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La tutela giurisdizionale in era Coronavirus

di Arcangelo Monaciliuni

Il sempre piรน frequente accesso alla giustizia amministrativa per impugnare le delicatissime misure di gestione dellโ€™emergenza impone un approfondimento dei rimedi giudiziari esperibili de iure condito, a partire dallโ€™istituto โ€œMisure cautelari monocraticheโ€, di cui allโ€™art. 56 c.p.a.

Al vaglio della giurisdizione pervengono, in materia di gestione dellโ€™emergenza, decreti/ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, delle Regioni, dei Sindaci, che -dai contenuti piรน disparati, sovrapponentisi, non coincidenti e non rado fra loro configgenti – hanno tuttavia, quale comune caratteristica, quella della loro validitร /efficacia per un periodo molto limitato (mediamente dieci giorni), nel mentre le udienze camerali per la tutela cautelare, ovvero quelle demandate, ex art. 55 c.p.a., al vaglio collegiale di tre giudici, si svolgono a cadenza quindicinale.

Orbene:

– il controllo giurisdizionale su tali atti si esaurisce con la tutela cautelare provvisoria assicurata, ex art. 56 c.p.a. cit., da decreti presidenziali monocratici dei Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, nel mentre la fase della tutela cautelare collegiale e quella del merito, sono -naturaliter, stante lo spirare degli effetti delle misure- destinate ad esser definite con pronunce in rito di improcedibilitร  per sopravvenuta carenza di interesse, fatti salvi, per la fase del merito ex art. 34, comma 3, c.p.a., improbabili casi in cui avesse a potersi ravvisare il perdurare dellโ€™interesse ai fini risarcitori (in questi stessi sensi, giร  in โ€œlo ius (mal) positum non ricompone le fratture fra Stato e Regioniโ€ in Calamus Iuris, n. 5 del 2020);

– il giudice della cautela รจ chiamato a verificare la sussistenza del danno grave ed irreparabile (dei singoli ricorrenti)ย  posto in comparazione con quello che conseguirebbe alla sospensione degli effetti di un provvedimento emanato a tutela della salute pubblica (delle collettivitร ). Ne consegue, per una serie di piane ed intuibili ragioni, che vieppiรน recede la verifica del fumus boni iuris: id est, della legittimitร  delle misure emanate.

Ma se cosรฌ รจ, e cosรฌ รจ, vien da interrogarsi sul deficit di tutela sostanziale che ne deriva. Cittadini, ma anche Istituzioni, son costretti a โ€œsubireโ€, senza vedersi esaminate nel merito le proprie ragioni.

Certo, si obietterร  che รจ il prezzo da pagare alla dura legge della necessitร , dellโ€™emergenza, della tutela della salute pubblica, della lotta al comune nemico virus. Al riguardo ho giร  avuto modo di scrivere che senza legge, senza diritto, regna lโ€™anarchia, vieppiรน perigliosa in tempi di pandemia.

La storia insegna che stati di eccezione han forgiato la spada della repressione liberticida; ne deriva il corollario che la capacitร  di assicurare al diritto la sua massima capacitร  di espansione proprio nei casi di estrema sua tensione, di vicende estreme (epidemie, terrorismo, etc.) contraddistingue le democrazie compiute e le rafforza.

E dunque, son rinvenibili strumenti atti ad assicurare una piรน incisiva e piรน omogenea tutela?

In primo luogo, a monte, lโ€™asse potrebbe essere spostato in favore della produzione di decreti legge, in luogo diย dd.PP.CC.MM., nel contempo evitandosi una ossessiva, frammentaria, discordante decretazione a valle, nelle piรน diverse valli: per un verso, facendosi applicazione dei doveri di โ€œleale collaborazioneโ€ e, per altro verso, nutrendo maggior fiducia nei cittadini, senza costringerli a districarsi nella selva, sempre piรน oscura, della congerie normativa, ivi compresi innovativi strumenti, dallโ€™ordinamento non disciplinati, quali le FAQ (Frequently Asked Questiones), volte, in tesi, ad offrire soluzioni a quesiti pratici, ma, in concreto, comportanti un maggior aggrovigliamento del quadro.

Di poi, ad evitarsi frammentarietร  di decisioni giurisdizionali -a fronte di una gestione dellโ€™epidemia che non conosce confini, ovvero in presenza di una dichiarazione di uno stato di emergenza โ€œnazionaleโ€, id est di un accentramento ex lege delle potestร  nelle mani del dictator romano- potrebbe ipotizzarsi di affidare tutte le โ€œcontroversieโ€ ad essa afferenti alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, in tali sensi modificando la lettera e) dellโ€™art. 135, comma 1, c.p.a. che al Tar del Lazio giร  affida la competenza relativa ai provvedimenti emanati in subjecta materia dai Commissari governativi e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile.

In una, o in alternativa allโ€™accentramento di cui innanzi si รจ detto, potrebbe ancora ipotizzarsi (anche su questo ho giร  scritto in passato) una sospensione ad tempus (durata dello stato di emergenza)ย della tutela cautelare monocratica, affidata, come giร  ripetuto, ex art. 56 c.p.a., ai Presidenti dei TT.AA.RR., per far luogo direttamente, da remoto, a quella collegiale ex art. 55 c.p.a. Ciรฒ anche nella considerazione che, sussistendone i presupposti, in tale sede potrebbeย pervenirsiย immediatamente, ex art. 60 c.p.a., alla โ€œdefinizione del giudizioโ€, ovvero alla emanazione, a vista, di una, c. detta, sentenza breve.

La tutela cautelare monocratica giร  ordinariamente si dispiega per gran parte da remoto, nel senso che redazione, emanazione e pubblicazione dei decreti presidenziali non impongono la presenza in sede, che certo puรฒ esservi, ma -in diritto- puรฒ mancare ed -in fatto- non di rado manca.

Ma se cosรฌ รจ, e se vero รจ ancora che la giustizia amministrativa ha mostrato in questi mesi di poter funzionare efficacemente da remoto, assicurando anche il corretto svolgimento delle udienze pubbliche e/o delle camere di consiglio in tale modalitร , non si rinvengono ragioni che si frappongano al percorso qui delineato. Certo, vi saranno dettagli tecnico/procedurali di cui tener conto, da aggiornare, ma nulla che appaia non risolvibile.

Va da sรฉ che questo mio contributo non sottende assolutamente una sorta di mancanza di fiducia per il monocratico, ben lungi da me siffatto pensiero, ma coglie i lati positivi della valutazione e della decisione da parte del Collegio. Il che, in una alla possibilitร  di definizione immediata del giudizio, con quanto se ne giova la certezza del diritto โ€œemergenzialeโ€, รจ approdo di tutto rilievo e piรน aderente alla natura collegiale del giudizio amministrativo, rispetto alla quale la introduzione della decisione cautelare monocratica si rese necessitata per assicurare tutela immediata, nelle more del vaglio camerale: di quel vaglio, da parte del Collegio, che oggi la tecnologia ha reso possibile, compiutamente possibile, da remoto immediatamente.