π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ”.πŸ”.𝟐𝟎𝟐𝟎:La convenzione che regola il rapporto di concessione di ricevitoria del lotto Γ¨ un accordo ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990

La convenzione che regola il rapporto di concessione di ricevitoria del lotto Γ¨ un accordo ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990

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Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 3195 del 20.5.2020

Il caso riguarda una violazione della disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria del gioco del lotto; in particolare, il concessionario avrebbe realizzato un inadempimento espressamente definito quale causa di revoca della concessione nella convenzione che ha regolato il rapporto concessorio.

Il Collegio chiarisce che β€œil disciplinare di concessione Γ¨ da inquadrare nel novero degli accordi tra i privati e l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che nell’ampia congerie di tali accordi rientrano tutte le pattuizioni che siano dirette a disciplinare aspetti patrimoniali connessi all’esercizio di potestà”.

Alla luce di tale qualificazione, la Sezione – differenziandosi da una precedente decisione del medesimo Consiglio di Stato (n. 497/2018) – afferma che, con la previsione delle fattispecie suscettibili di provocare la revoca della concessione in sede convenzionale, l’Amministrazione abbia esercitato e interamente consumato il proprio potere discrezionale tanto da non conservare alcun margine di apprezzamento dell’inadempimento una volta che questo si sia verificato.

Si fa ricorso, quindi, alla categoria del cd. autovincolo per cui il potere discrezionale viene regolato in precedenza tanto da essere, in concreto, vincolato nella successiva fase esecutiva (in questo caso del rapporto di concessione).

Degna di nota Γ¨ anche l’affermazione della possibilitΓ  per l’Amministrazione concedente di prevedere ipotesi di revoca ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria; in proposito, si afferma che β€œla vendita dei generi di monopoli Γ¨ associata ad un regime improntato a una particolare severitΓ , in quanto il concessionario Γ¨ investito di specifiche responsabilitΓ  e l’Amministrazione ha la facoltΓ  di prevedere, oltre a quelle previste dall’art. 34 della legge n. 1293 del 1957, ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina convenzionale del rapporto concessorio, rispetto alle quali il gestore manifesta il proprio consenso mediante la sottoscrizione del contratto allo specifico scopo di garantire la tutela di interessi generali, quali la liceitΓ  del gioco e la realizzazione del prelievo fiscale”.