ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Profili differenziali tra traffico di influenze e corruzione
Profili differenziali tra traffico di influenze e corruzione
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 12096 del 14.04.2020
La Sentenza ricostruisce la fattispecie di cui allβart. 346 bis c.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 3 del 2019.
La novella, in luogo della βmillanteriaβ di cui allβoriginaria fattispecie dellβart. 346 c.p., nozione ritenuta priva di sufficiente precisione, ha dato rilievo tanto alla relazione asserita quanto a quella esistente, βnel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacitΓ di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacitΓ , in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilitΓ , quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell’esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteriβ.
La vanteria non Γ¨ quindi necessaria per configurare la fattispecie purchΓ© vi sia un chiaro nesso causale tra la promessa o dazione di denaro da un lato e lo sfruttamento di capacitΓ di influenza dallβaltro. Tale sfruttamento, peraltro, puΓ² ben emergere anche se non sia oggetto di unβespressa dichiarazione, purchΓ¨ sia il chiaro presupposto del patto (o della dazione) illecita.
La fattispecie in questione, ribadisce la Sezione, reca una clausola di sussidiarietΓ rispetto alle ipotesi di corruzione di talchΓ©, se il pubblico ufficiale o lβincaricato di pubblico servizio Γ¨ direttamente coinvolto nel patto, cosΓ¬ diventandone partecipe, saranno integrati i reati di cui agli artt. 318 c.p., 319, 319 ter c.p. o i reati di cui allβart. 322 bis c.p.
La fattispecie aggravata di cui allβultimo comma dellβart. 346 bis c.p. (βla pena Γ¨ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sΓ© o ad altri, denaro o altra utilitΓ riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizioβ) riguarda, infine, il caso in cui lβautore del reato di traffico di influenze abbia la qualitΓ di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; in tal caso, tale qualitΓ rileva come mera posizione ricoperta e non in relazione allβesercizio dei poteri connessi alla posizione medesima poichΓ©, se vi fosse tale spendita dei poteri, sarebbe evidentemente configurabile il reato di corruzione.
Il reato di corruzione, peraltro, rientra tra i cd. reati funzionali βcon la conseguenza che l’atto dedotto nel patto, se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fattoβ. Nella medesima ottica, si ribadisce che l’atto di ufficio deve concretare l’esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in tale categoria quello che debba intendersi compiuto semplicemente Β«in occasione dell’ufficioΒ» e che, magari, si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione.
Alla luce di queste premesse, la Sezione conclude che il delitto di corruzione puΓ² dirsi prevalente, solo se esso sia non solo genericamente prospettato ma anche concretamente dimostrato. Γ necessaria, a tal fine, la prova:
-)che il prezzo fosse causalmente destinato al soggetto qualificato e non volto a compensare una mediazione;
oppure
-) che il soggetto qualificato fosse stato effettivamente reso partecipe del patto, quale beneficiario della dazione o della promessa in relazione all’esercizio delle sue funzioni.
Γ, quindi, insufficiente la mera consegna sine titulo di somme ad un intermediario, in mancanza di elementi idonei a dimostrare simili circostanze.