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La convenzione che regola il rapporto di concessione di ricevitoria del lotto รจ un accordo ai sensi dellโ€™art. 11 L. 241/1990

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Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 3195 del 20.5.2020

Il caso riguarda una violazione della disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria del gioco del lotto; in particolare, il concessionario avrebbe realizzato un inadempimento espressamente definito quale causa di revoca della concessione nella convenzione che ha regolato il rapporto concessorio.

Il Collegio chiarisce che โ€œil disciplinare di concessione รจ da inquadrare nel novero degli accordi tra i privati e lโ€™Amministrazione, ai sensi dellโ€™articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che nellโ€™ampia congerie di tali accordi rientrano tutte le pattuizioni che siano dirette a disciplinare aspetti patrimoniali connessi allโ€™esercizio di potestร โ€.

Alla luce di tale qualificazione, la Sezione – differenziandosi da una precedente decisione del medesimo Consiglio di Stato (n. 497/2018) โ€“ afferma che, con la previsione delle fattispecie suscettibili di provocare la revoca della concessione in sede convenzionale, lโ€™Amministrazione abbia esercitato e interamente consumato il proprio potere discrezionale tanto da non conservare alcun margine di apprezzamento dellโ€™inadempimento una volta che questo si sia verificato.

Si fa ricorso, quindi, alla categoria del cd. autovincolo per cui il potere discrezionale viene regolato in precedenza tanto da essere, in concreto, vincolato nella successiva fase esecutiva (in questo caso del rapporto di concessione).

Degna di nota รจ anche lโ€™affermazione della possibilitร  per lโ€™Amministrazione concedente di prevedere ipotesi di revoca ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria; in proposito, si afferma che โ€œla vendita dei generi di monopoli รจ associata ad un regime improntato a una particolare severitร , in quanto il concessionario รจ investito di specifiche responsabilitร  e lโ€™Amministrazione ha la facoltร  di prevedere, oltre a quelle previste dallโ€™art. 34 della legge n. 1293 del 1957, ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina convenzionale del rapporto concessorio, rispetto alle quali il gestore manifesta il proprio consenso mediante la sottoscrizione del contratto allo specifico scopo di garantire la tutela di interessi generali, quali la liceitร  del gioco e la realizzazione del prelievo fiscaleโ€.