π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸŽπŸ•.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟎: Se il conduttore molesta il vicino di casa puΓ² essere risolto il contratto di locazione

Se il conduttore molesta il vicino di casa puΓ² essere risolto il contratto di locazione

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Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 22860 del 20.10.2020

L’art. 1587 del Codice civile, nel definire le obbligazioni del conduttore, precisa che egli β€œdeve:1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto per l’uso che puΓ² altrimenti presumersi dalle circostanze (…)”.

Nell’ambito delle locazioni, la giurisprudenza si occupa, di solito, dell’inadempimento del conduttore che non versa il canone e applica il principio, sancito dall’art.1455, secondo cui il contratto non puΓ² essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte.

Tale principio, peraltro,viene adeguato anche a un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale: la gravitΓ  dell’inadempimento di una delle parti contraenti β€œnon va commisurata all’entitΓ  del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontΓ  manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalitΓ  del rapporto, nonchΓ© al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione” (Corte appello Venezia sez. IV, 10/04/2019, n.1312).

Per gli immobili urbani ad uso abitativo, poi, opera la valutazione ex lege della gravitΓ  dell’inadempimento di cui all’art. 5 della L. 382/1978 (β€œβ€¦il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilitΓ  del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile”) la cui portata Γ¨, comunque, estesa alle locazioni di tipo diverso quale parametro di riferimento per l’interprete (v. Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, n.30730).

Nulla di tutto questo nel caso in esame: si discute, infatti, del diverso caso delle molestie arrecate dal conduttore a un vicino di casa; in particolare, il conduttore ha posto in essere, ai danni di un vicino di casa, comportamenti ingiuriosi verbali e scritti (mediante affissione di un cartello di improperi) oltre che di β€˜imbrattamento’ della porta (sic).

La parte ricorrente sostiene che la condotta non costituirebbe un inadempimento del contratto di locazione in quanto gli episodi di molestia nei confronti di un solo vicino non possono costituire un uso diverso del bene immobile o che pregiudica il valore locativo nΓ©, per altro verso, un inadempimento di importanza tale da determinare la risoluzione del contratto.

La Corte disattende con decisione le argomentazioni della parte: le molestie ai vicini costituiscono abuso di bene locato in violazione quindi dell’articolo 1587 c.c. e tanto vale a maggior ragione se il divieto di molestie Γ¨ esplicitato nel contratto di locazione.Peraltro, la condotta inadempiente di gravitΓ  tale da determinare la risoluzione puΓ² essere integrata anche da un solo episodio di molestia se particolarmente significativo.