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Le misure di self cleaning e lโ€™aggiornamento dellโ€™interdittiva antimafia

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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 3945 del 19.06.2020

Unโ€™associazione che si occupa della custodia degli animali, attinta da interdittiva antimafia, รจ esclusa da una gara dโ€™appalto per la custodia e il mantenimento dei cani randagi vaganti sul territorio del Comune.

Lโ€™interdittiva รจ derivata dai perduranti rapporti dellโ€™associazione medesima con un soggetto di pessima condotta civile e contiguo ad ambienti mafiosi che lโ€™ha anche rappresentata nella gara di cui si discute.

Lโ€™individuo in questione operava formalmente come consulente legale dellโ€™associazione che, non appena sopraggiunta lโ€™interdittiva, gli ha revocato ogni incarico. Nonostante lโ€™adozione della descritta misura di โ€œself cleaningโ€, la Prefettura, in sede di aggiornamento, ha confermato lโ€™interdittiva. Tale provvedimento era, tuttavia,annullato dal TAR sul rilievo che,โ€œseppure fosse da ritenere plausibile che le misure adottate dalla ricorrente rispondessero allo scopo di eliminare lโ€™interdittiva, tale finalitร  non รจ da sola sufficiente a ravvisare il carattere elusivo delle misure stesse atteso che ciรฒ che occorre verificare nel caso di adozione di misure di โ€œself cleaningโ€ non รจ lo scopo soggettivamente perseguito dallโ€™ente attinto dallโ€™informativa e dai suoi esponenti, bensรฌ lโ€™effettiva idoneitร  delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le associazioni criminali che hanno fondato lโ€™adozione della precedente informazione antimafiaโ€.

Il Consiglio di Stato ribadisce, in primo luogo, che il superamento del rischio di inquinamento mafioso – alla base della istruttoria posta in essere dalla Prefettura a seguito di istanza di aggiornamento โ€“deve essere ricondotto โ€œal sopraggiungere di fatti positivi che introducano chiari elementi di inattendibilitร  della situazione rilevata in precedenzaโ€.

La Sezione afferma, in secondo luogo, che lโ€™applicazione del criterio del โ€œpiรน probabile che nonโ€ rispetto alla verificazione della contiguitร  mafiosa alla base dellโ€™interdittiva, รจ tale da salvaguardare la valutazione dellโ€™Amministrazione annullata dal TAR. In particolare, la Prefettura ha ritenuto correttamente che lโ€™ampia collaborazione, nellโ€™immediato passato, dellโ€™associazione con lโ€™individuo sopra citato – con condotte e trascorsi chiari nel senso della vicinanza a sodalizi criminali โ€“ sia tale da dimostrare la persistenza degli elementi del condizionamento mafioso pur se tale collaborazione si sia conclusa. Gli organi sociali, infatti, ben consapevoli come si รจ detto delle frequentazioni del soggetto, hanno comunque inteso collaborare organicamente con lui per ottenere dei vantaggi nello svolgimento della propria attivitร .

La discrezionalitร  del Prefetto, peraltro, deve poter riguardare anche elementi โ€œatipiciโ€ e resta intangibile dal giudice amministrativo se รจ immune da profili di travisamento e di manifesta irragionevolezza o illogicitร . Del resto, conclude il Supremo Consesso โ€œla funzione di โ€œfrontiera avanzataโ€ dellโ€™informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, รจ la capacitร , da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758)โ€.