La domanda del 25.11.2020
Domanda: ๐๐ง ๐ฆ๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ข ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐ข ๐ฉ๐ฎ๐จฬ ๐ซ๐ข๐ญ๐๐ง๐๐ซ๐ฌ๐ข ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐๐ญ๐ข๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐จ๐ง ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ฎ๐ซ๐จ โ ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐๐ซ๐ข๐จ ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ง๐ฎ๐ญ๐ ๐ง๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐ข๐ฌ๐๐ข๐ฉ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐๐ข ๐ ๐๐ซ๐ ๐๐ก๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฏ๐๐๐ ๐ฎ๐ง ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐% ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฌ๐ฎ๐๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ญ๐๐๐ข๐ฅ๐ข ?
RISPOSTA:ย Secondo lโorientamento espresso dalla Corte di Giustizia dellโUnione Europea (sentenza 27 novembre 2019, C โ 402/18 e 26 settembre 2019 C โ 63/18), la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionaleche limita al 30% la parte dellโappalto che lโofferente รจ autorizzato a subappaltare a terzi.
Il T.A.R. Lazio (Sez. I, n. 4183 del 24.4.2020 e Sez. III quater, n. 11304 del 3.11.2020) ha precisato che la pronuncia richiamata, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilitร con il diritto dellโUnione di limiti superiori al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari e proporzionati rispetto a tale obiettivo.
Pertanto, il T.A.R. capitolino ha ritenuto non contrastante con il diritto comunitario lโattuale limite pari al 40% delle opere, previsto dallโart. 1, comma 18, della L. n. 55/2019, secondo cui: โNelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in derogaallโarticolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto รจ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puรฒ superare la quota del 40 per cento dellโimporto complessivo del contratto di lavoriโ.

