๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ”.๐Ÿ๐ŸŽ.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ:๐‹๐š ๐œ๐ก๐ข๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ ๐ฅ๐ข ๐ก๐จ๐ญ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ญ ๐ง๐จ๐ง ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ž ๐š๐ฅ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž

La chiusura degli hotspot non compete al Presidente della Regione

#poteriStatoeRegioni #hotspot #migranti #Covid19 #emergenzasanitaria

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, Sentenza n. 1952 del 25.09.2020

La pronuncia รจ stata emessa a valle di un decreto presidenziale che aveva giร  sospeso il provvedimento regionale, generando una scomposta e, more solito, disinformata polemica.

Il provvedimento impugnato, in particolare: a) aveva ordinato lโ€™immediato sgombero โ€“ entro le ore 24 del 24 agosto 2020 โ€“ degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei migranti e il trasferimento dei predetti in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana (art. 1); b) aveva disposto il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G. (art. 2).

La Sentenza presenta diversi interessanti spunti giuridici.

La legittimazione degli enti esponenziali

La legittimazione di una nota associazione di consumatori รจ negata nonostante che essa, tra i fini statutari, riporti quello di tutelare la salute di cittadini e degli utenti dei servizi sanitari.

Il T.A.R., infatti, non ritiene dimostrata lโ€™esistenza di un interesse โ€œomogeneoโ€ in capo agli associati. Il diritto alla salute degli associati non siciliani, infatti, si presenta contrapposto a quello dei cittadini siciliani che, dichiaratamente, il provvedimento mirava a tutelare. Non puรฒ essere escluso, quindi, un contrasto โ€œinternoโ€ tra i potenziali interessati con conseguente inammissibilitร  dellโ€™intervento dellโ€™associazione in questione.

Sullโ€™interesse a ricorrere

Le parti hanno insistito per la decisione al fine di chiarire il principio di diritto applicabile alla fattispecie (e allegando generiche pretese risarcitorie). Il T.A.R. ribadisce la natura di processo di diritto soggettivo (e non oggettivo) del processo amministrativo e, conseguentemente, dichiara lโ€™improcedibilitร  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto il provvedimento ha cessato di avere efficacia (esso, infatti, prevedeva un termine finale di efficacia, ormai scaduto).In particolare, รจ affermata la โ€œnatura soggettivaโ€ del giudizio amministrativo โ€œla quale trova un temperamento nello specifico caso di deferimento allโ€™Adunanza Plenaria, in considerazione della funzione nomofilattica esercitata dal massimo organo della giurisdizione amministrativa (v. art. 99, co. 5, cod. proc. amm., secondo cui: Se ritiene che la questione รจ di particolare importanza, l’adunanza plenaria puรฒ comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.)โ€.

Il T.A.R. richiama, poi, la disposizione dellโ€™art. 34, co. 2, cod. proc. amm. cheโ€œnon consente di adottare una pronuncia di merito i cui contenuti siano destinati a riverberarsi su unโ€™attivitร  amministrativa futuraโ€.

In conclusione sul punto, si richiama la giurisprudenza secondo cui รจ inammissibile ogni motivo di ricorso โ€œche tende ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attualeโ€ (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3365; idem, 22 novembre 2011, n. 6151; vedasi anche Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014, parere n. 196 del 26 gennaio 2015).

La competenza statale in materia di hotspot

Pur se il ricorso รจ improcedibile, ai fini del regolamento delle spese, il T.A.R. prende decisamente posizione sul provvedimento regionale cosรฌ confermando il precedente decreto monocratico.

In particolare, si rileva come la normativa emergenziale conferisca alle Regioni solo un limitato potere interinale nellโ€™adozione delle misure di contenimento del contagio (art. 2 co. 2 e 3 co. 1 del D.L. 19/2020conv. con L. 35/2020).

