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La successione di norme extrapenali per la condotta dellβalbergatore che non rende al Comune la cd. βtassa di soggiornoβ.
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sent. n. 30227 del 30.10.2020
1. La legislazione di settore poneva a carico degli albergatori lβobbligo di riscuotere la tassa di soggiorno dai propri ospiti per conto degli enti locali. Nel previgente quadro normativo, la Corte di Cassazione qualificava gli albergatori come ausiliari degli enti locali e, in quanto tali, come incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) alla riscossione, appunto, dellβimposta di soggiorno.
Il mancato versamento degli importi cosΓ¬ riscossi comportava, quindi, lβintegrazione del reato di peculato (art. 314 c.p.) che, peraltro, non era giammai qualificabile come βpeculato dβusoβ; il peculato d’uso, infatti,βnon Γ¨ mai configurabile rispetto alle somme di denaro, in quanto la sua natura fungibile non consente dopo l’uso la restituzione della stessa cosa, ma solo del tantundem, irrilevante ai fini dell’integrazione della ipotesi attenuataβ.
2. Γ poi intervenuto l’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, che ha mutato la posizione del gestore della struttura ricettiva. Questi Γ¨ divenuto βresponsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno β¦ con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (il fruitore del servizio), della presentazione della dichiarazione, nonchΓ© degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunaleβ. Quale βresponsabile dβimpostaβ, lβalbergatore Γ¨ sottoposto alle sanzioni amministrative tributarie. Va rammentato che il responsabile dβimposta Γ¨ il soggetto che Γ¨ tenuto, per legge, al pagamento di un tributo insieme ad altri, per fatti e situazioni riferibili a questi ultimi nei cui confronti ha diritto di rivalsa.
La novella normativa, quindi, esclude che la condotta del gestore possa essere ulteriormente inquadrata penalmente come avveniva in passato: βil denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui nΓ©, quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore puΓ² essere ritenuto incaricato di pubblico servizioβ.
3. Resta da comprendere se la novella normativa comporti lβabolitio criminis delle fattispecie perfezionatesi nel periodo di vigenza della normativa pregressa.
La Corte rammenta che tale effetto βsi determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penaleβ.
Per determinare se vi sia o meno stata successione di leggi penali nel tempo, occorre procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza (piΓΉ) far riferimento alla natura dei beni tutelati e alle modalitΓ dellβoffesa arrecata ai beni medesimi.
Il confronto strutturale, infatti, permette βin maniera autonoma di verificare se l’intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando cosΓ¬ radicalmente la figura di reato ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, (ne) consenta la sopravvivenza di un eventuale spazioβ di applicazione. Nel caso di specie,si verificauna mera successione di norme extrapenali che βpure collocandosi in rapporto di interferenza applicativa sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 cod. pen.) sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314 cod. pen.), lasciano, perΓ², entrambe inalterate, potendo al piΓΉ dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penaleβ.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude nel senso che colui il quale, nella vigenza della precedente disciplina, abbia omesso di versare agli enti locali le somme riscosse a titolo di βtassa di soggiornoβ Γ¨ tuttβora passibile di incriminazione per il reato di peculato (art. 314 c.p.).