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La mala gestio propria e impropria dellโ€™assicuratore

#malagestio #assicurazione #responsabilitร civile

Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 12895 del 26.6.2020

Il cd. massimale (limite convenzionale allโ€™obbligo indennitario gravante in capo allโ€™assicuratore) puรฒ essere esorbitato qualora lโ€™assicuratore si renda colpevole di negligenza nei confronti dellโ€™assicurato o del danneggiato. Il massimale, infatti, opera quale limite dellโ€™indennizzo dovuto dallโ€™assicuratore per fatto altrui (ovvero quale conseguenza dell’illecito commesso dall’assicurato e del danno da quest’ultimo causato) e non invece dei danni cagionati da condotte proprie dell’assicuratore non riconducibili alla condotta dell’assicurato (l’obbligazione, in altre parole, scaturisce dall’inadempimento dell’obbligo indennitario, non dall’illecito commesso dall’assicurato).

Si tratta dei casi di cd. mala gestio che puรฒ essere propria o impropria.

La mala gestio รจ impropria quando si discorre dell’obbligazione diretta nei confronti del danneggiato; in tal caso, lโ€™assicuratore puรฒ rispondere per responsabilitร  da colpevole ritardo, e cioรจ โ€œper un suo comportamento ingiustificatamente dilatorio a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato; l’assicuratore cioรจ, trascorso il termine di cui all’art. 22 L. 990/69 (ora il termine di cui all’art. 145 del d.lgs 209 del 2005), se nel detto termine รจ stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'”an” ed al “quantum” della richiesta, รจ da considerare in mora, e puรฒ rispondere, per il tempo della mora, per gli interessi al tasso legaleโ€.

La mala gestio si definisce, invece, propria quando riguarda lโ€™obbligazione dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; essa, in particolare, trova fondamento nella violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). La mala gestio propria ricorre allorchรจ โ€œl’assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all’assicurato, e comunque in tutti casi in cui sia ravvisabile un colpevole ritardo dell’assicuratore nella corresponsione dell’indennizzo al danneggiato (ritardo dal quale sia derivato all’assicurato un danno)โ€.