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Non vโ€™รจ obbligo a provvedere (di norma) sullโ€™istanza di riesame

#riesame #obbligodiprovvedere

Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 3277 del 25.05.2020

Consiglio di Stato, sez. II, Sent. n. 2162 del 30.03.2020

Entrambe le pronunce riguardano casi in cui viene richiesto il ritiro di un atto giร  consolidatosi da lungo tempo (per il decorso del relativo termine di impugnazione).

Nella Sentenza n. 3277/2020, la vicenda trae origine dalla richiesta rivolta al Comune di revocare un titolo edilizio in sanatoria rilasciato molti anni prima. Di fronte allโ€™inerzia dellโ€™ente locale, lโ€™istante intraprende un giudizio avverso il silenzio dellโ€™amministrazione ai sensi dellโ€™art. 31 c.p.a.

Il Consiglio chiarisce che non sussiste un obbligo di provvedere laddove lโ€™istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile. Infatti,se si affermasse un generalizzato obbligo in tal senso, โ€œsarebbe vulnerata lโ€™esigenza di certezza e stabilitร  dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime decadenziale dei termini di impugnazioneโ€.

Anzi, la richiesta avanzata dai privati al fine di ottenerne un intervento in autotutela รจ da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo allโ€™amministrazione alcun obbligo di provvedere.

Del resto, โ€œi provvedimenti di autotutela sono manifestazione dellโ€™esercizio di un potere tipicamente discrezionale dellโ€™amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dellโ€™atto, valutazione della quale essa sola รจ titolareโ€ (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1469 del 2010 e n. 4362 del 2008).

I principi appena enunciati sono alla base anche della Sentenza n. 2162/2020 relativa alla richiesta di riesame della graduatoria che aveva definito una procedura concorsuale. La pronuncia rammenta, altresรฌ, come la discrezionalitร  del provvedimento risieda nellโ€™apprezzamento dell’interesse pubblico allโ€™annullamento, โ€œrilevante, concreto ed attuale, la cui valorizzazione fornisce giustificazione e legittimazione alle iniziative procedimentali di secondo grado in funzione eliminatoria, non essendo sufficiente la mera esigenza di ripristino della legalitร  violataโ€. E proprio lโ€™ascrivibilitร  di una simile valutazione al merito amministrativo comporta che il sindacato giurisdizionale non possa โ€œspingersi ad apprezzare, in sede contenziosa, le ragioni di pubblico interesse in tesi idonee ad imporre l’attivazione del procedimento di secondo gradoโ€.

Si ribadisce, quindi, il principio secondo cui, a fronte del rifiuto di provvedere in autotutela, il privato – che abbia omesso di formalizzare tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo ed asseritamente illegittimo – vanti un interesse di mero fatto, non suscettibile, come tale, di tutela giurisdizionale rispetto allโ€™esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato Sez. V, 24 settembre 2019, n. 6420).

Infine, il Consiglio rileva โ€œlโ€™impossibilitร  di procedere in autotutela rispetto ad una procedura concorsuale definita da molti anni con la nomina dei vincitori, anche alla luce della disciplina del termine di diciotto mesi introdotto dallโ€™art. 21 nonies della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ritenuto parametro di ragionevolezza applicabile anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigoreโ€ (sempre che non sussistano le condizioni di cui allโ€™art. 21 nonies co. 2 bis L. 241/1990).