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Profili differenziali tra traffico di influenze e corruzione

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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 12096 del 14.04.2020

La Sentenza ricostruisce la fattispecie di cui allโ€™art. 346 bis c.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 3 del 2019.

La novella, in luogo della โ€œmillanteriaโ€ di cui allโ€™originaria fattispecie dellโ€™art. 346 c.p., nozione ritenuta priva di sufficiente precisione, ha dato rilievo tanto alla relazione asserita quanto a quella esistente, โ€œnel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacitร  di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacitร , in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilitร , quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell’esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteriโ€.

La vanteria non รจ quindi necessaria per configurare la fattispecie purchรฉ vi sia un chiaro nesso causale tra la promessa o dazione di denaro da un lato e lo sfruttamento di capacitร  di influenza dallโ€™altro. Tale sfruttamento, peraltro, puรฒ ben emergere anche se non sia oggetto di unโ€™espressa dichiarazione, purchรจ sia il chiaro presupposto del patto (o della dazione) illecita.

La fattispecie in questione, ribadisce la Sezione, reca una clausola di sussidiarietร  rispetto alle ipotesi di corruzione di talchรฉ, se il pubblico ufficiale o lโ€™incaricato di pubblico servizio รจ direttamente coinvolto nel patto, cosรฌ diventandone partecipe, saranno integrati i reati di cui agli artt. 318 c.p., 319, 319 ter c.p. o i reati di cui allโ€™art. 322 bis c.p.

La fattispecie aggravata di cui allโ€™ultimo comma dellโ€™art. 346 bis c.p. (โ€œla pena รจ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sรฉ o ad altri, denaro o altra utilitร  riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizioโ€) riguarda, infine, il caso in cui lโ€™autore del reato di traffico di influenze abbia la qualitร  di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; in tal caso, tale qualitร  rileva come mera posizione ricoperta e non in relazione allโ€™esercizio dei poteri connessi alla posizione medesima poichรฉ, se vi fosse tale spendita dei poteri, sarebbe evidentemente configurabile il reato di corruzione.

Il reato di corruzione, peraltro, rientra tra i cd. reati funzionali โ€œcon la conseguenza che l’atto dedotto nel patto, se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fattoโ€. Nella medesima ottica, si ribadisce che l’atto di ufficio deve concretare l’esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in tale categoria quello che debba intendersi compiuto semplicemente ยซin occasione dell’ufficioยป e che, magari, si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione.

Alla luce di queste premesse, la Sezione conclude che il delitto di corruzione puรฒ dirsi prevalente, solo se esso sia non solo genericamente prospettato ma anche concretamente dimostrato. รˆ necessaria, a tal fine, la prova:

-)che il prezzo fosse causalmente destinato al soggetto qualificato e non volto a compensare una mediazione;

oppure

-) che il soggetto qualificato fosse stato effettivamente reso partecipe del patto, quale beneficiario della dazione o della promessa in relazione all’esercizio delle sue funzioni.

รˆ, quindi, insufficiente la mera consegna sine titulo di somme ad un intermediario, in mancanza di elementi idonei a dimostrare simili circostanze.