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Il conferimento degli incarichi dirigenziali non puΓ² essere interamente demandato a organi βpoliticiβ
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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 4597 del 17 luglio 2020
Il Consiglio di Stato affronta la prima questione relativa allβoperativitΓ dellβart. 34 co. 3 c.p.a. (βQuando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta piΓΉ utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimitΓ dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitoriβ) e aderisce allβorientamento che applica la norma in modo meno restrittivo ossia ritenendo sufficiente la mera richiesta della parte, pur se non accompagnata da una specifica domanda risarcitoria (in giurisprudenza, in senso opposto, Γ¨ stato anche sostenuto che, a tal fine,si debbano verificare lβammissibilitΓ e la fondatezza della domanda risarcitoria). Γ sufficiente, quindi, una mera richiesta di parte, avanzata in ogni tempo, espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (Consiglio di Stato sez. V, 02/07/2020, n.4253).
Viene affrontata, poi, la questione alla procedura di selezione dei dirigenti regionali che Γ¨ demandata dallβimpugnato regolamento regionale, in una prima fase, al Segretario generale della Regione medesima (organo di natura squisitamente fiduciaria del vertice politico dellβAmministrazione) e, nella fase conclusiva, alla stessa Giunta Regionale.
Il regolamento, si rileva, rimette, sostanzialmente, allβorgano politico il potere di individuazione del dirigente, sottraendo il medesimo potere al dirigente responsabile, che Γ¨ invece lβorgano in grado di assicurare una piΓΉ propriamente tecnica dei requisiti necessari per lβattribuzione dellβincarico, βin coerenza con i noti principi di separazione tra politica e amministrazione, ai sensi dellβart, 97 della Costituzioneβ.
Ferma rimanendo la competenza della Giunta in merito alla scelta discrezionale del dirigente da nominare, afferma il Collegio, lβattivitΓ prodromica a tale scelta ha carattere gestionale, βtrattandosi di vagliare oggettivamente il possesso, in capo ai dirigenti interni, dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnareβ. In quanto βgestionaleβ, la scelta medesima non puΓ² essere assegnata a un organo di derivazione politica poichΓ© ciΓ² costituisce una violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione che costituisce una specifica emanazione del principio costituzionale del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
La Sentenza si inserisce, quindi, nellβampio filone teso a evitare che le nomine dirigenziali siano connesse a dati eminentemente politici (v., tra le altre, per lβillegittimitΓ del cd. spoils system, C. Cost. nn. 52/2017, 269/2016 e 224/2010).