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Il garante autonomo non Γ¨ obbligato in solido con il debitore principale
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Corte di Cassazione, sez. VI, ord. n. 8874 del 31.03.2021
1 – Il garante autonomo eccepisce la prescrizione della garanzia in quanto gli atti interruttivi sono stati notificati al solo debitore principale. Le Corti di merito, dopo aver inquadrato la fattispecie nellβambito della solidarietΓ passiva, hanno ritenuto che gli atti interruttivi nei confronti del debitore principale fossero efficaci anche nei confronti del garante.
2 β La Corte di Cassazione ribalta questa conclusione.
In primo luogo, la Sezione afferma che la mancata espressa previsione di una clausola limitativa delle eccezioni non implica che il contratto perda la sua βautonomiaβ tanto da ricadere nello schema della fideiussione.
Difatti, basta lβinserimento nel contratto dellβobbligo di pagare βa prima richiestaβ per qualificare la garanzia come βautonomaβ. In tal senso, una clausola implica la presenza dellβaltra: il pagamento βa prima richiestaβ Γ¨ sempre un pagamento senza eccezioni.
3 β In secondo luogo, la Corte ribadisce che il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione presentano una strutturale diversitΓ : βil primo ha la funzione di tenere (in ogni caso) indenne il creditore delle conseguenze dell’inadempimento, mentre il secondo mira a procurargli la medesima prestazione inadempiutaβ.
LβidentitΓ della causa delle obbligazioni (eademcausa obligandi) non sussiste in quanto, sebbene entrambe le obbligazioni abbiano a oggetto una prestazione di denaro, questβultima ha una diversa finalitΓ nel contratto autonomo di garanzia rispetto a quella che ha nella fideiussione. Nel contratto autonomo, la funzione della garanzia Γ¨ indennitaria o risarcitoria, βossia β¦ rivolta a tenere indenne il creditore del danno subito, comprendendo anche somme non incluse nella obbligazione principale, ed infatti la garanzia Γ¨ prestata per un ammontare che, nel momento in cui Γ¨ fissato, in genere eccede quello garantitoβ. La somma di denaro, in tal senso, Γ¨ oggetto della prestazione e non, invece, del contratto (questβultimo da identificarsi con lβinsieme delle obbligazioni assunte tra le parti); quindi, la prestazione del contratto autonomo di garanzia e della fideiussione ha il medesimo oggetto, ma diversa funzione.
In altri termini, βla causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, Γ¨ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicchΓ© l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioniβ.
Non sussiste, quindi, alcun vincolo di solidarietΓ passiva tra lβobbligazione originaria e quella derivante dal contratto autonomo di garanzia.