Domanda del 7.10.2020

Domanda: ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž, ๐ญ๐ซ๐š ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐š๐ฅ ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐œ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ฎ๐ฌ ๐๐ข ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ข๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฆ๐š๐๐ซ๐ž ๐š ๐ฆ๐š๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐ฅโ€™๐š๐ง๐จ๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐จ ๐š๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐จ?

RISPOSTA:

Con sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha rammentato che il diritto allโ€™anonimato della madre trova il proprio riconoscimento in diverse disposizioni (D.P.R. 3 novembre 2000, art. 30, comma 1; D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93,ย comma 1; L. n. 184/1983, art. 28,ย comma 7).

Sotto distinto profilo, “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla veritร  biologica costituisce una delle componenti piรน rilevanti del diritto all’identitร  personale che accompagna senza soluzione di continuitร  la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore etร , ma in tutto il suo svolgersi.

Nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si collocain posizione preminente.

Quest’ultimo diritto, infatti, รจ finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilitร  che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternitร .

Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all’anonimato non puรฒ essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.

Tale regola puรฒ essere, al limite, derogata (consentendo quindi l’esercizio dell’accertamento giudiziale della maternitร ):

– qualora proprio la madre, con la propria inequivocabile condotta, abbia manifestato la volontร  di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialitร  giuridica, ad esempio accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio;

– nel periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale il diritto all’anonimato in oggetto รจ suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessitร  di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione.