π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ’.πŸ•.𝟐𝟎𝟐𝟎: Non sempre il cartomante Γ¨ un ciarlatano

Non sempre il cartomante Γ¨ un ciarlatano

#cartomanzia #ciarlataneria #poteriAutoritΓ diPS

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4189 del 1.7.2020

Il Questore vieta l’attivitΓ  di una societΓ  che vende servizi di cartomanzia e tanto alla luce dell’art. 121 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931)che vieta β€œil mestiere di ciarlatano”, in combinato disposto con l’art. 231 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), secondo cui β€œsotto la denominazione di mestiere di ciarlatano, ai fini dell’applicazione dell’art. 121, ultimo comma, della Legge, si comprende ogni attivitΓ  diretta a speculare sull’altrui credulitΓ , o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtΓΉ straordinarie o miracolose”.

Il quesito a cui la Sezione risponde Γ¨ se l’attivitΓ  di cartomanzia sia sempre e comunque esercizio di β€œciarlataneria”.

Si chiarisce che il ciarlatano, alla luce delle norme citate, Γ¨ colui che β€œspecula sull’altrui credulità” oppure β€œsfrutta o alimental’altrui pregiudizio”. Tali condotte implicano la ricerca ed il conseguimento di un utile sovradimensionato rispetto alle risorse impiegate o all’effettivo valore economico del bene e/o servizio scambiato; va, quindi verificata la proporzionalitΓ  tra il β€œservizio” divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e pagato per riceverlo.

In tale ottica, lo sconfinamento nell’area della β€œciarlataneria” si verifica appunto quando il messaggio commerciale che accompagna l’offerta del servizio rappresentaβ€œla prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalitΓ  e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota l’approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo”.

Al fine di avvalorare la tesi appena esposta, il Collegio cita gli artt. 28, 29 e 30 del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) che, parimenti, non vietano tout court le televendite relative (anche) ai servizi astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, ma impediscono quelle che si traducano in uno sfruttamento della superstizione, della credulitΓ  o della paura o che rechino β€œdichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguitΓ  o esagerazioni, in particolare per ciΓ² che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio…”.

È ben possibile, quindi, che la cartomanzia venga esercitata lecitamente.

Si osserva, in proposito, che lo Stato liberale non ha un ruolo paternalistico (come avveniva all’epoca dell’adozione del TULPS), ma lascia, tendenzialmente, i cittadini liberi di scegliere all’interno del mercato quali e quanti servizi acquistare. In tale contesto, la cartomanzia – che Γ¨ pur sempre un’attivitΓ  che richiede un β€œimpegno” di energie suscettibile di essere valutato economicamente – puΓ² ben rappresentare un bene commerciabile poichΓ©, sebbene non ne sia dimostrabile l’efficacia, soddisfa una domanda legittima degli utenti; tale domanda va intesa anche in rapporto alla complessitΓ  del mondo attuale che genera incertezza e smarrimento. In un simile contesto, finanche la cartomanzia puΓ² essere β€œutile” a sostenere quegli individui che, non potendo o volendo farlo altrimenti, trovino in essa β€œriparo dalle paure e dalle contraddizioni della modernità”.