanalisi di un ârapporto relazionale tra due soggetti, ovverosia in una comparazione tra gli stessi, la quale evidenzi che uno di essi Ăš stato, Ăš, o sarĂ avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente per creare la discriminazione, sia in conseguenza di un comportamento – in apparenza neutro – ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci di una religione diversa da quella professata dai soggetti favoritiâ.
Non si deve, quindi, verificare la discriminatorietĂ concreta (in rapporto, nel caso di specie, alla effettiva concessione di spazi per lâaffissione alle confessioni religiose nel medesimo periodo) in rapporto a una condotta presente, ma occorre valutarla secondo un criterio diacronico anche, quindi, in rapporto a condotte passate, future ed eventuali dirette ad agevolare coloro che professano una determinata religione (invero, non Ăš dubitabile che sia possibile affiggere manifesti per promuovere il proprio credo religioso).
Nel caso di specie, esclusa lâoffensivitĂ allâaltrui sentimento religioso della propaganda effettuata dallâUAAR, la Corte ha disposto la cassazione della Sentenza impugnata (con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente).

