La domanda del 20.01.2021
Domanda: Un coppia di donne omosessuali unite civilmente che abbia fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita allβestero puΓ² ottenere la rettifica dellβatto di nascita del nato al fine di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente ?
RISPOSTA: Con sentenza del 4 novembre 2020 n. 230 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimitΓ costituzionale dellβart. 1, comma 20, della L. n. 76/2016 (disciplina sulle unioni civili) e dellβart. 29, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) nella parte in cui preclude a coppie di donne omosessuali la possibilitΓ di essere indicate quali genitori nellβatto di nascita, quantunqueΒ siano unite civilmente e abbiano fatto ricorso allβestero alla procreazione medicalmente assistita. La genitorialitΓ richiede infatti una coppia di βsesso diversoβ atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, come previsto dallβart. 5 della L. n. 40/2004. Ad opposte conclusioni non puΓ² condurre la L. n. 76/2016 che – pur riconoscendo la dignitΓ sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso – non consente la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore; difatti, il rinvio alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) non si estende a quelle che regolano la paternitΓ e la maternitΓ . La scelta di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui Γ¨ pur riconosciuta la piena dignitΓ di una vita familiare sottende l’idea non arbitraria o irrazionale che Β«una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in etΓ potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” piΓΉ idoneo per accogliere e crescere il nuovo natoΒ» (C. Cost. n. 221 del 2019). Tale scelta non viola gli artt. 2Β eΒ 30 Cost. perchΓ© l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi dellβart. 2 Cost.