𝐋𝐚 đ©đąđ„đ„đšđ„đš 𝐝𝐱 đđąđ«đąđ­đ­đš đđžđ„ 𝟐𝟓.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟎: Le misure di self cleaning e l’aggiornamento dell’interdittiva antimafia

Le misure di self cleaning e l’aggiornamento dell’interdittiva antimafia

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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 3945 del 19.06.2020

Un’associazione che si occupa della custodia degli animali, attinta da interdittiva antimafia, ù esclusa da una gara d’appalto per la custodia e il mantenimento dei cani randagi vaganti sul territorio del Comune.

L’interdittiva ù derivata dai perduranti rapporti dell’associazione medesima con un soggetto di pessima condotta civile e contiguo ad ambienti mafiosi che l’ha anche rappresentata nella gara di cui si discute.

L’individuo in questione operava formalmente come consulente legale dell’associazione che, non appena sopraggiunta l’interdittiva, gli ha revocato ogni incarico. Nonostante l’adozione della descritta misura di “self cleaning”, la Prefettura, in sede di aggiornamento, ha confermato l’interdittiva. Tale provvedimento era, tuttavia,annullato dal TAR sul rilievo che,“seppure fosse da ritenere plausibile che le misure adottate dalla ricorrente rispondessero allo scopo di eliminare l’interdittiva, tale finalitĂ  non Ăš da sola sufficiente a ravvisare il carattere elusivo delle misure stesse atteso che ciĂČ che occorre verificare nel caso di adozione di misure di “self cleaning” non Ăš lo scopo soggettivamente perseguito dall’ente attinto dall’informativa e dai suoi esponenti, bensĂŹ l’effettiva idoneitĂ  delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le associazioni criminali che hanno fondato l’adozione della precedente informazione antimafia”.

Il Consiglio di Stato ribadisce, in primo luogo, che il superamento del rischio di inquinamento mafioso – alla base della istruttoria posta in essere dalla Prefettura a seguito di istanza di aggiornamento –deve essere ricondotto “al sopraggiungere di fatti positivi che introducano chiari elementi di inattendibilitĂ  della situazione rilevata in precedenza”.

La Sezione afferma, in secondo luogo, che l’applicazione del criterio del “piĂč probabile che non” rispetto alla verificazione della contiguitĂ  mafiosa alla base dell’interdittiva, Ăš tale da salvaguardare la valutazione dell’Amministrazione annullata dal TAR. In particolare, la Prefettura ha ritenuto correttamente che l’ampia collaborazione, nell’immediato passato, dell’associazione con l’individuo sopra citato – con condotte e trascorsi chiari nel senso della vicinanza a sodalizi criminali – sia tale da dimostrare la persistenza degli elementi del condizionamento mafioso pur se tale collaborazione si sia conclusa. Gli organi sociali, infatti, ben consapevoli come si Ăš detto delle frequentazioni del soggetto, hanno comunque inteso collaborare organicamente con lui per ottenere dei vantaggi nello svolgimento della propria attivitĂ .

La discrezionalità del Prefetto, peraltro, deve poter riguardare anche elementi “atipici” e resta intangibile dal giudice amministrativo se ù immune da profili di travisamento e di manifesta irragionevolezza o illogicità. Del resto, conclude il Supremo Consesso “la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, ù la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758)”.

 

 

 

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