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Il trascorrere del tempo non sana lβabuso edilizio
#demolizione #tempo #affidamento
Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 3352 del 26.5.2020
La Sentenza ribadisce alcuni consolidati principi giurisprudenziali in tema di illecito edilizio.
In primo luogo, si afferma che (in applicazione del principio di vicinanza della prova) lβonere di provare il momento di edificazione dellβopera (in epoca antecedente a quella in cui Γ¨ stato introdotto lβobbligo di munirsi di titolo edilizio) spetta a colui che ha commesso lβabuso e che solo la deduzione da parte di costui di elementi concreti trasferisce il relativo onere in capo allβamministrazione.
In secondo luogo, richiamando i principi espressi dallβAdunanza plenaria n. 9/2017, si precisa che le acquisizioni in tema di tutela dellβaffidamento nellβambito di esercizio del potere di autotutela non sono estensibili ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Infatti, in questo caso, manca un provvedimento favorevole dellβamministrazione che possa radicare un qualsivoglia affidamento in capo a chi ha commesso lβabuso.
Ancora, la Sezione afferma che non Γ¨ βconcepibileβ lβidea stessa di connettere al decorso del tempo e allβinerzia dellβamministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare lβabusivismo edilizio; un simile esito costituirebbe, invero, una sorta di sanatoria automatica al di fuori di qualsivoglia previsione normativa in tal senso.
Il decorso del tempo, anzi, piuttosto che far sorgere un affidamento, rafforza il carattere abusivo dellβintervento e ciΓ² per la persistenza della lesione allβinteresse pubblico allβordinato sviluppo del territorio.
Conseguentemente va escluso che lβordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalitΓ violata. In tal caso, Γ¨ βdel tutto congruo che lβordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercΓ© il richiamo al comprovato carattere abusivo dellβintervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dellβautotutela decisoriaβ.