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Lโ€™usucapione (negata) dellโ€™alloggio di servizio e lโ€™indebito arricchimento nei confronti della P.A.

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Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1611 del 26.01.2021

1. Un dipendente regionale, da anni occupante lโ€™alloggio di servizio conferitogli dalla Regione,reclama lโ€™avvenuta usucapione dellโ€™bene immobile e, in subordine, lโ€™indennizzo in relazione ai miglioramenti apportati allโ€™immobile e alle costruzioni ivi effettuate.

2. Le Corti dei primi gradi di giudizio avevano escluso lโ€™usucapione in quanto la parte ricorrente non aveva dimostrato lโ€™avvenuta sdemanializzazione del bene che, stante la non usucapibilitร  dei beni demaniali, รจ condizione necessaria al perfezionamento della fattispecie.

Il caso รจ lโ€™occasione per riaffermare il principio secondo cui l’appartenenza degli immobili al patrimonio disponibile dell’ente pubblico – e non al demanio – รจ un fatto che attiene agli elementi costitutivi della domanda di usucapione che, in base alla regola di riparto dell’onere della prova prevista dall’art. 2697 c.c., dev’essere provata dall’attore.

3. Quanto allโ€™azione di indebito arricchimento (art. 2041 co. 1 c.c.: โ€œchi, senza una giusta causa, si รจ arricchito a danno di un’altra persona รจ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimonialeโ€) nei confronti della Pubblica amministrazione, la Sezione rammenta che, per il riconoscimento dellโ€™indennizzo, รจ necessario non solo il fatto materiale della esecuzione dell’opera o della prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilitร  della predetta opera o prestazione.

Il riconoscimento puรฒ essere:

-) esplicito e formale e, quindi, consistere in una dichiarazione di scienza, espressamente ricognitiva della utilitร  della prestazione acquisita, secondo un rapporto di adeguatezza e coerenza tra utilitร  riconosciuta e pubblica finalitร ;

-) implicito e, quindi, consistere in una concreta utilizzazione della cosa o prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente, nel risultato, a un esplicito riconoscimento di utilitร  (Cass. n. 1884 del 2002).

โ€œIl giudizio sull’utilitร , perรฒ, รจ riservato esclusivamente alla pubblica amministrazione e non puรฒ essere effettuato dal giudice il quale puรฒ solo accertare se ed in che misura l’opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzateโ€. Nel caso di specie, non รจ stato possibile ravvisare alcun riconoscimento del beneficio da parte della P.A.

4. La parte ricorrente, peraltro, aveva chiesto lโ€™indennizzo anche ai sensi dellโ€™art. 936 co. 2 c.c. che, in tema di accessione, dispone: โ€œ(co. 1) quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. (co. 2) Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondoโ€.

Anche tale prospettazione รจ, tuttavia, respinta.

La Corte, infatti, afferma che lโ€™indennizzo ai sensi dellโ€™art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo nรฉ un rapporto giuridico di natura (reale o personale) che gli attribuisca la facoltร  di costruire sul suolo nรฉ un rapporto giuridico (reale o personale) che, pur non attribuendo la facoltร  di costruire, contempli una specifica disciplina delle opere realizzate sul bene impiegato nel rapporto.

La giurisprudenza ha, quindi, escluso lโ€™applicabilitร  dellโ€™indennizzo nei confronti dell’appaltatore,del condomino, del comproprietario del suolo, del detentore dell’immobile che ne abbia ricevuto il possesso in base ad un contratto preliminare di vendita nonchรฉ del comodatario. E, appunto, il ricorrente viene individuato quale comodatario dellโ€™alloggio di servizio con conseguente rigetto della domanda di indennizzo.

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