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La cancellazione della societΓ dal registro delle imprese non determina la rinuncia ai crediti
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Corte di Cassazione, sez. VI civile, Ordinanza n. 22432 del 16.10.2020
1 – Un istituto bancario, in primo grado, Γ¨ stato condannato a risarcire delle somme a una societΓ che, poi, Γ¨ stata cancellata dal registro delle imprese nella fase di appello. Lβistituto bancario sostiene che il giudizio non sia validamente proseguito dopo lβestinzione della societΓ e che, comunque, lβestinzione della societΓ abbia comportato la rinuncia tacita alle ragioni attive vantate dalla societΓ medesima.
La fattispecie dΓ lβoccasione alla Corte per rammentare i principi secondo cui taluni rapporti sopravvivono allβestinzione della societΓ .
2 – Dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, (e lβintroduzione del nuovo art.2495 cod. civ.), la Corte ha ritenuto che le societΓ di capitali si estinguano immediatamente per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, cosΓ¬ abbandonando il precedente orientamento che, al fine di razionalizzare la situazione esistente in presenza di sopravvenienze attive o passive, reputava la societΓ sempre in vita, purchΓ© esistessero ancora Β«rapporti pendentiΒ».
In particolare, a partire dalle sentenze delle SS.UU. n. 6070 e 6071 del 12/03/2013,si Γ¨ precisato che qualora all’estinzione della societΓ , di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societΓ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. Tale fenomeno determina diverse conseguenze quali:
βa) l’obbligazione della societΓ non si estingue, ciΓ² che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societΓ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritΓ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchΓ© azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivitΓ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societΓ vi abbia rinunciato, a favore di una piΓΉ rapida conclusione del procedimento estintivoβ.
Nel giudizio di cui Γ¨ parte la societΓ cancellata, quindi, si determina un evento interruttivo che puΓ² culminare nella prosecuzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci ai sensi degli artt. 299 e ss. e 110 c.p.c. Se, tuttavia, la parte Γ¨ costituita a mezzo procuratore, opera, altresΓ¬, la regola dellβultrattivitΓ del mandato alla lite secondo cui il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, Γ¨ legittimato a rappresentare la parte (sebbene questa abbia cessato di esistere o abbia, comunque, perso la capacitΓ di stare in giudizio) come se l’evento stesso non si fosse verificato; risulta cosΓ¬ βstabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchΓ© in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazioneβ. Tale situazione, evidentemente, muta qualora qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli aventi causa della parte divenuta incapace o lβevento interruttiva emerga formalmente nel processo.
3 – Chiarito che il processo era, quindi, validamente proseguito in mancanza della dichiarazione dellβevento interruttivo, la Corte precisa che la successione dei soci nei rapporti attivi pendenti alla data della cancellazione della societΓ riguarda i diritti giΓ certi in via definitiva e non opera con riferimento ai crediti oggetto di βmera pretesa, che al momento della cancellazione erano ancora controversi e incertiβ; per essi, opera una presunzione β seppur suscettibile di prova contraria – di rinuncia a favore di una piΓΉ rapida conclusione del procedimento estintivo.
Quando, perΓ², il credito non Γ¨ una incerta pretesa ma riguarda un bene o un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, avrebbero dovuto essere inseriti nel bilancio di liquidazione con conseguente ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), l’interpretazione abdicativa della cancellazione βappare meno giustificata, e dunque non ci si puΓ² esimere dall’interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attiveβ.
Rispetto a crediti e posizioni attive che presentino un sufficiente grado di certezza, quindi,βl’estinzione di una societΓ conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionataβ; a tal fine,occorre che il creditore manifesti, anche attraverso un comportamento concludente, la volontΓ di rimettere il debito comunicandola al debitore (che, dal canto suo, puΓ² pur sempre dichiarare di non volerne profittare).
Lβapplicazione dei due principi sopra indicati (ultrattivitΓ del mandato e assenza di presunzione di estinzione tacita per crediti sufficientemente delineati) ha determinato il rigetto del ricorso dellβistituto bancario.