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Non sempre il cartomante รจ un ciarlatano

#cartomanzia #ciarlataneria #poteriAutoritร diPS

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4189 del 1.7.2020

Il Questore vieta lโ€™attivitร  di una societร  che vende servizi di cartomanzia e tanto alla luce dellโ€™art. 121 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931)che vieta โ€œil mestiere di ciarlatanoโ€, in combinato disposto con lโ€™art. 231 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), secondo cui โ€œsotto la denominazione di mestiere di ciarlatano, ai fini dellโ€™applicazione dellโ€™art. 121, ultimo comma, della Legge, si comprende ogni attivitร  diretta a speculare sullโ€™altrui credulitร , o a sfruttare o alimentare lโ€™altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtรน straordinarie o miracoloseโ€.

Il quesito a cui la Sezione risponde รจ se lโ€™attivitร  di cartomanzia sia sempre e comunque esercizio di โ€œciarlataneriaโ€.

Si chiarisce che il ciarlatano, alla luce delle norme citate, รจ colui che โ€œspecula sullโ€™altrui credulitร โ€ oppure โ€œsfrutta o alimentalโ€™altrui pregiudizioโ€. Tali condotte implicano la ricerca ed il conseguimento di un utile sovradimensionato rispetto alle risorse impiegate o allโ€™effettivo valore economico del bene e/o servizio scambiato; va, quindi verificata la proporzionalitร  tra il โ€œservizioโ€ divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e pagato per riceverlo.

In tale ottica, lo sconfinamento nellโ€™area della โ€œciarlataneriaโ€ si verifica appunto quando il messaggio commerciale che accompagna lโ€™offerta del servizio rappresentaโ€œla prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalitร  e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota lโ€™approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondoโ€.

Al fine di avvalorare la tesi appena esposta, il Collegio cita gli artt. 28, 29 e 30 del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) che, parimenti, non vietano tout court le televendite relative (anche) ai servizi astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, ma impediscono quelle che si traducano in uno sfruttamento della superstizione, della credulitร  o della paura o che rechino โ€œdichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguitร  o esagerazioni, in particolare per ciรฒ che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizioโ€ฆโ€.

รˆ ben possibile, quindi, che la cartomanzia venga esercitata lecitamente.

Si osserva, in proposito, che lo Stato liberale non ha un ruolo paternalistico (come avveniva allโ€™epoca dellโ€™adozione del TULPS), ma lascia, tendenzialmente, i cittadini liberi di scegliere allโ€™interno del mercato quali e quanti servizi acquistare. In tale contesto, la cartomanzia – che รจ pur sempre unโ€™attivitร  che richiede un โ€œimpegnoโ€ di energie suscettibile di essere valutato economicamente – puรฒ ben rappresentare un bene commerciabile poichรฉ, sebbene non ne sia dimostrabile lโ€™efficacia, soddisfa una domanda legittima degli utenti; tale domanda va intesa anche in rapporto alla complessitร  del mondo attuale che genera incertezza e smarrimento. In un simile contesto, finanche la cartomanzia puรฒ essere โ€œutileโ€ a sostenere quegli individui che, non potendo o volendo farlo altrimenti, trovino in essa โ€œriparo dalle paure e dalle contraddizioni della modernitร โ€.