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Entro quali limiti le dazioni di denaro al convivente costituiscono obbligazione naturale?

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Cassazione civile, sez. III civile, Ordinanza n. 11303 del 12.06.2020

La Corte di Appello condanna il ricorrente a restituire il pagamento di un’ingente somma alla propria ex convivente more uxorio e tanto a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il ricorrente sostiene trattarsi di somme riconducibili alle obbligazioni naturali nell’ambito di una pluridecennale convivenza (i due hanno anche un figlio).

La Corte ribadisce il principio secondo cui β€œl’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchΓ© non Γ¨ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalitΓ  o dell’adempimento di un’obbligazione naturale”.

Nell’ambito di una convivenza more uxorio, peraltro, Γ¨ possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalitΓ  e di adeguatezza.

L’attribuzione al convivente more uxorio di una somma di denaro, pertanto, rientra nell’obbligazione naturale solo qualora risulti adeguata alle circostanze e proporzionata alle condizioni sociali ed economiche di chi effettua la dazione; in caso contrario, essa Γ¨ da ritenersi ingiustificata e suscettibile di generare un indebito arricchimento con conseguente obbligo di restituzione (art. 2041 c.c. : β€œchi, senza una giusta causa, si Γ¨ arricchito a danno di un’altra persona Γ¨ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”).

Da ultimo, la Sezione respinge l’eccezione di prescrizione in quanto il suo termine non decorre dalla singola dazione, ma dalla cessazione della convivenza.