π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ 𝟐𝟎.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟎: La registrazione non autorizzata della seduta del Consiglio comunale Γ¨ suscettibile di integrare il reato di interruzione di pubblico servizio

La registrazione non autorizzata della seduta del Consiglio comunale Γ¨ suscettibile di integrare il reato di interruzione di pubblico servizio

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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sent. n. 28950 del 20.10.2020

1 – L’art. 340 c.p. sanziona β€œchiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione oΒ turba la regolaritΓ Β di unΒ ufficioΒ oΒ servizio pubblicoΒ o di unΒ servizio di pubblica necessitΓ , Γ¨ punito con la reclusione fino a un anno” (primo comma) e precisa che β€œquando laΒ condottaΒ di cui al primo comma Γ¨ posta in essere nel corso di manifestazioni inΒ luogo pubblicoΒ o aperto al pubblico, si applica laΒ reclusioneΒ fino a due anni” (secondo comma).

Nel caso di specie, sebbene il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, la Corte affronta un caso peculiare.

L’imputato, infatti, si Γ¨ recato nell’aula dove si teneva il Consiglio comunale, ordinariamente aperta al pubblico, e ha iniziato a registrare la seduta onde β€œdocumentare” presunte irregolaritΓ .

Poiché lo Statuto comunale non consentiva alcuna registrazione se non previamente autorizzata, il Sindaco ha interrotto la seduta così determinando la contestazione del reato ex art. 340 c.p. in capo al ricorrente.

L’imputato sostiene la propria innocenza poichΓ© si sarebbe trattato di attivitΓ  lecita- la registrazione, previa autorizzazione, era consentita dallo stesso regolamento comunale – e per mancanza di dolo in quanto l’intenzione era di effettuare una registrazione e non certo di interrompere i lavori del Consiglio.

La Corte respinge entrambe le argomentazioni.

2 – In merito, il Collegio rileva che la limitazione derivante dallo Statuto comunaleall’attivitΓ  di registrazione si poneva β€œin sintonia con le direttive date dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 23 aprile 2003 in ordine alla registrazione delle sedute dei consigli comunali per finalitΓ  non istituzionali”: se effettuata per fini esclusivamente personali, i dati non potevano essere destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione;se, invece, la registrazione era effettuata per scopi diversi, gli interessati dovevano essere posti in condizione di essere previamente informati.

Si precisa che la registrazione della seduta Γ¨ qualificabile come “trattamento di dati personali” (art. 4, comma 1, lett. β€˜a’ e β€˜b’ d.lgs. 30 giugno 2006 n. 196)ossia quale “operazione … concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo” di ” informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni, identificati o identificabili“.

La previa autorizzazione del Consiglio per registrare, prevista dallo Statuto comunale nel testo all’epoca vigente, costituiva, quindi, un giusto presidio al fine di evitare la diffusione incontrollata di dati personali. Conseguentemente, l’attivitΓ  di captazione non autorizzata Γ¨ da ritenersi illecita mentre Γ¨ conforme a legge l’interruzione della seduta da parte del Sindaco una volta appurata l’indebita attivitΓ  di captazione.

3 –Tanto chiarito, la Corte affronta il tema dell’elemento psicologico del reato stabilendo che, per configurare il reato in questione, siasufficiente il dolo eventuale che si sostanzia nella consapevolezza β€œche il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio”.

Nel confermare le argomentazioni alla base della Sentenza di condanna, la Corte ha, peraltro, dichiarato estinto il reato per prescrizione.