π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ‘.πŸŽπŸ”.𝟐𝟎𝟐𝟎: Il trascorrere del tempo non sana l’abuso edilizio

Il trascorrere del tempo non sana l’abuso edilizio

#demolizione #tempo #affidamento

Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 3352 del 26.5.2020

La Sentenza ribadisce alcuni consolidati principi giurisprudenziali in tema di illecito edilizio.

In primo luogo, si afferma che (in applicazione del principio di vicinanza della prova) l’onere di provare il momento di edificazione dell’opera (in epoca antecedente a quella in cui Γ¨ stato introdotto l’obbligo di munirsi di titolo edilizio) spetta a colui che ha commesso l’abuso e che solo la deduzione da parte di costui di elementi concreti trasferisce il relativo onere in capo all’amministrazione.

In secondo luogo, richiamando i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 9/2017, si precisa che le acquisizioni in tema di tutela dell’affidamento nell’ambito di esercizio del potere di autotutela non sono estensibili ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.

Infatti, in questo caso, manca un provvedimento favorevole dell’amministrazione che possa radicare un qualsivoglia affidamento in capo a chi ha commesso l’abuso.

Ancora, la Sezione afferma che non Γ¨ β€œconcepibile” l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio; un simile esito costituirebbe, invero, una sorta di sanatoria automatica al di fuori di qualsivoglia previsione normativa in tal senso.

Il decorso del tempo, anzi, piuttosto che far sorgere un affidamento, rafforza il carattere abusivo dell’intervento e ciΓ² per la persistenza della lesione all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio.

Conseguentemente va escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalitΓ  violata. In tal caso, Γ¨ β€œdel tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercΓ© il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria”.