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Non sempre il cartomante Γ¨ un ciarlatano
#cartomanzia #ciarlataneria #poteriAutoritΓ diPS
Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4189 del 1.7.2020
Il Questore vieta lβattivitΓ di una societΓ che vende servizi di cartomanzia e tanto alla luce dellβart. 121 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931)che vieta βil mestiere di ciarlatanoβ, in combinato disposto con lβart. 231 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), secondo cui βsotto la denominazione di mestiere di ciarlatano, ai fini dellβapplicazione dellβart. 121, ultimo comma, della Legge, si comprende ogni attivitΓ diretta a speculare sullβaltrui credulitΓ , o a sfruttare o alimentare lβaltrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtΓΉ straordinarie o miracoloseβ.
Il quesito a cui la Sezione risponde Γ¨ se lβattivitΓ di cartomanzia sia sempre e comunque esercizio di βciarlataneriaβ.
Si chiarisce che il ciarlatano, alla luce delle norme citate, Γ¨ colui che βspecula sullβaltrui credulitΓ β oppure βsfrutta o alimentalβaltrui pregiudizioβ. Tali condotte implicano la ricerca ed il conseguimento di un utile sovradimensionato rispetto alle risorse impiegate o allβeffettivo valore economico del bene e/o servizio scambiato; va, quindi verificata la proporzionalitΓ tra il βservizioβ divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e pagato per riceverlo.
In tale ottica, lo sconfinamento nellβarea della βciarlataneriaβ si verifica appunto quando il messaggio commerciale che accompagna lβofferta del servizio rappresentaβla prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalitΓ e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota lβapprofittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondoβ.
Al fine di avvalorare la tesi appena esposta, il Collegio cita gli artt. 28, 29 e 30 del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) che, parimenti, non vietano tout court le televendite relative (anche) ai servizi astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, ma impediscono quelle che si traducano in uno sfruttamento della superstizione, della credulitΓ o della paura o che rechino βdichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguitΓ o esagerazioni, in particolare per ciΓ² che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizioβ¦β.
Γ ben possibile, quindi, che la cartomanzia venga esercitata lecitamente.
Si osserva, in proposito, che lo Stato liberale non ha un ruolo paternalistico (come avveniva allβepoca dellβadozione del TULPS), ma lascia, tendenzialmente, i cittadini liberi di scegliere allβinterno del mercato quali e quanti servizi acquistare. In tale contesto, la cartomanzia – che Γ¨ pur sempre unβattivitΓ che richiede un βimpegnoβ di energie suscettibile di essere valutato economicamente – puΓ² ben rappresentare un bene commerciabile poichΓ©, sebbene non ne sia dimostrabile lβefficacia, soddisfa una domanda legittima degli utenti; tale domanda va intesa anche in rapporto alla complessitΓ del mondo attuale che genera incertezza e smarrimento. In un simile contesto, finanche la cartomanzia puΓ² essere βutileβ a sostenere quegli individui che, non potendo o volendo farlo altrimenti, trovino in essa βriparo dalle paure e dalle contraddizioni della modernitΓ β.