Una simile distribuzione dei poteri trova conforto:a) nellโ€™art. 117, co. 2, lettera q), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di โ€œprofilassi internazionaleโ€; b) nel terzo comma dello stesso art. 117, che attribuisce allo Stato la competenza concorrente in materia di โ€œtutela della saluteโ€ e โ€œprotezione civile; c) nellโ€™art. 118, comma 1 Cost. in quantoโ€œil principio di sussidiarietร  impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, lโ€™individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitarioโ€, con conseguente โ€œattrazione in capo allo Stato della competenza legislativa, pur in materie concorrenti quali la ยซtutela della saluteยป e la ยซprotezione civileยปโ€ฆโ€ (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 9 maggio 2020, n. 841).

La descritta limitazione dei poteri regionali, peraltro, si applica anche ai poteri di ordinanza in materia sanitaria โ€œnormalmenteโ€ spettanti alle regioni (ai sensi dellโ€™art. 32 L. 833/1978) per espressa scelta legislativa (art. 3 co. 3 del citato D.L. 19/2020).

Alle considerazioni generali sul riparto di poteri nella gestione dellโ€™emergenza, il T.A.R. aggiunge alcune interessanti considerazioni relative alla gestione dei migranti.

La Costituzione, infatti, attribuisce alla competenza legislativa statale: lโ€™โ€œimmigrazioneโ€ (art. 117, co. 2, lett. b), Cost.), il โ€œdiritto di asiloโ€ e la โ€œcondizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti allโ€™Unione europeaโ€ (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).

Inoltre, tanto gliย hotspotย (v. art. 10 ter del d. lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 13/2017 conv. dalla l. n. 46/2017) quanto i centri di prima accoglienza โ€œrientrano nella competenza del Ministro dellโ€™Interno, rispettivamente in base allโ€™art. 2 del d.l. n. 451/1995 (conv. dalla l. n. 563/1995) e allโ€™art. 9 del d. lgs. 142/2015โ€ si tratta, infatti, di strutture che mirano a evitare la dispersione sul territorio deiย migrantiย e a consentire lโ€™esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione.

Lโ€™intervento regionale in tema di immigrazione, pur previsto dalla normativa di settore, non puรฒ, infatti, riguardare โ€œaspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale (v. Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 134, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma regionale che aveva affermato la indisponibilitร  della Regione ad avere sul territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati)โ€; ciรฒ in quanto il potere di disciplinare lโ€™immigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranitร  dello Stato, primaria espressione del controllo del territorio (v. Corte Costituzione, 8 luglio 2010, n. 250).

Il T.A.R. nel dichiarare lโ€™illegittimitร  del provvedimento rileva, quindi, che:

โ€œ- ha inciso direttamente sulla gestione dei flussi migratori, finendo sostanzialmente per disciplinare gliย hotspotย e i centri di accoglienza in sovrapposizione alla competenza statale, di natura esclusiva nel campo del controllo dellโ€™ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale (v. anche art. 14 del d. lgs. n. 286/1998);

– ha esorbitato dai limiti correlati alla natura di ente territoriale esponenziale degli interessi della sottostante collettivitร  (quali desumibili, altresรฌ, dal richiamato art. 32 della l. n. 833/1978, che al comma 3 dispone che โ€œNelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale โ€ฆ ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regioneย โ€ฆ.โ€), in quanto il provvedimento era destinato a produrre effetti sul territorio di altre regioni, verso le quali il flusso migratorio avrebbe dovuto essere spostato una volta attuati i trasferimenti; incidendo, in ultima analisi, oltre che sullโ€™intero territorio nazionale, anche sulla libertร  di circolazione fra le Regioni, materia sottratta alla competenza della singola Regione, la quale puรฒ esercitare il potere solo nel proprio territorio in quanto elemento costitutivoโ€.

– ha incisoโ€œsulla libertร  di circolazione delle persone, nonostante nella stessa ordinanza sia stato esplicitamente richiamato lโ€™art. 1, co. 4, del d.l. n. 33/2020 (conv. dalla l. n. 74/2020), il quale ha riservato allo strumento del D.P.C.M. qualsiasi intervento limitativo della circolazione delle persone da e verso lโ€™estero, attraverso il rinvio allโ€™art. 2 del d.l. n. 19/2020 e il significativo richiamo (oltre che ai principi di adeguatezza e proporzionalitร  al rischio epidemiologico) al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionaliโ€.

ย