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La garanzia dellβacquirente non fa venir meno i presupposti per lβazione revocatoria della cessione degli immobili di una societΓ cooperativa
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Corte di Cassazione, sez. III civ., Ord. n. 12901 del 26.06.2020
Una societΓ cooperativa assegna i propri alloggi ai soci prevedendo, tuttavia, una βclausola di salvaguardia”, con cui gli assegnatari assumono la responsabilitΓ per i debiti della cooperativa medesima pur se anteriori agli atti di assegnazione. Il giudice di merito ha respinto la domanda di revocare gli atti di disposizione in quanto ha ritenuto la clausola idonea a eliminare il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e, di conseguenza, a escludere il requisito soggettivo della consapevolezza, in capo al terzo, di arrecare un tale pregiudizio (cd. “scientiadamni”).
La Corte chiarisce che i presupposti per lβesercizio dellβazione revocatoria ai sensi dellβart. 2901 c.c. sono:
- a) il credito vantato dal soggetto revocante: la nozione va intesta in senso lato in modo da comprendere anche i crediti sottoposti a condizione o a termine non ancora scaduto cosΓ¬ come i crediti litigiosi o, ancora, le semplici aspettative che non si rivelino “prima facie” pretestuose e che appaiano probabili;
- b) il cd. “eventusdamni“: il pregiudizio delle ragioni creditorie, inteso quale depauperamento, quantitativo o anche solo qualitativo, del patrimonio del debitore, che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza di tale patrimonio a coprire il credito del revocante, o comunque abbia reso piΓΉ difficile o incerto il soddisfacimento del credito;
- c) la “scientiadamniβ: intesa come consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Tanto premesso, la Sezione chiarisce che lβ βeventusdamniβ ricorre non solo nel caso di totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da rendere piΓΉ incerto o complicato ottenere il soddisfacimento del credito. Evidentemente, grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre Γ¨ onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
La Corte chiarisce che il pregiudizio alle ragioni creditorie puΓ² essere escluso qualora il creditore sia munito, ad esempio, di garanzie reali o privilegi che assicurino il soddisfacimento del suo diritto, ma non nel caso di mera solidarietΓ passiva. In tale ipotesi, infatti, si ritiene che la valutazione del pregiudizioβdebba essere svolta esclusivamente con riguardo alla sfera patrimoniale del debitore disponente, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati in solido siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento, avendo il creditore interesse a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilitΓ patrimonialeβ.
Nel caso di specie, quindi, lβaccollo cumulativo che ha βaggiuntoβ, quali coobbligati, gli assegnatari degli alloggi βnon Γ¨, di per sΓ©, in grado di neutralizzare il depauperamento che si verifica nella garanzia patrimoniale generica del debitore principaleβ.