π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ’.πŸŽπŸ•.𝟐𝟎𝟐𝟎:Il conferimento degli incarichi dirigenziali non puΓ² essere interamente demandato a organi β€œpolitici”

Il conferimento degli incarichi dirigenziali non puΓ² essere interamente demandato a organi β€œpolitici”

#buonandamento #separazioneindirizzoegestione #nominadirigenti

Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 4597 del 17 luglio 2020

Il Consiglio di Stato affronta la prima questione relativa all’operativitΓ  dell’art. 34 co. 3 c.p.a. (β€œQuando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta piΓΉ utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimitΓ  dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”) e aderisce all’orientamento che applica la norma in modo meno restrittivo ossia ritenendo sufficiente la mera richiesta della parte, pur se non accompagnata da una specifica domanda risarcitoria (in giurisprudenza, in senso opposto, Γ¨ stato anche sostenuto che, a tal fine,si debbano verificare l’ammissibilitΓ  e la fondatezza della domanda risarcitoria). È sufficiente, quindi, una mera richiesta di parte, avanzata in ogni tempo, espressiva dell’interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (Consiglio di Stato sez. V, 02/07/2020, n.4253).

Viene affrontata, poi, la questione alla procedura di selezione dei dirigenti regionali che Γ¨ demandata dall’impugnato regolamento regionale, in una prima fase, al Segretario generale della Regione medesima (organo di natura squisitamente fiduciaria del vertice politico dell’Amministrazione) e, nella fase conclusiva, alla stessa Giunta Regionale.

Il regolamento, si rileva, rimette, sostanzialmente, all’organo politico il potere di individuazione del dirigente, sottraendo il medesimo potere al dirigente responsabile, che Γ¨ invece l’organo in grado di assicurare una piΓΉ propriamente tecnica dei requisiti necessari per l’attribuzione dell’incarico, β€œin coerenza con i noti principi di separazione tra politica e amministrazione, ai sensi dell’art, 97 della Costituzione”.

Ferma rimanendo la competenza della Giunta in merito alla scelta discrezionale del dirigente da nominare, afferma il Collegio, l’attivitΓ  prodromica a tale scelta ha carattere gestionale, β€œtrattandosi di vagliare oggettivamente il possesso, in capo ai dirigenti interni, dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnare”. In quanto β€œgestionale”, la scelta medesima non puΓ² essere assegnata a un organo di derivazione politica poichΓ© ciΓ² costituisce una violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione che costituisce una specifica emanazione del principio costituzionale del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

La Sentenza si inserisce, quindi, nell’ampio filone teso a evitare che le nomine dirigenziali siano connesse a dati eminentemente politici (v., tra le altre, per l’illegittimitΓ  del cd. spoils system, C. Cost. nn. 52/2017, 269/2016 e 224/2010).