La domanda del 20.01.2021

Domanda: Un coppia di donne omosessuali unite civilmente che abbia fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita all’estero puΓ² ottenere la rettifica dell’atto di nascita del nato al fine di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente ?

RISPOSTA: Con sentenza del 4 novembre 2020 n. 230 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimitΓ  costituzionale dell’art. 1, comma 20, della L. n. 76/2016 (disciplina sulle unioni civili) e dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) nella parte in cui preclude a coppie di donne omosessuali la possibilitΓ  di essere indicate quali genitori nell’atto di nascita, quantunqueΒ  siano unite civilmente e abbiano fatto ricorso all’estero alla procreazione medicalmente assistita. La genitorialitΓ  richiede infatti una coppia di β€œsesso diverso” atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, come previsto dall’art. 5 della L. n. 40/2004. Ad opposte conclusioni non puΓ² condurre la L. n. 76/2016 che – pur riconoscendo la dignitΓ  sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso – non consente la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore; difatti, il rinvio alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) non si estende a quelle che regolano la paternitΓ  e la maternitΓ . La scelta di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui Γ¨ pur riconosciuta la piena dignitΓ  di una vita familiare sottende l’idea non arbitraria o irrazionale che Β«una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in etΓ  potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” piΓΉ idoneo per accogliere e crescere il nuovo natoΒ» (C. Cost. n. 221 del 2019). Tale scelta non viola gli artt. 2Β eΒ 30 Cost. perchΓ© l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi dell’art. 2 Cost.