La domanda del 18.11.2020

Domanda: 𝐈𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨, 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐩𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐨𝐜𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢?

 RISPOSTA: Con ordinanza n. 24761 del 5 novembre 2020 la Sez. II della Corte di Cassazione ha precisato che, per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società.

E’ invece sufficiente che il documento sia idoneo a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell’entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione, e ciò comunque alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito