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Rimessione in pristino se sono violate le norme sulle distanze anche se cโ€™รจ il permesso di costruire

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Corte di Cassazione, Sez.ย II,ย Ordinanzaย n.25009ย delย 09.11.2020

I ricorrenti per cassazione sostengono che la costruzione del vicino,poichรจ contraria alla normativa urbanistica, debba essere sanzionata anche da parte del giudice civile, con una condanna alla rimessione in pristino.

La Corte spiega come non basti la contrarietร  alla normativa urbanistica per consentire al giudice ordinario di ordinare la demolizione di una costruzione (salvo naturalmente il ben diverso potere della pubblica amministrazione a disporla sul piano amministrativo).

La Sezione rammenta come le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall’art. 873 c.c. e dai regolamenti locali debbano essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.).

La violazione delle prime, che incide sui rapporti di vicinato, comporta la possibilitร  di esercitare lโ€™azione di riduzione in pristino oltre al risarcimento del danno. La violazione delle seconde, invece, comporta la possibilitร  per il giudice civile di ordinare la demolizione solo se la normativa pubblicistica sia โ€œintegrativaโ€ del Codice civile ossia posta anche al fine di regolare i rapporti tra vicini e non solo per tutelare lโ€™interesse pubblico allโ€™ordinato sviluppo dellโ€™abitato.

Altrimenti, qualora la normativa pubblicistica sia posta per il solo soddisfacimento di interessi di ordine generale, in sede civile, potrร  essere richiesto il solo risarcimento dei danni.

Pertanto, per un verso, il carattere abusivo della costruzione in violazione della normativa urbanistica (es. P.R.G.) non attribuisce al vicino, per ciรฒ solo, il diritto di chiedere la riduzione in pristino, qualora le norme civilistiche sulle distanze siano state rispettate (Cass., S.U., n. 5143/1998; Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5605).

Per altro verso, in presenza di una violazione delle norme civilistiche sulle distanze, โ€œl’esistenza di un provvedimento di concessione edilizia non preclude al vicino il diritto di chiedere la riduzione in pristino potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimitร  e disapplicare l’attoโ€ amministrativo (Cass., S.U., n. 21578/2011; S.U., n. 9555/2002).