La domanda del 20.01.2021

Domanda: Un coppia di donne omosessuali unite civilmente che abbia fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita allโ€™estero puรฒ ottenere la rettifica dellโ€™atto di nascita del nato al fine di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente ?

RISPOSTA: Con sentenza del 4 novembre 2020 n. 230 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 1, comma 20, della L. n. 76/2016 (disciplina sulle unioni civili) e dellโ€™art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) nella parte in cui preclude a coppie di donne omosessuali la possibilitร  di essere indicate quali genitori nellโ€™atto di nascita, quantunqueย  siano unite civilmente e abbiano fatto ricorso allโ€™estero alla procreazione medicalmente assistita. La genitorialitร  richiede infatti una coppia di โ€œsesso diversoโ€ atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, come previsto dallโ€™art. 5 della L. n. 40/2004. Ad opposte conclusioni non puรฒ condurre la L. n. 76/2016 che – pur riconoscendo la dignitร  sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso – non consente la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore; difatti, il rinvio alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) non si estende a quelle che regolano la paternitร  e la maternitร . La scelta di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui รจ pur riconosciuta la piena dignitร  di una vita familiare sottende l’idea non arbitraria o irrazionale che ยซuna famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in etร  potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” piรน idoneo per accogliere e crescere il nuovo natoยป (C. Cost. n. 221 del 2019). Tale scelta non viola gli artt. 2ย eย 30 Cost. perchรฉ l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi dellโ€™art. 2 Cost.