π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ‘.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟎: Atto presupposto ed effetto caducante

Atto presupposto ed effetto caducante

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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 6922 del 10.11.2020

Il Consiglio di Stato si occupa di una serie di atti in materia di offerta sanitaria in convenzionamento.

Si discute, in particolare, se l’annullamento di una prima delibera ridondi necessariamente sulla validitΓ  di quelle successive, pur non impugnate. Il Collegio coglie l’occasione per fare il punto sulla operativitΓ  del fenomeno della caducazione degli atti consequenziali nel caso di annullamento dell’atto presupposto.

In primo luogo, si rammenta che la nozione di atto presupposto si fonda sull’esistenza di un collegamento fra atti amministrativi, cosΓ¬ stretto nel contenuto e negli effetti, da rendere l’atto successivo conseguenza diretta e necessaria di quello precedente: il primo Γ¨, in concreto, tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare.

L’aspetto strutturale della presupposizione comporta che gli atti siano in rapporto di necessario concatenamento dal punto di vista giuridico e cronologico: β€œl’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne Γ¨ il sostegno esclusivo”. L’esistenza e la validitΓ  dell’atto presupposto sono, quindi, condizioni indispensabili perchΓ© l’atto consequenziale esista e produca la propria efficacia giuridica.

L’aspetto funzionale del fenomeno prevede che gli atti concatenati siano preordinati alla β€œrealizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioΓ¨, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dΓ  vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai piΓΉ poteri funzionalmente collegati”.

PoichΓ© l’atto presupposto Γ¨ fondamento esclusivo di quello applicativo, l’esistenza e la validitΓ  del primo sono condizioni necessarie affinchΓ© il secondo possa legittimamente venire ad esistenza.Le sorti dell’atto presupposto, pertanto,β€œsi ripercuotono inevitabilmente su quelle dell’atto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da quest’ultimo postulano l’avvenuta realizzazione di quelli prodotti dall’atto presupposto, di talchΓ©, se questi, a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall’atto dipendente non puΓ² sussistere”; conseguentemente, l’atto consequenziale Γ¨ da ritenersi caducato al venir meno di quello presupposto.