ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Atto presupposto ed effetto caducante
Atto presupposto ed effetto caducante
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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 6922 del 10.11.2020
Il Consiglio di Stato si occupa di una serie di atti in materia di offerta sanitaria in convenzionamento.
Si discute, in particolare, se lβannullamento di una prima delibera ridondi necessariamente sulla validitΓ di quelle successive, pur non impugnate. Il Collegio coglie lβoccasione per fare il punto sulla operativitΓ del fenomeno della caducazione degli atti consequenziali nel caso di annullamento dellβatto presupposto.
In primo luogo, si rammenta che la nozione di atto presupposto si fonda sullβesistenza di un collegamento fra atti amministrativi, cosΓ¬ stretto nel contenuto e negli effetti, da rendere lβatto successivo conseguenza diretta e necessaria di quello precedente: il primo Γ¨, in concreto, tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare.
Lβaspetto strutturale della presupposizione comporta che gli atti siano in rapporto di necessario concatenamento dal punto di vista giuridico e cronologico: βlβatto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne Γ¨ il sostegno esclusivoβ. Lβesistenza e la validitΓ dellβatto presupposto sono, quindi, condizioni indispensabili perchΓ© lβatto consequenziale esista e produca la propria efficacia giuridica.
Lβaspetto funzionale del fenomeno prevede che gli atti concatenati siano preordinati alla βrealizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioΓ¨, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente allβaltro dΓ vita al rapporto giuridico, che rappresenta lβoggetto dellβinteresse pubblico considerato dai piΓΉ poteri funzionalmente collegatiβ.
PoichΓ© lβatto presupposto Γ¨ fondamento esclusivo di quello applicativo, lβesistenza e la validitΓ del primo sono condizioni necessarie affinchΓ© il secondo possa legittimamente venire ad esistenza.Le sorti dellβatto presupposto, pertanto,βsi ripercuotono inevitabilmente su quelle dellβatto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da questβultimo postulano lβavvenuta realizzazione di quelli prodotti dallβatto presupposto, di talchΓ©, se questi, a seguito dellβannullamento dellβatto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dallβatto dipendente non puΓ² sussistereβ; conseguentemente, lβatto consequenziale Γ¨ da ritenersi caducato al venir meno di quello presupposto.