đđ đ©đąđ„đ„đšđ„đ đđą đđąđ«đąđđđš đđđ„ đđ.đđ.đđđđ: Le misure di self cleaning e lâaggiornamento dellâinterdittiva antimafia
Le misure di self cleaning e lâaggiornamento dellâinterdittiva antimafia
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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 3945 del 19.06.2020
Unâassociazione che si occupa della custodia degli animali, attinta da interdittiva antimafia, Ăš esclusa da una gara dâappalto per la custodia e il mantenimento dei cani randagi vaganti sul territorio del Comune.
Lâinterdittiva Ăš derivata dai perduranti rapporti dellâassociazione medesima con un soggetto di pessima condotta civile e contiguo ad ambienti mafiosi che lâha anche rappresentata nella gara di cui si discute.
Lâindividuo in questione operava formalmente come consulente legale dellâassociazione che, non appena sopraggiunta lâinterdittiva, gli ha revocato ogni incarico. Nonostante lâadozione della descritta misura di âself cleaningâ, la Prefettura, in sede di aggiornamento, ha confermato lâinterdittiva. Tale provvedimento era, tuttavia,annullato dal TAR sul rilievo che,âseppure fosse da ritenere plausibile che le misure adottate dalla ricorrente rispondessero allo scopo di eliminare lâinterdittiva, tale finalitĂ non Ăš da sola sufficiente a ravvisare il carattere elusivo delle misure stesse atteso che ciĂČ che occorre verificare nel caso di adozione di misure di âself cleaningâ non Ăš lo scopo soggettivamente perseguito dallâente attinto dallâinformativa e dai suoi esponenti, bensĂŹ lâeffettiva idoneitĂ delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le associazioni criminali che hanno fondato lâadozione della precedente informazione antimafiaâ.
Il Consiglio di Stato ribadisce, in primo luogo, che il superamento del rischio di inquinamento mafioso – alla base della istruttoria posta in essere dalla Prefettura a seguito di istanza di aggiornamento âdeve essere ricondotto âal sopraggiungere di fatti positivi che introducano chiari elementi di inattendibilitĂ della situazione rilevata in precedenzaâ.
La Sezione afferma, in secondo luogo, che lâapplicazione del criterio del âpiĂč probabile che nonâ rispetto alla verificazione della contiguitĂ mafiosa alla base dellâinterdittiva, Ăš tale da salvaguardare la valutazione dellâAmministrazione annullata dal TAR. In particolare, la Prefettura ha ritenuto correttamente che lâampia collaborazione, nellâimmediato passato, dellâassociazione con lâindividuo sopra citato – con condotte e trascorsi chiari nel senso della vicinanza a sodalizi criminali â sia tale da dimostrare la persistenza degli elementi del condizionamento mafioso pur se tale collaborazione si sia conclusa. Gli organi sociali, infatti, ben consapevoli come si Ăš detto delle frequentazioni del soggetto, hanno comunque inteso collaborare organicamente con lui per ottenere dei vantaggi nello svolgimento della propria attivitĂ .
La discrezionalitĂ del Prefetto, peraltro, deve poter riguardare anche elementi âatipiciâ e resta intangibile dal giudice amministrativo se Ăš immune da profili di travisamento e di manifesta irragionevolezza o illogicitĂ . Del resto, conclude il Supremo Consesso âla funzione di âfrontiera avanzataâ dellâinformazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, Ăš la capacitĂ , da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758)â.

