π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ 𝟐𝟐.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏: L’usucapione (negata) dell’alloggio di servizio e l’indebito arricchimento nei confronti della P.A.

L’usucapione (negata) dell’alloggio di servizio e l’indebito arricchimento nei confronti della P.A.

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Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1611 del 26.01.2021

1. Un dipendente regionale, da anni occupante l’alloggio di servizio conferitogli dalla Regione,reclama l’avvenuta usucapione dell’bene immobile e, in subordine, l’indennizzo in relazione ai miglioramenti apportati all’immobile e alle costruzioni ivi effettuate.

2. Le Corti dei primi gradi di giudizio avevano escluso l’usucapione in quanto la parte ricorrente non aveva dimostrato l’avvenuta sdemanializzazione del bene che, stante la non usucapibilitΓ  dei beni demaniali, Γ¨ condizione necessaria al perfezionamento della fattispecie.

Il caso Γ¨ l’occasione per riaffermare il principio secondo cui l’appartenenza degli immobili al patrimonio disponibile dell’ente pubblico – e non al demanio – Γ¨ un fatto che attiene agli elementi costitutivi della domanda di usucapione che, in base alla regola di riparto dell’onere della prova prevista dall’art. 2697 c.c., dev’essere provata dall’attore.

3. Quanto all’azione di indebito arricchimento (art. 2041 co. 1 c.c.: β€œchi, senza una giusta causa, si Γ¨ arricchito a danno di un’altra persona Γ¨ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”) nei confronti della Pubblica amministrazione, la Sezione rammenta che, per il riconoscimento dell’indennizzo, Γ¨ necessario non solo il fatto materiale della esecuzione dell’opera o della prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilitΓ  della predetta opera o prestazione.

Il riconoscimento puΓ² essere:

-) esplicito e formale e, quindi, consistere in una dichiarazione di scienza, espressamente ricognitiva della utilitΓ  della prestazione acquisita, secondo un rapporto di adeguatezza e coerenza tra utilitΓ  riconosciuta e pubblica finalitΓ ;

-) implicito e, quindi, consistere in una concreta utilizzazione della cosa o prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente, nel risultato, a un esplicito riconoscimento di utilitΓ  (Cass. n. 1884 del 2002).

β€œIl giudizio sull’utilitΓ , perΓ², Γ¨ riservato esclusivamente alla pubblica amministrazione e non puΓ² essere effettuato dal giudice il quale puΓ² solo accertare se ed in che misura l’opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate”. Nel caso di specie, non Γ¨ stato possibile ravvisare alcun riconoscimento del beneficio da parte della P.A.

4. La parte ricorrente, peraltro, aveva chiesto l’indennizzo anche ai sensi dell’art. 936 co. 2 c.c. che, in tema di accessione, dispone: β€œ(co. 1) quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. (co. 2) Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo”.

Anche tale prospettazione Γ¨, tuttavia, respinta.

La Corte, infatti, afferma che l’indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo nΓ© un rapporto giuridico di natura (reale o personale) che gli attribuisca la facoltΓ  di costruire sul suolo nΓ© un rapporto giuridico (reale o personale) che, pur non attribuendo la facoltΓ  di costruire, contempli una specifica disciplina delle opere realizzate sul bene impiegato nel rapporto.

La giurisprudenza ha, quindi, escluso l’applicabilitΓ  dell’indennizzo nei confronti dell’appaltatore,del condomino, del comproprietario del suolo, del detentore dell’immobile che ne abbia ricevuto il possesso in base ad un contratto preliminare di vendita nonchΓ© del comodatario. E, appunto, il ricorrente viene individuato quale comodatario dell’alloggio di servizio con conseguente rigetto della domanda di indennizzo.

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