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Non Γ¨ necessario lβimpossessamento per configurare la rapina impropria
#rapinaimpropria #quasiflagranza #impossessamento
Cassazione penale, sez. II, Sentenza n. 14965 del 13.05.2020
Lβimputato sottrae un salume dal banco del supermercato e, dopo averlo portato fuori con lβaiuto di un complice, rientra nel supermercato per pagare un altro prodotto e minaccia i dipendenti che gli avevano contestatola sottrazione del bene.
La fattispecie consente alla Corte di puntualizzare due aspetti controversi relativi alla rapina impropria (commessa da βchi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione –del bene mobile altrui –, per assicurare a sΓ© o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sΓ© o ad altri l’impunitΓ β ai sensi dellβart. 628 co. 2 c.p.).
Il primo profilo riguarda la definizione del contesto temporale in cui lβazione deve essere svolta ossia lβinterpretazione dellβavverbio βimmediatamenteβ.La Corte aderisce allβorientamento prevalente secondo cui la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato tanto che non Γ¨ richiesta la contestualitΓ temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia. Γ sufficiente che tra la sottrazione e la minaccia intercorra βun arco temporale idoneo a realizzarei requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualitΓ dell’azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l’impunitΓ β. Si rammenta in proposito che la nozione di quasi flagranza deriva dallβart. 382 c.p.p. che consente lβarresto di chi βsubito dopo il reato, Γ¨ inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero Γ¨ sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente primaβ.
Il secondo profilo Γ¨ relativo alla sottrazione che consentirebbe la consumazione del reato anche qualora non culmini in un vero e proprio spossessamento: il reato si consuma βanche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilitΓ autonoma dello stessoβ. Il reato di rapina impropria, a differenza di quanto avviene per il reato di furto e per quello di rapina propria, non richiede quindi lo spossessamento, essendo sufficiente la mera sottrazione.
Va sottolineato che tale ultima conclusione configura una sovrapposizione tra tentativo di rapina impropria (ammesso, non senza dibattito, dalla giurisprudenza: v. SS.UU. n.34952 del 19.04.2012) e rapina impropria consumata. La differenza sembra essere individuata dalla giurisprudenza nella perdita di controllo sulla cosa da parte del possessore del bene: se questi non Γ¨ in grado di recuperarlo autonomamente, il reato sarΓ consumato; se, invece, vβΓ¨ un constante controllo sul bene tanto da poterlo riprendere autonomamente, il reato sarΓ nella sua forma tentata (v. Corte appello Roma n. 1241 del 2.3.2016).