La domanda del 25.11.2020

Domanda: 𝐈𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐮𝐫𝐨 – 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟒𝟎% 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐛𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 ?

RISPOSTA: Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 27 novembre 2019, C – 402/18 e 26 settembre 2019 C – 63/18), la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionaleche limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.

Il T.A.R. Lazio (Sez. I, n. 4183 del 24.4.2020 e Sez. III quater, n. 11304 del 3.11.2020) ha precisato che la pronuncia richiamata, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari e proporzionati rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, il T.A.R. capitolino ha ritenuto non contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, della L. n. 55/2019, secondo cui: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in derogaall’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori”.