La domanda del 25.11.2020

Domanda: ๐ˆ๐ง ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š ๐๐ข ๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ฅ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐จฬ€ ๐ซ๐ข๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ฌ๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ž๐ฎ๐ซ๐จ โ€“ ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ฎ๐ญ๐š ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ฌ๐œ๐ข๐ฉ๐ฅ๐ข๐ง๐š ๐๐ข ๐ ๐š๐ซ๐š ๐œ๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐๐ž ๐ฎ๐ง ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ’๐ŸŽ% ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฌ๐ฎ๐›๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ฅ๐ญ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข ?

RISPOSTA:ย Secondo lโ€™orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea (sentenza 27 novembre 2019, C โ€“ 402/18 e 26 settembre 2019 C โ€“ 63/18), la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionaleche limita al 30% la parte dellโ€™appalto che lโ€™offerente รจ autorizzato a subappaltare a terzi.

Il T.A.R. Lazio (Sez. I, n. 4183 del 24.4.2020 e Sez. III quater, n. 11304 del 3.11.2020) ha precisato che la pronuncia richiamata, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilitร  con il diritto dellโ€™Unione di limiti superiori al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari e proporzionati rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, il T.A.R. capitolino ha ritenuto non contrastante con il diritto comunitario lโ€™attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dallโ€™art. 1, comma 18, della L. n. 55/2019, secondo cui: โ€œNelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in derogaallโ€™articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto รจ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puรฒ superare la quota del 40 per cento dellโ€™importo complessivo del contratto di lavoriโ€.

 

 

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