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Il garante autonomo non รจ obbligato in solido con il debitore principale

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Corte di Cassazione, sez. VI, ord. n. 8874 del 31.03.2021

1 – Il garante autonomo eccepisce la prescrizione della garanzia in quanto gli atti interruttivi sono stati notificati al solo debitore principale. Le Corti di merito, dopo aver inquadrato la fattispecie nellโ€™ambito della solidarietร  passiva, hanno ritenuto che gli atti interruttivi nei confronti del debitore principale fossero efficaci anche nei confronti del garante.

2 โ€“ La Corte di Cassazione ribalta questa conclusione.

In primo luogo, la Sezione afferma che la mancata espressa previsione di una clausola limitativa delle eccezioni non implica che il contratto perda la sua โ€œautonomiaโ€ tanto da ricadere nello schema della fideiussione.

Difatti, basta lโ€™inserimento nel contratto dellโ€™obbligo di pagare โ€œa prima richiestaโ€ per qualificare la garanzia come โ€œautonomaโ€. In tal senso, una clausola implica la presenza dellโ€™altra: il pagamento โ€œa prima richiestaโ€ รจ sempre un pagamento senza eccezioni.

3 โ€“ In secondo luogo, la Corte ribadisce che il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione presentano una strutturale diversitร : โ€œil primo ha la funzione di tenere (in ogni caso) indenne il creditore delle conseguenze dell’inadempimento, mentre il secondo mira a procurargli la medesima prestazione inadempiutaโ€.

Lโ€™identitร  della causa delle obbligazioni (eademcausa obligandi) non sussiste in quanto, sebbene entrambe le obbligazioni abbiano a oggetto una prestazione di denaro, questโ€™ultima ha una diversa finalitร  nel contratto autonomo di garanzia rispetto a quella che ha nella fideiussione. Nel contratto autonomo, la funzione della garanzia รจ indennitaria o risarcitoria, โ€œossia โ€ฆ rivolta a tenere indenne il creditore del danno subito, comprendendo anche somme non incluse nella obbligazione principale, ed infatti la garanzia รจ prestata per un ammontare che, nel momento in cui รจ fissato, in genere eccede quello garantitoโ€. La somma di denaro, in tal senso, รจ oggetto della prestazione e non, invece, del contratto (questโ€™ultimo da identificarsi con lโ€™insieme delle obbligazioni assunte tra le parti); quindi, la prestazione del contratto autonomo di garanzia e della fideiussione ha il medesimo oggetto, ma diversa funzione.

In altri termini, โ€œla causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, รจ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicchรฉ l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioniโ€.

Non sussiste, quindi, alcun vincolo di solidarietร  passiva tra lโ€™obbligazione originaria e quella derivante dal contratto autonomo di garanzia.