ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: La registrazione non autorizzata della seduta del Consiglio comunale Γ¨ suscettibile di integrare il reato di interruzione di pubblico servizio
La registrazione non autorizzata della seduta del Consiglio comunale Γ¨ suscettibile di integrare il reato di interruzione di pubblico servizio
#interruzione #pubblicoservizio #registrazione #consigliocomunale #340cp
Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sent. n. 28950 del 20.10.2020
1 – Lβart. 340 c.p. sanziona βchiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione oΒ turba la regolaritΓ Β di unΒ ufficioΒ oΒ servizio pubblicoΒ o di unΒ servizio di pubblica necessitΓ , Γ¨ punito con la reclusione fino a un annoβ (primo comma) e precisa che βquando laΒ condottaΒ di cui al primo comma Γ¨ posta in essere nel corso di manifestazioni inΒ luogo pubblicoΒ o aperto al pubblico, si applica laΒ reclusioneΒ fino a due anniβ (secondo comma).
Nel caso di specie, sebbene il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, la Corte affronta un caso peculiare.
Lβimputato, infatti, si Γ¨ recato nellβaula dove si teneva il Consiglio comunale, ordinariamente aperta al pubblico, e ha iniziato a registrare la seduta onde βdocumentareβ presunte irregolaritΓ .
Poiché lo Statuto comunale non consentiva alcuna registrazione se non previamente autorizzata, il Sindaco ha interrotto la seduta così determinando la contestazione del reato ex art. 340 c.p. in capo al ricorrente.
Lβimputato sostiene la propria innocenza poichΓ© si sarebbe trattato di attivitΓ lecita- la registrazione, previa autorizzazione, era consentita dallo stesso regolamento comunale – e per mancanza di dolo in quanto lβintenzione era di effettuare una registrazione e non certo di interrompere i lavori del Consiglio.
La Corte respinge entrambe le argomentazioni.
2 – In merito, il Collegio rileva che la limitazione derivante dallo Statuto comunaleallβattivitΓ di registrazione si poneva βin sintonia con le direttive date dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 23 aprile 2003 in ordine alla registrazione delle sedute dei consigli comunali per finalitΓ non istituzionaliβ: se effettuata per fini esclusivamente personali, i dati non potevano essere destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione;se, invece, la registrazione era effettuata per scopi diversi, gli interessati dovevano essere posti in condizione di essere previamente informati.
Si precisa che la registrazione della seduta Γ¨ qualificabile come “trattamento di dati personali” (art. 4, comma 1, lett. βaβ e βbβ d.lgs. 30 giugno 2006 n. 196)ossia quale “operazione … concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo” di ” informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni, identificati o identificabili“.
La previa autorizzazione del Consiglio per registrare, prevista dallo Statuto comunale nel testo allβepoca vigente, costituiva, quindi, un giusto presidio al fine di evitare la diffusione incontrollata di dati personali. Conseguentemente, lβattivitΓ di captazione non autorizzata Γ¨ da ritenersi illecita mentre Γ¨ conforme a legge lβinterruzione della seduta da parte del Sindaco una volta appurata lβindebita attivitΓ di captazione.
3 βTanto chiarito, la Corte affronta il tema dellβelemento psicologico del reato stabilendo che, per configurare il reato in questione, siasufficiente il dolo eventuale che si sostanzia nella consapevolezza βche il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischioβ.
Nel confermare le argomentazioni alla base della Sentenza di condanna, la Corte ha, peraltro, dichiarato estinto il reato per prescrizione.