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Il Consiglio di Stato sulla legittimazione a impugnare dellโ€™ANAC

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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 6787 del 3.11.2020

1 – La Sezione respinge la tesi secondo cui, per esercitare il potere di impugnativa degli atti di gara di cui allโ€™art. 211 cod. appalti (d.lgs. 50/2016), lโ€™ANAC avrebbe dovuto dar conto anche dellโ€™esistenza dei presupposti per lโ€™esercizio del potere di autotutela ai sensi dellโ€™art. 21 nonies L. 241/1990.

2 – Il Collegio rammenta che la legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo รจ attribuita allโ€™ANAC secondo due modalitร : la prima รจ regolata dallโ€™art. 211, comma 1-bis che prevede il potere di ยซagire in giudizio per lโ€™impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureยป; la seconda, invece, si fonda sulla previa emissione di un parere motivato da parte dellโ€™ANAC che indichi alla stazione appaltante leย ยซgravi violazioniยป,ossia i vizi di legittimitร  che inficiano i provvedimenti presi in considerazione dallโ€™Autoritร , โ€œinvitando la medesima stazione appaltante a conformarsiโ€; soloย ยซse la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC,ย [questa]ย puรฒ presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativoยปย (art. 211, comma 1-ter, cit.).

Le due ipotesi previste dalla legge sono state, poi, precisate dal regolamento ANAC approvato il 13.6.2018.

Ebbene, nรฉ la norma primaria nรฉ quella regolamentare subordinano il potere in commento alla verifica di un interesse pubblico attuale e concreto la cui sussistenza รจ condizione per lโ€™esercizio del potere di autotutela.

Il potere di impugnare in questione, infatti, โ€œsorge in coincidenza con il rilievo delle violazioni delle norme in materia di contratti pubblici (fermi restando gli altri presupposti relativi alla rilevanza del contratto e alle tipologie di atti impugnabili)โ€e tanto โ€œvale anche per il caso del ricorso preceduto da parere rimasto senza seguito da parte della stazione appaltanteโ€.

Il parere, in questione รจ un atto puramente sollecitatorio del potere di autotutela della Stazione appaltante e, come tale, รจ privo di valore provvedimentale (parere C.d.S. n. 1119 del 26.34.2018). Esso, fra lโ€™altro, non ha alcun valore vincolante (diversamente da quanto avveniva per le abrogate โ€œraccomandazioni vincolantiโ€ presenti nella prima stesura del codice) e non obbliga, quindi, la Stazione appaltante a esercitare il potere di autotutela. Il supremo Consesso, quindi, esclude che il โ€œparere costituisca lโ€™atto di avvio di un procedimento di riesame in autotutela da parte della stazione appaltante, con le conseguenze che โ€“ quanto a disciplina della fattispecie e, in specie, necessaria valutazione degli interessi coinvolti – deriverebbero da tale premessaโ€.

3 – In merito, poi, la Sezione effettua un interessante passaggio sulla legittimazione a ricorrere attribuita per legge allโ€™Anac che โ€œsi inserisce nel solco di altre fattispecie di fonte legislativa che in passato hanno riconosciuto alle autoritร  indipendenti il potere di agire in giudizioโ€. Essa non รจ una โ€œlegittimazione straordinaria o eccezionale rispetto al criterio con cui si identifica la condizione dellโ€™azione rappresentata dallโ€™interesse ad agire o a ricorrere, ossia il collegamento dellโ€™interesse a ricorrere con la titolaritร  (o lโ€™affermazione della titolaritร ) di un interesse tutelato dallโ€™ordinamento sul piano sostanzialeโ€. Tale collegamento soggettivo, infatti, si instaura tra lโ€™Autoritร  e gli interessi e funzioni pubbliche che la legge affida alla sua cura; โ€œquesti non hanno ad oggetto la mera tutela della concorrenza nel settore [concorrenza per il mercato], ma sono piรน in generale orientati – per scelta legislativa e configurazione generale di questa Autoritร , come ricavabile dalle sue molte funzioni – a prevenire illegittimitร  nel settore dei contratti pubblici (tanto che la norma primaria dice solo che la ragione dellโ€™azione sta nella violazione de ยซle norme in materia di contratti pubbliciยป), anche indipendentemente da iniziative o interessi dei singoli operatori economici o dei partecipanti alle procedure di garaโ€.

Cosรฌ come affermato dallโ€™ Adunanza Plenaria, n. 4 del 2018, โ€œla disposizione di cui allโ€™art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 [non] si muove nella logica di un mutamento in senso oggettivo dellโ€™interesse [โ€ฆ] a che i bandi vengano emendati immediatamente da eventuali disposizioni (in tesi) illegittime, seppure non escludenti: essa ha subiettivizzato in capo allโ€™Autoritร  detto interesse, attribuendole il potere diretto di agire in giudizio nellโ€™interesse della leggeโ€.