π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ 𝟏𝟐.πŸ”.𝟐𝟎𝟐𝟎:Non Γ¨ necessario l’impossessamento per configurare la rapina impropria

Non Γ¨ necessario l’impossessamento per configurare la rapina impropria

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Cassazione penale, sez. II, Sentenza n. 14965 del 13.05.2020

L’imputato sottrae un salume dal banco del supermercato e, dopo averlo portato fuori con l’aiuto di un complice, rientra nel supermercato per pagare un altro prodotto e minaccia i dipendenti che gli avevano contestatola sottrazione del bene.

La fattispecie consente alla Corte di puntualizzare due aspetti controversi relativi alla rapina impropria (commessa da β€œchi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione –del bene mobile altrui –, per assicurare a sΓ© o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sΓ© o ad altri l’impunità” ai sensi dell’art. 628 co. 2 c.p.).

Il primo profilo riguarda la definizione del contesto temporale in cui l’azione deve essere svolta ossia l’interpretazione dell’avverbio β€œimmediatamente”.La Corte aderisce all’orientamento prevalente secondo cui la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato tanto che non Γ¨ richiesta la contestualitΓ  temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia. È sufficiente che tra la sottrazione e la minaccia intercorra β€œun arco temporale idoneo a realizzarei requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualitΓ  dell’azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l’impunità”. Si rammenta in proposito che la nozione di quasi flagranza deriva dall’art. 382 c.p.p. che consente l’arresto di chi β€œsubito dopo il reato, Γ¨ inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero Γ¨ sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.

Il secondo profilo Γ¨ relativo alla sottrazione che consentirebbe la consumazione del reato anche qualora non culmini in un vero e proprio spossessamento: il reato si consuma β€œanche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilitΓ  autonoma dello stesso”. Il reato di rapina impropria, a differenza di quanto avviene per il reato di furto e per quello di rapina propria, non richiede quindi lo spossessamento, essendo sufficiente la mera sottrazione.

Va sottolineato che tale ultima conclusione configura una sovrapposizione tra tentativo di rapina impropria (ammesso, non senza dibattito, dalla giurisprudenza: v. SS.UU. n.34952 del 19.04.2012) e rapina impropria consumata. La differenza sembra essere individuata dalla giurisprudenza nella perdita di controllo sulla cosa da parte del possessore del bene: se questi non Γ¨ in grado di recuperarlo autonomamente, il reato sarΓ  consumato; se, invece, v’è un constante controllo sul bene tanto da poterlo riprendere autonomamente, il reato sarΓ  nella sua forma tentata (v. Corte appello Roma n. 1241 del 2.3.2016).