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L’attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali non esclude il nesso di causalitΓ 

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Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 36776 del 21.12.2020

1 – Alla guida di un autoarticolato, l’imputato effettua una svolta e attinge un pedone intento ad attraversare la strada cagionandone la morte.

Dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato sostiene che il nesso di causalitΓ  andrebbe escluso in funzione della colpa del pedone che avrebbe attraversato in diagonale e, comunque, al di fuori delle strisce pedonali.

2 – La Corte, dopo aver escluso – in fatto – che il pedone abbia attraversato diagonalmente, rammenta che, ai sensi dell’art. dell’art. 190, comma 2, cod. strada, i pedoni, laddove non vi siano attraversamenti pedonali o siano collocati a distanza superiore a cento metri dal punto di attraversamento, possono attraversare la carreggiata purchΓ© in senso perpendicolare e con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sΓ© o per altri, dando la precedenza ai conducenti. Nel caso di specie, poi, considerato che il pedone Γ¨ stato attinto di spalle, ossia alla fine dell’attraversamento, non era ipotizzabile l’operativitΓ  del descritto obbligo di precedenza

3 – A prescindere dal dato appena descritto, la Sezione ribadisce l’orientamento per cui l’attraversamento pedonale in luogo privo di strisce pedonali, a prescindere dalle modalitΓ  con cui avvenga, non Γ¨ un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento letale; difatti, il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada Γ¨ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchΓ© rientri nel limite della prevedibilitΓ  (ed Γ¨ appunto prevedibile che i pedoni attraversino la strada al di fuori delle strisce pedonali nei centri abitati, mentre non lo Γ¨ nei tratti autostradali dove la presenza dei pedoni Γ¨, di norma, esclusa).

Del resto, quand’anche il pedone avesse omesso di riconoscere la precedenza ai veicoli, la Corte precisa che tale condotta integrerebbe un concorso di colpa, mentre non determinerebbe, in alcun caso, la interruzione del nesso causale.

4 – Neppure, poi, Γ¨ possibile dubitare della colpa dell’imputato che correttamente i giudici di merito hanno ricondotto all’art. 154 cod. strada che impone di assicurarsi β€œdi poter effettuare una manovra di svolta senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, distanza e direzione, includa l’obbligo di assicurarsi la piena visibilitΓ  dei luoghi interessati, finanche ruotando il capo e assumendo posizioni scomode e che la presenza e l’attraversamento dei pedoni in assenza di strisce pedonali sia una circostanza del tutto ordinaria e prevedibile, salvo che non ci si trovi in strade (ad esempio, autostrade) che, per la loro conformazione, ne escludano radicalmente la presenza”.

5 – In relazione, poi, alla pretesa sproporzione tra la sanzione penale e quella amministrativa di sospensione della patente, la Corte rammenta che esse sono frutto di valutazioni distinte e autonome:la determinazione della durata della sospensione della patente deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., β€œma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada (e, cioΓ¨, alla gravitΓ  della violazione commessa, alla entitΓ  del danno apportato, nonchΓ© al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sicchΓ© le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietΓ  intrinseca del provvedimento”.