π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ•.πŸŽπŸ”.𝟐𝟎𝟐𝟎: Profili differenziali tra traffico di influenze e corruzione

Profili differenziali tra traffico di influenze e corruzione

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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 12096 del 14.04.2020

La Sentenza ricostruisce la fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 3 del 2019.

La novella, in luogo della β€œmillanteria” di cui all’originaria fattispecie dell’art. 346 c.p., nozione ritenuta priva di sufficiente precisione, ha dato rilievo tanto alla relazione asserita quanto a quella esistente, β€œnel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacitΓ  di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacitΓ , in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilitΓ , quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell’esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

La vanteria non Γ¨ quindi necessaria per configurare la fattispecie purchΓ© vi sia un chiaro nesso causale tra la promessa o dazione di denaro da un lato e lo sfruttamento di capacitΓ  di influenza dall’altro. Tale sfruttamento, peraltro, puΓ² ben emergere anche se non sia oggetto di un’espressa dichiarazione, purchΓ¨ sia il chiaro presupposto del patto (o della dazione) illecita.

La fattispecie in questione, ribadisce la Sezione, reca una clausola di sussidiarietΓ  rispetto alle ipotesi di corruzione di talchΓ©, se il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio Γ¨ direttamente coinvolto nel patto, cosΓ¬ diventandone partecipe, saranno integrati i reati di cui agli artt. 318 c.p., 319, 319 ter c.p. o i reati di cui all’art. 322 bis c.p.

La fattispecie aggravata di cui all’ultimo comma dell’art. 346 bis c.p. (β€œla pena Γ¨ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sΓ© o ad altri, denaro o altra utilitΓ  riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio”) riguarda, infine, il caso in cui l’autore del reato di traffico di influenze abbia la qualitΓ  di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; in tal caso, tale qualitΓ  rileva come mera posizione ricoperta e non in relazione all’esercizio dei poteri connessi alla posizione medesima poichΓ©, se vi fosse tale spendita dei poteri, sarebbe evidentemente configurabile il reato di corruzione.

Il reato di corruzione, peraltro, rientra tra i cd. reati funzionali β€œcon la conseguenza che l’atto dedotto nel patto, se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fatto”. Nella medesima ottica, si ribadisce che l’atto di ufficio deve concretare l’esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in tale categoria quello che debba intendersi compiuto semplicemente Β«in occasione dell’ufficioΒ» e che, magari, si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione.

Alla luce di queste premesse, la Sezione conclude che il delitto di corruzione può dirsi prevalente, solo se esso sia non solo genericamente prospettato ma anche concretamente dimostrato. È necessaria, a tal fine, la prova:

-)che il prezzo fosse causalmente destinato al soggetto qualificato e non volto a compensare una mediazione;

oppure

-) che il soggetto qualificato fosse stato effettivamente reso partecipe del patto, quale beneficiario della dazione o della promessa in relazione all’esercizio delle sue funzioni.

È, quindi, insufficiente la mera consegna sine titulo di somme ad un intermediario, in mancanza di elementi idonei a dimostrare simili circostanze.