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Il conferimento degli incarichi dirigenziali non puรฒ essere interamente demandato a organi โ€œpoliticiโ€

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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 4597 del 17 luglio 2020

Il Consiglio di Stato affronta la prima questione relativa allโ€™operativitร  dellโ€™art. 34 co. 3 c.p.a. (โ€œQuando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta piรน utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimitร  dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitoriโ€) e aderisce allโ€™orientamento che applica la norma in modo meno restrittivo ossia ritenendo sufficiente la mera richiesta della parte, pur se non accompagnata da una specifica domanda risarcitoria (in giurisprudenza, in senso opposto, รจ stato anche sostenuto che, a tal fine,si debbano verificare lโ€™ammissibilitร  e la fondatezza della domanda risarcitoria). รˆ sufficiente, quindi, una mera richiesta di parte, avanzata in ogni tempo, espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (Consiglio di Stato sez. V, 02/07/2020, n.4253).

Viene affrontata, poi, la questione alla procedura di selezione dei dirigenti regionali che รจ demandata dallโ€™impugnato regolamento regionale, in una prima fase, al Segretario generale della Regione medesima (organo di natura squisitamente fiduciaria del vertice politico dellโ€™Amministrazione) e, nella fase conclusiva, alla stessa Giunta Regionale.

Il regolamento, si rileva, rimette, sostanzialmente, allโ€™organo politico il potere di individuazione del dirigente, sottraendo il medesimo potere al dirigente responsabile, che รจ invece lโ€™organo in grado di assicurare una piรน propriamente tecnica dei requisiti necessari per lโ€™attribuzione dellโ€™incarico, โ€œin coerenza con i noti principi di separazione tra politica e amministrazione, ai sensi dellโ€™art, 97 della Costituzioneโ€.

Ferma rimanendo la competenza della Giunta in merito alla scelta discrezionale del dirigente da nominare, afferma il Collegio, lโ€™attivitร  prodromica a tale scelta ha carattere gestionale, โ€œtrattandosi di vagliare oggettivamente il possesso, in capo ai dirigenti interni, dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnareโ€. In quanto โ€œgestionaleโ€, la scelta medesima non puรฒ essere assegnata a un organo di derivazione politica poichรฉ ciรฒ costituisce una violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione che costituisce una specifica emanazione del principio costituzionale del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

La Sentenza si inserisce, quindi, nellโ€™ampio filone teso a evitare che le nomine dirigenziali siano connesse a dati eminentemente politici (v., tra le altre, per lโ€™illegittimitร  del cd. spoils system, C. Cost. nn. 52/2017, 269/2016 e 224/2010).